LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITA' NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE)
Art. 7
Priorita'
1. Nell'ambito delle richieste di contributo viene data priorita' ai
progetti che prevedono il completamento della filiera, dall'azienda
agricola all'unita' consumatore.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, e' accordata preferenza
ai progetti che:
a) contengono elementi di qualificazione delle produzioni previsti
dalla deliberazione di Giunta di cui all'articolo 10;
b) prevedono la partecipazione delle aziende agricole;
c) prevedono accordi aziendali, gia' conclusi, finalizzati alla
riorganizzazione e valorizzazione del lavoro e delle risorse umane.
3. In caso di parita', e' accordata precedenza sulla base dell'ordine
di presentazione del progetto, attestato dal protocollo regionale.