LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
Art. 7
Forme di sostegno dell'associazionismo sociale
1. La Regione con la presente legge favorisce l'associazionismo di
promozione sociale attraverso interventi di sostegno delle strutture
associative dei soggetti iscritti nei registri regionale e
provinciali.
2. La Regione favorisce altresi' l'acquisizione da parte delle
associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso
ai finanziamenti e alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea.