REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITA' NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE)

          Art. 8                                                                
Spese ammissibili                                                               
1. Sono ammesse ai contributi di cui alla presente legge le spese               
per:                                                                            
a) consulenze esterne, fino a un massimo del 30 per cento della spesa           
complessiva ammissibile;                                                        
b) apporto professionale specialistico del personale dipendente, fino           
a un massimo del 30 per cento della spesa complessiva ammissibile;              
c) acquisto di software finalizzato al sistema di rintracciabilita';            
d) acquisto di beni strumentali finalizzati a prove e controlli su              
prodotto o processo ed utilizzati per rilevazioni di grandezze                  
chimiche, fisiche, meccaniche o microbiologiche;                                
e) formazione del personale dipendente a tempo indeterminato e                  
determinato o socio di cooperative, fino ad un massimo del 15 per               
cento della spesa complessiva ammissibile;                                      
f) personale destinato all'inserimento dei dati riguardanti il                  
sistema di rintracciabilita', fino ad un massimo del 20 per cento               
della spesa ammissibile;                                                        
g) attivita' mirata ad introdurre elementi di innovazione nelle                 
metodologie, nelle tecnologie e per la valorizzazione delle risorse             
umane e innovazione organizzativa, fino ad un massimo del 15 per                
cento della spesa ammissibile;                                                  
h) tarature di strumenti per rilevazioni di grandezze chimiche,                 
fisiche, meccaniche o microbiologiche, effettuate da laboratori o               
centri accreditati dal Servizio italiano di taratura (SIT);                     
i) tariffa richiesta dall'organismo di certificazione per la                    
concessione del primo certificato di conformita' di cui all'articolo            
3, comma 2.                                                                     
2. Le spese previste dal comma 1, lettere a) e b), non possono                  
complessivamente superare il 30 per cento del totale della spesa                
ammissibile.                                                                    
3. Non sono, comunque, ammissibili le spese di cui al comma 1,                  
qualora effettuate per l'applicazione di norme prescrittive                     
comunitarie, nazionali e regionali.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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