REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITA' NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE)

          Art. 5                                                                
Beneficiari                                                                     
1. Possono ottenere i contributi previsti dall'articolo 6 i seguenti            
soggetti:                                                                       
a) le imprese agricole singole o associate e le imprese alimentari              
che svolgono almeno una delle seguenti attivita': 1) raccolta di                
prodotti agricoli spontanei; 2) produzione di prodotti agricoli o               
alimentari; 3) trasformazione di prodotti agricoli o alimentari; 4)             
confezionamento di prodotti agricoli o alimentari;                              
b) le organizzazioni dei produttori iscritte nell'elenco di cui                 
all'articolo 2 della L.R. 7 aprile 2000, n. 24 (Disciplina delle                
organizzazioni di produttori e delle organizzazioni                             
interprofessionali per i prodotti agroalimentari);                              
c) le organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi                       
dell'articolo 11 del Reg. (CE) 2200/96;                                         
d) le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi                   
dell'articolo 5 della L.R. n. 24 del 2000;                                      
e) le societa' di servizi specificamente qualificate per la                     
realizzazione di progetti di rintracciabilita';                                 
f) le associazioni degli operatori biologici riconosciute ai sensi              
della L.R. 2 agosto 1997, n. 28 (Norme per il settore agroalimentare            
biologico. Abrogazione della L.R. 26 ottobre 1993, n. 36).                      
2. Le imprese che svolgono esclusivamente attivita' di                          
commercializzazione possono ottenere i contributi solo se presentano            
il progetto congiuntamente ad alcuno dei soggetti di cui al comma 1,            
lettere a), b) e c).                                                            
3. Le societa' di cui al comma 1, lettera e), devono:                           
a) prevedere statutariamente la partecipazione maggioritaria di                 
soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere a),             
b) e c);                                                                        
b) presentare progetti che coinvolgono i soci di maggioranza, come              
individuati alla lettera a) del presente comma;                                 
c) consentire la partecipazione ai progetti di rintracciabilita', in            
condizione di parita', di tutti i soggetti della filiera appartenenti           
alle categorie di cui al comma 1, lettere a), b) e c).                          
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 2 della L.R. 7 aprile 2000, n. 24 concernente             
Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni            
interprofessionali per i prodotti agroalimentari, e' il seguente:               
"Art. 2 - Elenchi regionali delle organizzazioni                                
1. Sono istituiti appositi elenchi, gestiti dalla Direzione generale            
competente in materia di agricoltura, in cui sono iscritte le                   
organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali             
che ne facciano richiesta, in possesso rispettivamente dei requisiti            
previsti dagli articoli 3 e 5.                                                  
2. L'iscrizione nell'elenco costituisce presupposto per la                      
concessione dei contributi di cui alla presente legge.                          
3. La Giunta definisce le modalita' di verifica dei requisiti,                  
nonche' i termini e le procedure per l'iscrizione nell'elenco.".                
2) Il testo dell'art. 11 del Reg. (CE) 2200/96, concernente                     
Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei                
mercati nel settore degli ortofrutticoli, e' il seguente:                       
"Art. 11                                                                        
1. Ai fini del presente regolamento si intende per "organizzazione di           
produttori" qualsiasi persona giuridica:                                        
a) costituita per iniziativa dei produttori delle seguenti categorie            
di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2: I) ortofrutticoli II)           
frutta III) ortaggi IV) prodotti destinati alla trasformazione V)               
agrumi VI) frutta a guscio VII) funghi;                                         
b) che ha in particolare lo scopo: 1) di assicurare la programmazione           
della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal             
punto di vista quantitativo che qualitativo; 2) di promuovere la                
concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della                    
produzione degli aderenti; 3) di ridurre i costi di produzione e di             
regolarizzare i prezzi alla produzione; 4) di promuovere pratiche               
colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che                
rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualita' delle            
acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la               
biodiversita';                                                                  
c) il cui statuto obbliga i produttori associati, in particolare a              
quanto segue: 1) applicare, in materia di conoscenza della                      
produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela                   
ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori; 2)            
aderire, per quanto riguarda la produzione di una delle categorie di            
prodotti di cui alla lettera a), di una data azienda, ad una sola               
organizzazione di produttori, di cui alla lettera a); 3) vendere                
tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di                  
produttori in questione. Tuttavia, previa autorizzazione                        
dell'organizzazione stessa e fatto salvo il rispetto delle condizioni           
da questa stabilite, i produttori associati possono: - procedere,               
presso e/o fuori della propria azienda, a vendite dirette al                    
consumatore, per il suo fabbisogno personale, fino al 25% della                 
produzione se si tratta di organizzazioni di produttori di                      
ortofrutticoli di cui alla lettera a), punto I), e fino al 20% della            
produzione per i produttori membri di altri tipi di organizzazioni              
professionali e inoltre, - commercializzare essi stessi, o per il               
tramite di un'altra organizzazione di produttori determinata                    
dall'organizzazione cui aderiscono, i prodotti che rappresentano un             
volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla loro               
organizzazione, - commercializzare per il tramite di un'altra                   
organizzazione di produttori determinata dall'organizzazione cui                
aderiscono, i prodotti che, per caratteristiche intrinseche, non                
rientrano a priori nelle attivita' commerciali della loro                       
organizzazione, - essere autorizzati, secondo la procedura di cui               
all'articolo 46, a concludere con le imprese di trasformazione                  
contratti diretti per determinati prodotti con le imprese di                    
trasformazione a carattere derogatorio, decrescente e transitorio,              
sino al 31 dicembre 1999; 4) fornire le informazioni che sono                   
richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e                 
riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le             
vendite dirette; 5) versare i contributi finanziari previsti dallo              
statuto per l'istituzione e il finanziamento del fondo di esercizio             
di cui all'articolo 15;                                                         
d) il cui statuto contiene disposizioni concernenti: 1) le modalita'            
di determinazione, di adozione e di modificazione delle regole di cui           
alla lettera c), punto 1; 2) l'imposizione ai soci di contributi                
finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di                    
produttori; 3) le regole atte a garantire ai produttori aderenti il             
controllo democratico della loro organizzazione e l'assunzione                  
autonoma delle decisioni da essa prese; 4) le sanzioni in caso di               
inosservanza degli obblighi statutari, e in particolare di mancato              
pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate                     
dall'organizzazione di produttori; 5) le regole relative                        
all'ammissione di nuovi soci, e in particolare il periodo minimo                
d'adesione; 6) le regole contabili e di bilancio necessario per il              
funzionamento dell'organizzazione;                                              
e) che e' stata riconosciuta dallo Stato membro interessato nel                 
rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 2.                              
2. Gli Stati membri riconoscono quali organizzazioni di produttori a            
norma del presente regolamento le associazioni di produttori che ne             
facciano domanda a condizione che:                                              
a) rispondano ai requisiti previsti al paragrafo 1 e a tal fine                 
comprovino, tra l'altro, che rappresentano un numero minimo di                  
produttori e un volume minino di produzione commercializzabile, da              
determinare secondo la procedura di cui all'articolo 46;                        
b) offrano sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e             
l'efficienza della loro attivita';                                              
c) mettano effettivamente in grado i loro soci di usufruire                     
dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche                 
colturali rispettose dell'ambiente;                                             
d) mettano effettivamente a disposizione dei loro soci i mezzi                  
tecnici necessari per il magazzinaggio, il confezionamento e                    
l'immissione in commercio dei prodotti e garantiscano altresi' una              
gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata ai compiti che           
intendono svolgere.                                                             
3. Gli Stati membri possono inoltre riconoscere, come organizzazione            
di produttori a norma del presente regolamento, altre organizzazioni            
di produttori rispetto a quelle indicate al paragrafo 1, lettera a),            
che esistevano prima dell'entrata in vigore del presente regolamento            
e riconosciute come tali in base al Regolamento (CEE) 1035/72 prima             
della data di applicazione del presente regolamento.                            
Ove, in base al precedente comma, gli Stati membri procedano al                 
riconoscimento delle summenzionate organizzazioni di produttori, si             
applicano i requisiti di cui al paragrafo 1, ad eccezione della                 
lettera a), primo comma, e, se opportuno, della lettera c), punto 2),           
e del paragrafo 2.".                                                            
3) Il testo dell'art. 5 della L.R. n. 24 del 2000, citata alla nota 1           
al presente articolo, e' il seguente:                                           
"Art. 5 - Organizzazioni interprofessionali                                     
1. Per organizzazioni interprofessionali, per singolo prodotto o per            
categoria di prodotti, si intendono quegli organismi che raggruppano            
rappresentanti delle attivita' economiche connesse con la produzione,           
la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti                         
agroalimentari.                                                                 
2. Le organizzazioni interprofessionali possono essere riconosciute             
dalla Regione ed iscritte nell'apposito elenco purche' presentino i             
requisiti e rispettino gli obblighi di cui ai regolamenti comunitari            
in vigore o, in mancanza di specifici regolamenti comunitari,                   
presentino i requisiti di cui al presente comma ed al comma 3.                  
Le organizzazioni interprofessionali devono essere in possesso dei              
seguenti requisiti:                                                             
a) avere sede operativa nel territorio regionale;                               
b) operare in una circoscrizione economica, definita ai sensi del               
comma 3 dell'art. 6, il cui volume globale della produzione o                   
commercio o trasformazione sia riferito per almeno il cinquantuno per           
cento al territorio regionale, garantendo comunque che ogni settore             
della filiera sia rappresentato in modo equilibrato;                            
c) detenere nel territorio regionale o nella circoscrizione economica           
almeno un volume significativo di prodotto definito dalla Giunta;               
d) prevedere obblighi statutari al fine di: 1) limitare l'adesione di           
ciascun partecipante ad una sola organizzazione interprofessionale              
del medesimo settore nello stesso territorio; 2) regolamentare -                
l'eventuale partecipazione dell'organizzazione stessa ad                        
organizzazioni interprofessionali aventi sede fuori dal territorio              
regionale; 3) tutelare gli interessi di tutti i settori, attraverso             
modalita' di composizione degli organi sociali che garantiscano una             
presenza equilibrata di ciascuno di essi; 4) garantire che qualsiasi            
decisione che riguardi tutti i settori della filiera sia adottata a             
maggioranza qualificata tale da assicurare la partecipazione di tutte           
le componenti; 5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo                   
dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla                 
violazione degli accordi sottoscritti; 6) garantire, nei procedimenti           
di conciliazione e procedure arbitrali per controversie tra membri              
dell'organizzazione interprofessionale, modalita' di composizione del           
collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi                
delle parti in conflitto; 7) prevedere il conferimento da parte dei             
soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento                      
dell'organizzazione.                                                            
3. Le organizzazioni non possono:                                               
a) svolgere attivita' di produzione, di trasformazione e di                     
commercializzazione di prodotti;                                                
b) svolgere attivita' che possano causare forme di compartimentazione           
dei mercati all'interno dell'Unione, nuocere al buon funzionamento              
della organizzazione comuni di mercato o creare distorsioni di                  
concorrenza, che non siano indispensabili per raggiungere gli                   
obiettivi comunitari in materia di politica agricola;                           
c) prevedere la determinazione dei prezzi, salvo le misure che                  
possono essere adottate nel quadro dell'applicazione di specifiche              
disposizioni della normativa comunitaria;                                       
d) creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte              
sostanziale dei prodotti della filiera.                                         
 4. La Giunta specifica il contenuto dei requisiti necessari per                
l'iscrizione nell'elenco e stabilisce le modalita' per il controllo             
dei medesimi.".                                                                 
4) La L.R. 2 agosto 1997, n. 28, concerne Norme per il settore                  
agroalimentare biologico. Abrogazione della L.R. 26 ottobre 1993, n.            
36.                                                                             

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