LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
Art. 5
Registri comunali
1. Al fine di perseguire le finalita' e i principi di cui alla
presente legge, i Comuni possono prevedere l'istituzione di registri
comunali delle associazioni di promozione sociale.
2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell'Ente
locale, d'ufficio le associazioni iscritte nei registri regionale e
provinciali che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in
modo continuato da almeno un anno e, su richiesta, le associazioni
che, non essendo iscritte in detti registri, hanno sede nel
territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 2 e 3.
3. Le associazioni iscritte unicamente nei registri comunali
acquisiscono titolo a:
a) accedere a contributi erogati dai Comuni titolari dei registri;
b) accedere a rapporti convenzionali con gli stessi Comuni, nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13;
c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprieta'
dei medesimi Comuni, cosi' come previsto dall'articolo 8, comma 3;
d) accedere alla riduzione dei tributi locali nelle forme previste
dall'articolo 15.
4. I Comuni possono stipulare convenzioni con le associazioni
iscritte nei registri nel rispetto delle procedure e delle condizioni
di cui all'articolo 12, commi 2 e 3.