REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2002, n. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 "DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE"

          Art. 3                                                                
Integrazioni all'art. 34 della L.R. n. 30 del 1998                              
1. Alla lettera c) del comma 6 dell'art. 34 sono aggiunte le parole:            
"oppure, sentita la Commissione consiliare competente, in specifiche            
convenzioni.".                                                                  
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo della lettera c) del comma 6 dell'art. 34 della L.R. n. 30             
del 1998, citata alla nota all'art. 1, cosi' come modificato dalla              
presente legge, e' il seguente:                                                 
"Art. 34 - Contributi sugli investimenti                                        
omissis                                                                         
6. I soggetti beneficiari dei contributi sono:                                  
omissis                                                                         
c)  eventuali altri soggetti pubblici e privati compresi negli                  
accordi di programma di cui agli artt. 11 e 12 oppure, sentita la               
Commissione consiliare competente, in specifiche convenzioni.                   
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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