REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITA' NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE)

          Art. 4                                                                
Produzioni di qualita' regolamentata                                            
1. Per le produzioni di qualita' regolamentata di cui al comma 2 e              
con riferimento agli elementi di rintracciabilita' previsti dal piano           
di controllo, dal disciplinare, dal regolamento comunitario o da                
altre norme specifiche, la Regione puo' concedere contributi                    
esclusivamente per l'implementazione informatica del sistema di                 
rintracciabilita'.                                                              
2. Sono considerate produzioni di qualita' regolamentata quelle                 
ottenute secondo le seguenti normative:                                         
a) L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 (Valorizzazione dei prodotti agricoli            
ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della            
salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi regionali 29/92 e               
51/95);                                                                         
b) Reg. CEE n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di            
prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti                 
agricoli e sulle derrate alimentari;                                            
c) Reg. CEE n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni               
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed            
alimentari;                                                                     
d) Reg. CEE n. 2082/92 relativo alle attestazioni di specificita' dei           
prodotti agricoli ed alimentari.                                                
3. Sono inoltre considerate di qualita' le produzioni vitivinicole              
doc, docg e igt ottenute ai sensi della Legge 10 febbraio 1992, n.              
164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine).                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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