REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITA' NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE)

          Art. 3                                                                
Progetti ammessi a contributo                                                   
1. Ai fini di cui all'articolo 1 la Regione Emilia-Romagna concede              
contributi per l'attuazione di progetti finalizzati all'introduzione            
di sistemi di rintracciabilita' per:                                            
a) filiera completa, dall'azienda agricola all'unita' consumatore;              
b) segmenti realizzati su almeno due fasi della filiera, a condizione           
che individuino l'origine della materia prima.                                  
2. I progetti previsti al comma 1 ed all'articolo 4 devono essere               
conformi alla norma UNI 10939 in materia di rintracciabilita'. Tale             
conformita' dovra' essere attestata da parte di organismi accreditati           
dal Sistema nazionale per l'accreditamento degli organismi di                   
certificazione (SINCERT) o in corso di accreditamento sulla norma UNI           
10939, entro due anni dalla data di concessione, pena la revoca del             
contributo.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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