REGOLAMENTO REGIONALE 3 dicembre 2002, n. 32
MODIFICHE AL REGOLAMENTO 14 MARZO 2001, N. 6 "REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI"
LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al comma 1 dell'art. 17
del Regolamento 14 marzo 2001, n. 6
"Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e
per il funzionamento delle casse economali"
1. Il comma 1 dell'art. 17 del Regolamento 14 marzo 2001, n. 6
"Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il
funzionamento delle casse economali", e' sostituito dal seguente:
"1. Le spese in economia sono autorizzate, nel rispetto degli importi
previsti dagli atti di programma, dal Responsabile del Servizio
Patrimonio e Provveditorato sui capitoli di bilancio relativi a beni
e servizi standardizzati, dai Responsabili di Servizio ovvero dai
Direttori generali sui capitoli di spesa di loro competenza nonche'
entro i limiti dei budget eventualmente assegnati dagli atti di
programma di acquisizione di beni e servizi.".
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 17 del Regolamento regionale n. 6 del
2001 era il seguente:
"Art. 17 - Soggetti competenti a concludere i contratti per procedure
in economia
1. Le spese in economia sono autorizzate, nel rispetto degli importi
previsti dagli atti di programma, dal Responsabile del Servizio
Patrimonio e Provveditorato sui capitoli di bilancio relativi a beni
e servizi standardizzati e dai Direttori generali sui capitoli di
spesa di loro competenza nonche' entro i limiti dei budget
eventualmente assegnati dagli atti di programma di acquisizione di
beni e servizi.
omissis".