LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
Art. 9
Contributi finanziari per il sostegno
dell'associazionismo
1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni
iscritte al registro regionale per la realizzazione di progetti
specifici di interesse e diffusione regionale volti:
a) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e
dell'evoluzione storica dell'associazionismo;
b) al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli
associativi e di raccordo interassociativo;
c) alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti;
d) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi;
e) alla tutela e alla valorizzazione delle associazioni storiche, con
piu' di cento anni di vita attiva, e del loro patrimonio mobile e
immobile di valore storico.
2. La Regione assegna altresi' contributi alle Province per il
sostegno di piani di intervento per la realizzazione di iniziative
concordate con le associazioni operanti nel proprio territorio ed
iscritte nei registri provinciali.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce
annualmente le priorita' di assegnazione nonche' le modalita' ed i
criteri per l'accesso e per l'erogazione delle sovvenzioni di cui ai
commi 1 e 2.