REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 1969

Decisione sulla procedura di verifica (screening) per il progetto relativo ai "Lavori per la realizzazione del completamento della difesa dell'abitato di Lido Adriano. Presentato dall'Ufficio del Genio civile Opere marittime di Ravenna (Titolo II, L.R. 9/99 e successive modifiche)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art 10, comma 1 della L.R. 18 maggio             
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in                       
considerazione del limitato rilievo degli impatti ambientali negativi           
attesi in relazione ai benefici ambientali ed economici conseguiti,             
il progetto relativo ai "Lavori per la realizzazione del                        
completamento della difesa del'abitato di Lido Adriano verso la foce            
dei Fiumi Uniti" presentato dall'Ufficio del Genio civile Opere                 
marittime di Ravenna dalla ulteriore procedura di VIA con le                    
prescrizioni, individuate al punto 7) e di seguito riportate:                   
1) si prescrive la realizzazione di tutti gli interventi di                     
mitigazione degli impatti amnbientali individuati negli elaborati               
presentati per l'effettuazione della procedura di verifica                      
(screening);                                                                    
2) in considerazione dei possibili effetti negativi sia sugli                   
ambienti naturali sia sulle attivita' turistiche, le attivita' di               
realizzazione del progetto relativo ai "Lavori per la realizzazione             
del completamento della difesa dell'abitato di Lido Adriano verso la            
foce dei Fiumi Uniti" presentato dall'Ufficio del Genio civile Opere            
marittime di Ravanna devono essere effettuate nel periodo                       
autunnale-invernale e devono comunque essere concluse o sospese prima           
dell'inizio della stagione primaverile e della stagione balneare;               
3) dovranno essere adeguatamente segnalate le barriere soffolte ai              
fini della sicurezza della navigazione;                                         
4) dovranno essere adeguatamente segnalati i probabili repentini                
approfondimenti dei fondali ai fini della sicurezza della                       
balneazione;                                                                    
5) durante la cantierizzazione dell'opera, si prescrive il rispetto             
dei limiti di pressione sonora, previsti dal DPCM 1/3/1991 e                    
successive modifiche per gli eventuali alloggi e ricettori presenti,            
nelle adiacenze dell'infrastruttura progettata, in particolare tali             
aree, vanno considerate appartenenti alla III classe (area di tipo              
misto) con limite diurno pari a 60 dB (A) e limite notturno pari a 50           
dB (A);                                                                         
6) al fine di limitare disagi delle eventuali attivita' di trasporto            
via terra dei massi naturali e dei materiali di cava, le modalita' di           
tale trasporto e la viabilita' da esso impegnata deve essere                    
esclusivamente quella preventivamente concordata con le                         
Amministrazioni comunali interessate;                                           
7) per limitare, in fase di cantierizzazione, le emissioni diffuse e            
puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di             
costruzione, dall'esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione            
dei mezzi si ritiene necessario per il trasporto degli inerti                   
prevedere un sistema di ricopertura dei cassoni con teloni;                     
8) si ritiene, inoltre, necessario prescrivere la realizzazione di un           
adeguato sistema di monitoraggio, come previsto negli elaborati                 
presenti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening),           
tale da tenere sotto controllo nel tempo gli effetti indotti dalle              
opere sulla dinanmica costiera in termini fisici e biologici;                   
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Ufficio del                
Genio civile Opere marittime di Ravenna, alla Provincia di Ravenna,             
al Comune di Ravenna, al Servizio Tecnico dei Bacini Romagnoli,                 
all'ARPA - Sezione provinciale di Ravenna;                                      
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della            
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni            
il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della            
Regione.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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