LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITA' NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE)
Art. 5
Beneficiari
1. Possono ottenere i contributi previsti dall'articolo 6 i seguenti
soggetti:
a) le imprese agricole singole o associate e le imprese alimentari
che svolgono almeno una delle seguenti attivita': 1) raccolta di
prodotti agricoli spontanei; 2) produzione di prodotti agricoli o
alimentari; 3) trasformazione di prodotti agricoli o alimentari; 4)
confezionamento di prodotti agricoli o alimentari;
b) le organizzazioni dei produttori iscritte nell'elenco di cui
all'articolo 2 della L.R. 7 aprile 2000, n. 24 (Disciplina delle
organizzazioni di produttori e delle organizzazioni
interprofessionali per i prodotti agroalimentari);
c) le organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi
dell'articolo 11 del Reg. (CE) 2200/96;
d) le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi
dell'articolo 5 della L.R. n. 24 del 2000;
e) le societa' di servizi specificamente qualificate per la
realizzazione di progetti di rintracciabilita';
f) le associazioni degli operatori biologici riconosciute ai sensi
della L.R. 2 agosto 1997, n. 28 (Norme per il settore agroalimentare
biologico. Abrogazione della L.R. 26 ottobre 1993, n. 36).
2. Le imprese che svolgono esclusivamente attivita' di
commercializzazione possono ottenere i contributi solo se presentano
il progetto congiuntamente ad alcuno dei soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c).
3. Le societa' di cui al comma 1, lettera e), devono:
a) prevedere statutariamente la partecipazione maggioritaria di
soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere a),
b) e c);
b) presentare progetti che coinvolgono i soci di maggioranza, come
individuati alla lettera a) del presente comma;
c) consentire la partecipazione ai progetti di rintracciabilita', in
condizione di parita', di tutti i soggetti della filiera appartenenti
alle categorie di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2 della L.R. 7 aprile 2000, n. 24 concernente
Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni
interprofessionali per i prodotti agroalimentari, e' il seguente:
"Art. 2 - Elenchi regionali delle organizzazioni
1. Sono istituiti appositi elenchi, gestiti dalla Direzione generale
competente in materia di agricoltura, in cui sono iscritte le
organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
che ne facciano richiesta, in possesso rispettivamente dei requisiti
previsti dagli articoli 3 e 5.
2. L'iscrizione nell'elenco costituisce presupposto per la
concessione dei contributi di cui alla presente legge.
3. La Giunta definisce le modalita' di verifica dei requisiti,
nonche' i termini e le procedure per l'iscrizione nell'elenco.".
2) Il testo dell'art. 11 del Reg. (CE) 2200/96, concernente
Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore degli ortofrutticoli, e' il seguente:
"Art. 11
1. Ai fini del presente regolamento si intende per "organizzazione di
produttori" qualsiasi persona giuridica:
a) costituita per iniziativa dei produttori delle seguenti categorie
di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2: I) ortofrutticoli II)
frutta III) ortaggi IV) prodotti destinati alla trasformazione V)
agrumi VI) frutta a guscio VII) funghi;
b) che ha in particolare lo scopo: 1) di assicurare la programmazione
della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal
punto di vista quantitativo che qualitativo; 2) di promuovere la
concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della
produzione degli aderenti; 3) di ridurre i costi di produzione e di
regolarizzare i prezzi alla produzione; 4) di promuovere pratiche
colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che
rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualita' delle
acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la
biodiversita';
c) il cui statuto obbliga i produttori associati, in particolare a
quanto segue: 1) applicare, in materia di conoscenza della
produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela
ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori; 2)
aderire, per quanto riguarda la produzione di una delle categorie di
prodotti di cui alla lettera a), di una data azienda, ad una sola
organizzazione di produttori, di cui alla lettera a); 3) vendere
tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di
produttori in questione. Tuttavia, previa autorizzazione
dell'organizzazione stessa e fatto salvo il rispetto delle condizioni
da questa stabilite, i produttori associati possono: - procedere,
presso e/o fuori della propria azienda, a vendite dirette al
consumatore, per il suo fabbisogno personale, fino al 25% della
produzione se si tratta di organizzazioni di produttori di
ortofrutticoli di cui alla lettera a), punto I), e fino al 20% della
produzione per i produttori membri di altri tipi di organizzazioni
professionali e inoltre, - commercializzare essi stessi, o per il
tramite di un'altra organizzazione di produttori determinata
dall'organizzazione cui aderiscono, i prodotti che rappresentano un
volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla loro
organizzazione, - commercializzare per il tramite di un'altra
organizzazione di produttori determinata dall'organizzazione cui
aderiscono, i prodotti che, per caratteristiche intrinseche, non
rientrano a priori nelle attivita' commerciali della loro
organizzazione, - essere autorizzati, secondo la procedura di cui
all'articolo 46, a concludere con le imprese di trasformazione
contratti diretti per determinati prodotti con le imprese di
trasformazione a carattere derogatorio, decrescente e transitorio,
sino al 31 dicembre 1999; 4) fornire le informazioni che sono
richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e
riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le
vendite dirette; 5) versare i contributi finanziari previsti dallo
statuto per l'istituzione e il finanziamento del fondo di esercizio
di cui all'articolo 15;
d) il cui statuto contiene disposizioni concernenti: 1) le modalita'
di determinazione, di adozione e di modificazione delle regole di cui
alla lettera c), punto 1; 2) l'imposizione ai soci di contributi
finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di
produttori; 3) le regole atte a garantire ai produttori aderenti il
controllo democratico della loro organizzazione e l'assunzione
autonoma delle decisioni da essa prese; 4) le sanzioni in caso di
inosservanza degli obblighi statutari, e in particolare di mancato
pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate
dall'organizzazione di produttori; 5) le regole relative
all'ammissione di nuovi soci, e in particolare il periodo minimo
d'adesione; 6) le regole contabili e di bilancio necessario per il
funzionamento dell'organizzazione;
e) che e' stata riconosciuta dallo Stato membro interessato nel
rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 2.
2. Gli Stati membri riconoscono quali organizzazioni di produttori a
norma del presente regolamento le associazioni di produttori che ne
facciano domanda a condizione che:
a) rispondano ai requisiti previsti al paragrafo 1 e a tal fine
comprovino, tra l'altro, che rappresentano un numero minimo di
produttori e un volume minino di produzione commercializzabile, da
determinare secondo la procedura di cui all'articolo 46;
b) offrano sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e
l'efficienza della loro attivita';
c) mettano effettivamente in grado i loro soci di usufruire
dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche
colturali rispettose dell'ambiente;
d) mettano effettivamente a disposizione dei loro soci i mezzi
tecnici necessari per il magazzinaggio, il confezionamento e
l'immissione in commercio dei prodotti e garantiscano altresi' una
gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata ai compiti che
intendono svolgere.
3. Gli Stati membri possono inoltre riconoscere, come organizzazione
di produttori a norma del presente regolamento, altre organizzazioni
di produttori rispetto a quelle indicate al paragrafo 1, lettera a),
che esistevano prima dell'entrata in vigore del presente regolamento
e riconosciute come tali in base al Regolamento (CEE) 1035/72 prima
della data di applicazione del presente regolamento.
Ove, in base al precedente comma, gli Stati membri procedano al
riconoscimento delle summenzionate organizzazioni di produttori, si
applicano i requisiti di cui al paragrafo 1, ad eccezione della
lettera a), primo comma, e, se opportuno, della lettera c), punto 2),
e del paragrafo 2.".
3) Il testo dell'art. 5 della L.R. n. 24 del 2000, citata alla nota 1
al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 5 - Organizzazioni interprofessionali
1. Per organizzazioni interprofessionali, per singolo prodotto o per
categoria di prodotti, si intendono quegli organismi che raggruppano
rappresentanti delle attivita' economiche connesse con la produzione,
la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti
agroalimentari.
2. Le organizzazioni interprofessionali possono essere riconosciute
dalla Regione ed iscritte nell'apposito elenco purche' presentino i
requisiti e rispettino gli obblighi di cui ai regolamenti comunitari
in vigore o, in mancanza di specifici regolamenti comunitari,
presentino i requisiti di cui al presente comma ed al comma 3.
Le organizzazioni interprofessionali devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) avere sede operativa nel territorio regionale;
b) operare in una circoscrizione economica, definita ai sensi del
comma 3 dell'art. 6, il cui volume globale della produzione o
commercio o trasformazione sia riferito per almeno il cinquantuno per
cento al territorio regionale, garantendo comunque che ogni settore
della filiera sia rappresentato in modo equilibrato;
c) detenere nel territorio regionale o nella circoscrizione economica
almeno un volume significativo di prodotto definito dalla Giunta;
d) prevedere obblighi statutari al fine di: 1) limitare l'adesione di
ciascun partecipante ad una sola organizzazione interprofessionale
del medesimo settore nello stesso territorio; 2) regolamentare -
l'eventuale partecipazione dell'organizzazione stessa ad
organizzazioni interprofessionali aventi sede fuori dal territorio
regionale; 3) tutelare gli interessi di tutti i settori, attraverso
modalita' di composizione degli organi sociali che garantiscano una
presenza equilibrata di ciascuno di essi; 4) garantire che qualsiasi
decisione che riguardi tutti i settori della filiera sia adottata a
maggioranza qualificata tale da assicurare la partecipazione di tutte
le componenti; 5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo
dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla
violazione degli accordi sottoscritti; 6) garantire, nei procedimenti
di conciliazione e procedure arbitrali per controversie tra membri
dell'organizzazione interprofessionale, modalita' di composizione del
collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi
delle parti in conflitto; 7) prevedere il conferimento da parte dei
soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento
dell'organizzazione.
3. Le organizzazioni non possono:
a) svolgere attivita' di produzione, di trasformazione e di
commercializzazione di prodotti;
b) svolgere attivita' che possano causare forme di compartimentazione
dei mercati all'interno dell'Unione, nuocere al buon funzionamento
della organizzazione comuni di mercato o creare distorsioni di
concorrenza, che non siano indispensabili per raggiungere gli
obiettivi comunitari in materia di politica agricola;
c) prevedere la determinazione dei prezzi, salvo le misure che
possono essere adottate nel quadro dell'applicazione di specifiche
disposizioni della normativa comunitaria;
d) creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte
sostanziale dei prodotti della filiera.
4. La Giunta specifica il contenuto dei requisiti necessari per
l'iscrizione nell'elenco e stabilisce le modalita' per il controllo
dei medesimi.".
4) La L.R. 2 agosto 1997, n. 28, concerne Norme per il settore
agroalimentare biologico. Abrogazione della L.R. 26 ottobre 1993, n.
36.