REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITA' NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE)

          Art. 7                                                                
Priorita'                                                                       
1. Nell'ambito delle richieste di contributo viene data priorita' ai            
progetti che prevedono il completamento della filiera, dall'azienda             
agricola all'unita' consumatore.                                                
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, e' accordata preferenza           
ai progetti che:                                                                
a) contengono elementi di qualificazione delle produzioni previsti              
dalla deliberazione di Giunta di cui all'articolo 10;                           
b) prevedono la partecipazione delle aziende agricole;                          
c) prevedono accordi aziendali, gia' conclusi, finalizzati alla                 
riorganizzazione e valorizzazione del lavoro e delle risorse umane.             
3. In caso di parita', e' accordata precedenza sulla base dell'ordine           
di presentazione del progetto, attestato dal protocollo regionale.              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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