LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42
ACCORDO COSTITUTIVO DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)
Art. 4
Funzioni
1. L'Agenzia, sulla base della pianificazione dell'Autorita' di
Bacino e della programmazione delle singole Regioni, svolge le
seguenti funzioni:
a) la programmazione operativa degli interventi;
b) la progettazione e attuazione degli interventi;
c) la polizia idraulica;
d) la gestione del servizio di piena;
e) l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione
delle pertinenze idrauliche demaniali;
f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi
interregionali previsti, in attuazione dell'art. 92 del DLgs 112/98,
al fine di garantire l'unitarieta' a scala di bacino idrografico.
2. L'Agenzia provvede a coordinare le attivita' funzionali alla
realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
Il testo dell'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota
all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 7 - Attribuzione delle risorse
1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della Legge 15 marzo 1997,
n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle
Regioni e degli Enti locali delle funzioni conferite ai sensi del
presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo
trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi'
efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal
presente decreto legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della Legge 15 marzo
1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le
Regioni e tra le Regioni e gli Enti locali, osservano i seguenti
criteri:
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e
delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo'
essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il
trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle Regioni e agli Enti locali di una quota delle
risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei
termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri
derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel
rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in
caso di delega regionale agli Enti locali, la legge regionale
attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la
congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni
delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente
trasferite dallo Stato alle Regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si
effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali
dervianti dal conferimento delle medesime entrate alle Regioni ed
agli Enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della Legge 15 marzo
1997, n. 59, alle Regioni e agli Enti locali destinatari delle
funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse
corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per
l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento.
Ai fini della quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco
temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque
anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel
bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle
entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di
programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con
riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia
agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla
data del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della Legge 15 marzo
1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalita' e delle
procedure di trasferimento, nonche' dei criteri di ripartizione del
personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli
enti territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque
garantito il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata.
Il personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento
previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle Regioni, delle Province,
dei Comuni e delle Comunita' Montane, si applica la disciplina sul
trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista
dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto
Regioni-Autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni
conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui
all'articolo 1, comma 9, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai
sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al
finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa
mantenendo gli stanziamenti gia' previsti dalle leggi stesse o dalla
programmazione finanziaria triennale. Sono finanziate altresi', nella
misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante
convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, Regioni,
Citta' e Autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", promuove
accordi tra Governo, Regioni ed Enti locali, ai sensi dell'articolo
9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi
dei singoli decreti debbono contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui
decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale
individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere
agli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della
Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in
relazione alla ripartizione delle funzioni, alle Regioni e agli Enti
locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e
profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle
funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione
alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al
personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle
funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del
presente articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai
sensi dell'articolo 7 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i
provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla Legge 15
marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza
unificata puo' predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e
inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative
di cui all'articolo 7 della Legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a
tal fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai
sensi dell'articolo 7 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini
previsti, la Regione e gli Enti locali interessati chiedono alla
Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al
Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per
provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del
Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.".
NOTA ALL'ART. 4 DELL'ACCORDO COSTITUTIVO
Comma 1
Il testo dell'art. 92 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota
all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 92 - Riordino di strutture
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi in
particolare:
a) gli uffici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materie
di acque e difesa del suolo;
b) il Magistrato per il Po e l'ufficio del Genio civile per il Po di
Parma;
c) l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano;
d) il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le funzioni in
materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
2. Con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 del presente
decreto legislativo, si provvede, previa intesa con la Conferenza
unificata, al riordino degli organismi e delle strutture operanti nel
settore della difesa del suolo nonche' all'adeguamento delle
procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e le Regioni
previste dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183, in conformita' ai
principi e agli obiettivi nella stessa stabiliti.
3. Con uno o piu' decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12
della Legge 15 marzo 1997, n. 59 si provvede al riordino del
Dipartimento dei Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei Servizi tecnici
nazionali sono trasferiti alle Regioni ed incorporati nelle strutture
operative regionali competenti in materia.".