REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

          Art. 7                                                                
Forme di sostegno dell'associazionismo sociale                                  
1. La Regione con la presente legge favorisce l'associazionismo di              
promozione sociale attraverso interventi di sostegno delle strutture            
associative dei soggetti iscritti nei registri regionale e                      
provinciali.                                                                    
2. La Regione favorisce altresi' l'acquisizione da parte delle                  
associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso             
ai finanziamenti e alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea.             

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina