REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 3 dicembre 2002, n. 32

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 14 MARZO 2001, N. 6 "REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI"

          Art. 3                                                                
Modifiche al comma 2 dell'art. 23                                               
del Regolamento 14 marzo 2001, n. 6                                             
"Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi                               
e per il funzionamento delle casse economali"                                   
1. Il comma 2 dell'art. 23 del Regolamento 14 marzo 2001, n. 6                  
"Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il                      
funzionamento delle casse economali", e' sostituito dal seguente:               
"2. Il Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali nomina il           
Cassiere economo centrale, il suo sostituto, i cassieri economi                 
periferici ed i loro sostituti nell'ambito dei collaboratori                    
appartenenti, di norma, alla categoria non inferiore alla D, nonche'            
gli agenti contabili della Cassa centrale e gli agenti contabili di             
cui all'art. 24, comma 5 qualora sussistano le condizioni ivi                   
previste. Coerentemente con quanto previsto, l'Amministrazione                  
provvede ad adeguare le professionalita' necessarie allo svolgimento            
di tali attivita', al fine di omogenizzarne le competenze e la                  
categoria d'inquadramento.".                                                    
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale               
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare              
come regolamento della Regione Emilia-Romagna.                                  
Bologna, 3 dicembre 2002  VASCO ERRANI                                          
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Il testo del comma 2 dell'art. 23 del Regolamento regionale n. 6 del            
2001 era il seguente:                                                           
"Art. 23 - Cassa economale                                                      
omissis                                                                         
2. Il Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali nomina il            
Cassiere economo centrale, il suo sostituto, i cassieri economi                 
periferici ed i loro sostituti nell'ambito dei collaboratori                    
appartenenti alla categoria non inferiore alla D, nonche' gli agenti            
contabili della Cassa centrale e gli agenti contabili di cui all'art.           
24, comma 5 qualora sussistano le condizioni ivi previste.                      
omissis".                                                                       
LAVORI PREPARATORI                                                              
Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2174 del 25               
novembre 2002.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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