LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITA' NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE)
Art. 8
Spese ammissibili
1. Sono ammesse ai contributi di cui alla presente legge le spese
per:
a) consulenze esterne, fino a un massimo del 30 per cento della spesa
complessiva ammissibile;
b) apporto professionale specialistico del personale dipendente, fino
a un massimo del 30 per cento della spesa complessiva ammissibile;
c) acquisto di software finalizzato al sistema di rintracciabilita';
d) acquisto di beni strumentali finalizzati a prove e controlli su
prodotto o processo ed utilizzati per rilevazioni di grandezze
chimiche, fisiche, meccaniche o microbiologiche;
e) formazione del personale dipendente a tempo indeterminato e
determinato o socio di cooperative, fino ad un massimo del 15 per
cento della spesa complessiva ammissibile;
f) personale destinato all'inserimento dei dati riguardanti il
sistema di rintracciabilita', fino ad un massimo del 20 per cento
della spesa ammissibile;
g) attivita' mirata ad introdurre elementi di innovazione nelle
metodologie, nelle tecnologie e per la valorizzazione delle risorse
umane e innovazione organizzativa, fino ad un massimo del 15 per
cento della spesa ammissibile;
h) tarature di strumenti per rilevazioni di grandezze chimiche,
fisiche, meccaniche o microbiologiche, effettuate da laboratori o
centri accreditati dal Servizio italiano di taratura (SIT);
i) tariffa richiesta dall'organismo di certificazione per la
concessione del primo certificato di conformita' di cui all'articolo
3, comma 2.
2. Le spese previste dal comma 1, lettere a) e b), non possono
complessivamente superare il 30 per cento del totale della spesa
ammissibile.
3. Non sono, comunque, ammissibili le spese di cui al comma 1,
qualora effettuate per l'applicazione di norme prescrittive
comunitarie, nazionali e regionali.