LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITA' NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE)
Art. 6
Contributi
1. I contributi per singolo beneficiario, per la realizzazione dei
progetti di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 1,
non possono superare il 40 per cento della spesa ammissibile per un
massimo di 100.000,00 Euro per triennio.
2. Nel caso di beneficiari che rientrino nella definizione di piccola
e media impresa data dalla Commissione Europea, i contributi non
possono superare il 40 per cento dei costi ammissibili, se
quest'ultimo importo e' superiore a quello di cui al comma 1.
3. Il contributo concesso per progetti comprendenti piu' aziende non
potra' comunque superare l'importo di 900.000,00 Euro.