REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITA' NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE)

          Art. 6                                                                
Contributi                                                                      
1. I contributi per singolo beneficiario, per la realizzazione dei              
progetti di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 1,             
non possono superare il 40 per cento della spesa ammissibile per un             
massimo di 100.000,00 Euro per triennio.                                        
2. Nel caso di beneficiari che rientrino nella definizione di piccola           
e media impresa data dalla Commissione Europea, i contributi non                
possono superare il 40 per cento dei costi ammissibili, se                      
quest'ultimo importo e' superiore a quello di cui al comma 1.                   
3. Il contributo concesso per progetti comprendenti piu' aziende non            
potra' comunque superare l'importo di 900.000,00 Euro.                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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