REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITA' NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE)

          Art. 11                                                               
Norma finanziaria                                                               
1. Per le finalita' e gli oneri derivanti dall'attuazione della                 
presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle Unita'                 
previsionali di base e negli afferenti capitoli del bilancio                    
regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilita' ai               
sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della L.R. 15 novembre                
2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,                
abrogazione delle Leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo               
1972, n. 4).                                                                    
NOTA ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, concernente           
Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della           
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a                   
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli               
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla              
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa                 
spesa.                                                                          
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative               
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli                 
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione            
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in             
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia                      
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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