LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42
ACCORDO COSTITUTIVO DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)
Art. 12
Patrimonio
1. Il patrimonio dell'Agenzia e' costituito dai beni trasferiti dallo
Stato ai sensi dei provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 7
del DLgs 112/98, dalle Regioni nonche' dai beni pervenuti ad altro
titolo.
2. In caso di scioglimento dell'Agenzia i beni immobili che
compongono il patrimonio vengono trasferiti alla Regione nel cui
territorio insistono i beni stessi.
NOTA ALL'ART. 12 DELL'ACCORDO COSTITUTIVO
Comma 1
1) Il testo dell'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota
all'art. 1, e' ripartito alla nota all'art. 4.