LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2002, n. 1
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 "DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'art. 31 della L.R. n. 30 del 1998
1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 30 del 1998
e' sostituita della seguente:
"b) contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei
servizi di trasporto pubblico;".
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. 2
ottobre 1998, n.30 concernente Disciplina del trasporto pubblico
regionale e locale, era il seguente:
"Art. 31 - Tipologia degli interventi finanziari
omissis
2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri
soggetti pubblici o privati, al sostegno del sistema del trasporto
pubblico regionale e locale, della mobilita' urbana e
dell'intermodalita' mediante:
omissis
b) contributi per il riequilibrio e la riorganizzazione dei servizi;
omissis".