LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITA' NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE)
Art. 4
Produzioni di qualita' regolamentata
1. Per le produzioni di qualita' regolamentata di cui al comma 2 e
con riferimento agli elementi di rintracciabilita' previsti dal piano
di controllo, dal disciplinare, dal regolamento comunitario o da
altre norme specifiche, la Regione puo' concedere contributi
esclusivamente per l'implementazione informatica del sistema di
rintracciabilita'.
2. Sono considerate produzioni di qualita' regolamentata quelle
ottenute secondo le seguenti normative:
a) L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 (Valorizzazione dei prodotti agricoli
ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della
salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi regionali 29/92 e
51/95);
b) Reg. CEE n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di
prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari;
c) Reg. CEE n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed
alimentari;
d) Reg. CEE n. 2082/92 relativo alle attestazioni di specificita' dei
prodotti agricoli ed alimentari.
3. Sono inoltre considerate di qualita' le produzioni vitivinicole
doc, docg e igt ottenute ai sensi della Legge 10 febbraio 1992, n.
164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine).