LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2002, n. 1
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 "DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE"
Art. 3
Integrazioni all'art. 34 della L.R. n. 30 del 1998
1. Alla lettera c) del comma 6 dell'art. 34 sono aggiunte le parole:
"oppure, sentita la Commissione consiliare competente, in specifiche
convenzioni.".
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
Il testo della lettera c) del comma 6 dell'art. 34 della L.R. n. 30
del 1998, citata alla nota all'art. 1, cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 34 - Contributi sugli investimenti
omissis
6. I soggetti beneficiari dei contributi sono:
omissis
c) eventuali altri soggetti pubblici e privati compresi negli
accordi di programma di cui agli artt. 11 e 12 oppure, sentita la
Commissione consiliare competente, in specifiche convenzioni.
omissis".