REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42

ACCORDO COSTITUTIVO DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)

Ripubblicazione del testo - comprensivo delle note - della L.R. 22              
novembre 2001, n. 42 "Istituzione dell'Agenzia Interregionale del               
fiume Po (AIPO)"                                                                
          Art. 1                                                                
Oggetto e contenuto                                                             
1. Con il presente accordo le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia,                
Piemonte e Veneto istituiscono l'Agenzia Interregionale per la                  
gestione unitaria delle funzioni di cui all'articolo 4.                         
2. Il presente accordo disciplina l'organizzazione e le funzioni                
dell'Agenzia nell'ambito del bacino idrografico del fiume Po.                   
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 89 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, concernente               
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle              
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15            
marzo 1997, n. 59, e' il seguente:                                              
"Art. 89 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali                   
1. Sono conferite alle Regioni e agli Enti locali, ai sensi                     
dell'articolo 4, comma 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le             
funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in            
particolare, sono trasferite le funzioni relative:                              
a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere                     
idrauliche di qualsiasi natura;                                                 
b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma           
1;                                                                              
c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al             
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al Regio decreto 9 dicembre              
1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti              
all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori                
dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire           
anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;                              
d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi                
d'acqua;                                                                        
e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei              
laghi;                                                                          
f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche           
ai sensi dell'articolo 8 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37;                     
g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del           
testo unico approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;              
h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli               
interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;                      
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni             
amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla                
ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla               
tutela del sistema idrico sotterraneo nonche' alla determinazione dei           
canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto               
salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto           
legislativo;                                                                    
l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita'                
idriche qualora tra piu' utenti debba farsi luogo delle                         
disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli               
diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo             
unico approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora            
il corso d'acqua riguardi il territorio di piu' regioni la nomina               
dovra' avvenire d'intesa tra queste ultime.                                     
2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino,                
previsto dall'articolo 3 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, le                  
concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che            
interessino piu' regioni sono rilasciate d'intesa tra le Regioni                
interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi                  
dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi                        
dell'articolo 2 della Legge n. 241 del 1990, il provvedimento e'                
rimesso allo Stato.                                                             
3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la                   
definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1,                 
lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato,                  
d'intesa con le Regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno              
comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio'                   
travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.                 
4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in            
modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti           
ciascun bacino idrografico.                                                     
5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare           
il territorio di piu' regioni, lo Stato e le Regioni interessate                
stipulano accordi di programma con i quali sono definite le                     
appropriate modalita', anche organizzative, di gestione.".                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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