REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITA' NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE)

          Art. 12                                                               
Entrata in vigore                                                               
1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno successivo             
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione                       
Emilia-Romagna dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di                    
compatibilita' da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai               
sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.                                      
NOTA ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo degli artt. 87 e 88 del Trattato Trattato 25 marzo 1957.               
Trattato che istituisce la Comunita' Europea e' il seguente:                    
"Articolo 87 (ex articolo 92)                                                   
1. Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono                        
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano               
sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero           
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune           
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la                  
concorrenza.                                                                    
2. Sono compatibili con il mercato comune:                                      
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a             
condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate                
dall'origine dei prodotti,                                                      
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita'              
naturali oppure da altri eventi eccezionali,                                    
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della                 
Repubblica Federale di Germania che risentono della divisione della             
Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli                   
svantaggi economici provocati da tale divisione.                                
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:                      
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni           
ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una               
grave forma di sottoccupazione,                                                 
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante           
progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un                
grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,                             
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o           
di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni             
degli scambi in misura contraria al comune interesse,                           
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del           
patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della              
concorrenza nella Comunita' in misura contraria all'interesse comune,           
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del                   
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della             
Commissione.                                                                    
Articolo 88 (ex articolo 93)                                                    
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente             
dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi            
ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal                
funzionamento del mercato comune.                                               
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di               
presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da              
uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il                  
mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto e'               
attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve                   
sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.                          
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il             
termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato           
puo' adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli                   
articoli 226 e 227.                                                             
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando                      
all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi           
da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il                  
mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai               
regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali              
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato,            
nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente                  
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta            
al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura fino a              
quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.                         
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla            
data della richiesta, la Commissione delibera.                                  
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti            
le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare                
aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato            
comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio            
la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro                 
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che           
tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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