LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42
ACCORDO COSTITUTIVO DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)
Ripubblicazione del testo - comprensivo delle note - della L.R. 22
novembre 2001, n. 42 "Istituzione dell'Agenzia Interregionale del
fiume Po (AIPO)"
Art. 1
Oggetto e contenuto
1. Con il presente accordo le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia,
Piemonte e Veneto istituiscono l'Agenzia Interregionale per la
gestione unitaria delle funzioni di cui all'articolo 4.
2. Il presente accordo disciplina l'organizzazione e le funzioni
dell'Agenzia nell'ambito del bacino idrografico del fiume Po.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo dell'art. 89 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, concernente
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15
marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
"Art. 89 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali
1. Sono conferite alle Regioni e agli Enti locali, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le
funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in
particolare, sono trasferite le funzioni relative:
a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere
idrauliche di qualsiasi natura;
b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma
1;
c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al Regio decreto 9 dicembre
1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti
all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori
dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire
anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi
d'acqua;
e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei
laghi;
f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche
ai sensi dell'articolo 8 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37;
g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del
testo unico approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli
interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni
amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla
ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla
tutela del sistema idrico sotterraneo nonche' alla determinazione dei
canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto
legislativo;
l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita'
idriche qualora tra piu' utenti debba farsi luogo delle
disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli
diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo
unico approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora
il corso d'acqua riguardi il territorio di piu' regioni la nomina
dovra' avvenire d'intesa tra queste ultime.
2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino,
previsto dall'articolo 3 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, le
concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che
interessino piu' regioni sono rilasciate d'intesa tra le Regioni
interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi
dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi
dell'articolo 2 della Legge n. 241 del 1990, il provvedimento e'
rimesso allo Stato.
3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la
definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1,
lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato,
d'intesa con le Regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno
comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio'
travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.
4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in
modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti
ciascun bacino idrografico.
5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare
il territorio di piu' regioni, lo Stato e le Regioni interessate
stipulano accordi di programma con i quali sono definite le
appropriate modalita', anche organizzative, di gestione.".