REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

          Art. 5                                                                
Registri comunali                                                               
1. Al fine di perseguire le finalita' e i principi di cui alla                  
presente legge, i Comuni possono prevedere l'istituzione di registri            
comunali delle associazioni di promozione sociale.                              
2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell'Ente               
locale, d'ufficio le associazioni iscritte nei registri regionale e             
provinciali che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in              
modo continuato da almeno un anno e, su richiesta, le associazioni              
che, non essendo iscritte in detti registri, hanno sede nel                     
territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui agli                
articoli 2 e 3.                                                                 
3. Le associazioni iscritte unicamente nei registri comunali                    
acquisiscono titolo a:                                                          
a) accedere a contributi erogati dai Comuni titolari dei registri;              
b) accedere a rapporti convenzionali con gli stessi Comuni, nel                 
rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13;                             
c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprieta'              
dei medesimi Comuni, cosi' come previsto dall'articolo 8, comma 3;              
d) accedere alla riduzione dei tributi locali nelle forme previste              
dall'articolo 15.                                                               
4. I Comuni possono stipulare convenzioni con le associazioni                   
iscritte nei registri nel rispetto delle procedure e delle condizioni           
di cui all'articolo 12, commi 2 e 3.                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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