LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITA' NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE)
Art. 11
Norma finanziaria
1. Per le finalita' e gli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle Unita'
previsionali di base e negli afferenti capitoli del bilancio
regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilita' ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della L.R. 15 novembre
2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle Leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4).
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
Il testo dell'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, concernente
Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il
seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".