DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2002, n. 2085
L.R. 43/97. Adozione programma regionale anno 2002. Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. n. 43 del 12 dicembre 1997 "Interventi a favore di
forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della
L.R. 14 aprile 1995, n. 37";
richiamate le proprie deliberazioni concernenti l'attuazione della
citata legge regionale:
- n. 921 dell'8 giugno 1999 con la quale sono stati approvati i
criteri attuativi dei programmi regionali;
- n. 1362 del 26 luglio 1999 di adozione del programma regionale
annuale ed approvazione dello schema di convenzione tra la Regione
Emilia-Romagna e le Cooperative di garanzia ed i Consorzi fidi;
- n. 1883 del 31 ottobre 2000 con la quale sono stati modificati i
criteri attuativi adottati con la citata deliberazione 921/99 ed e'
stato adottato il programma regionale annuale per il 2000;
- n. 1150 del 19 giugno 2001 con la quale, tra l'altro, sono state
apportate ulteriori integrazioni ai criteri attuativi;
considerato che nei nuovi criteri attuativi della L.R. 43/97,
approvati al punto 3) della richiamata deliberazione 1150/01, viene,
tra l'altro, previsto che la Giunta regionale adotti il programma
annuale di attuazione degli interventi recati dalla L.R. 43/97 e
definisca, con lo stesso, le modalita' di concessione e liquidazione
dei contributi;
ravvisata pertanto la necessita' di:
- adottare il programma regionale annuale che consente l'attivazione
degli aiuti previsti dalla L.R. 43/97 per l'anno 2002;
- determinare, con lo stesso programma, le modalita' di concessione e
liquidazione degli aiuti stessi;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale;
- n. 2774 in data 10 dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita'
di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile
dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, concernente "Disposizioni per la
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli
interni a seguito della entrata in vigore della L.R. 43/01", con la
quale sono state confermate alcune disposizioni gia' contenute nella
precedente deliberazione n. 2541, in data 4 luglio 1995;
dato atto dei pareri favorevoli espressi dalla Responsabile del
Servizio Aiuti alle imprese, dott.ssa Teresita Pergolotti, e dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito
rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R.
43/01 e della citata deliberazione 2774/01;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il programma regionale per l'anno 2002 di attuazione
della L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme
collettive di garanzia nel settore agricolo", specificato
nell'Allegato A) che fa parte integrante del presente atto;
2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Programma regionale per il 2001 di attuazione della Legge 12 dicembre
1997, n. 43, "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel
settore agricolo"
1) Promozione delle forme collettive di garanzia
In attuazione dell'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 43/97
la Regione interviene:
a) concedendo contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi
rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione, alle
imprese agricole socie, di garanzie per l'accesso al sistema
creditizio e di finanziamento bancario;
b) concedendo contributi agli Organismi di garanzia da utilizzare per
il concorso nel pagamento degli interessi relativi a finanziamenti
assistiti dalle garanzie prestate dai medesimi Organismi sui prestiti
concessi alle imprese agricole.
1.1) Soggetti beneficiari
Cooperative di garanzia e Consorzi fidi - composti da imprenditori
agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile - con l'eventuale
adesione, quali sostenitori, di Enti pubblici e organismi privati -
costituitisi al fine di:
a) fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema
creditizio e di finanziamento bancario;
b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti
assistiti dalle summenzionate garanzie;
c) svolgere, in favore dei soci, attivita' di assistenza e consulenza
tecnico-finanziaria.
Le Cooperative e i Consorzi fidi, che possono avere base provinciale,
interprovinciale e regionale e natura giuridica di I e II grado,
debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna;
b) avere una base sociale composta da almeno 300 imprenditori di cui
all'art. 2135 del Codice civile, cosi' come stabilito nei criteri
attuativi della L.R. 43/97 approvati al punto 3) della deliberazione
della Giunta regionale n. 1150 del 19 giugno 2001;
c) essere regolati da uno statuto che preveda: - fini di mutualita'
tra gli aderenti; - la concessione di garanzie e agevolazioni con
valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o
versate da ciascun socio; - che il Consiglio di amministrazione sia
costituito, per almeno i due terzi dei membri, da titolari di aziende
socie o loro rappresentanti;
d) comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o
di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati.
Le Cooperative e i Consorzi devono inoltre assoggettarsi alle
prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni stabilite nei criteri
attuativi dei programmi regionali di cui alla L.R. 43/97 approvati al
punto 3 della deliberazione di Giunta regionale 1150/01.
1.2) Termine e modalita' di presentazione delle domande di contributo
Le domande di contributo dovranno pervenire alla Regione
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle
imprese, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna, entro le ore 12 del
decimo giorno successivo alla data di notifica della deliberazione di
approvazione del presente programma alle Cooperative ed ai Consorzi
di cui alla L.R. 43/97.
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono indicare
il possesso dei requisiti previsti ed essere corredate dai seguenti
documenti:
a) relazione tecnica sull'attivita' svolta dalla Cooperativa di
garanzia o dal Consorzio fidi in attuazione della L.R. 43/97 e sui
suoi programmi d'intervento;
b) copia autentica dello statuto in vigore, qualora modificato
rispetto a quello gia' trasmesso alla Regione Emilia-Romagna;
c) copia conforme del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso,
regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;
d) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale
versato;
e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della
normativa vigente dal legale rappresentante che, con riferimento alla
chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione
della domanda, indichi: - il capitale sociale o il fondo consortile e
gli altri fondi esistenti (fondi rischi, di riserva o garanzia); -
l'importo globale delle operazioni di finanziamento garantite ed
effettivamente erogate o in essere (totale importo garantito); -
l'importo complessivo dei prestiti concessi dalle banche agli
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile
effettivamente erogati o in essere ed assistiti dalle garanzie
prestate (totale importo movimentato); - l'eventuale conferma della
validita' dello statuto gia' in possesso della Regione
Emilia-Romagna.
1.3) Percentuali di riparto e misura dei contributi alle Cooperative
di garanzia e ai Consorzi fidi
Gli stanziamenti definitivi iscritti nel Bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 2002 per l'attuazione delle specifiche forme
di aiuto previsti dalla L.R. 43/97 ed oggetto del presente programma
sono i seguenti:
- Capitolo 18344 "Contributi in favore di Cooperative di garanzia e
di Consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei
fondi rischi e del patrimonio di garanzia (art. 1, comma 2, lett. a),
L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)"
Euro 414.000,00
- Capitolo 18346 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai
Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi
su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole
socie (art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)",
capitoli compresi nell'UPB 1.3.1.3.6470 "Interventi a sostegno delle
aziende agricole"
Euro 1.808.000,00
Detti stanziamenti verranno ripartiti, e contestualmente concessi,
impegnati e liquidati - ricorrendo le condizioni previste dalla L.R.
40/01 - fra le Cooperative di garanzia ed i Consorzi fidi con atto
del Direttore generale Agricoltura, in base ai seguenti criteri:
a) contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e
del patrimonio di garanzia previsti dall'art. 1, comma 2, lett. a)
della L.R. 43/97: - per il 40% della disponibilita' recata dal
Capitolo 18344: in misura proporzionale all'entita' del capitale
sociale o del fondo consortile e degli altri fondi esistenti alla
chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione
della domanda di contributo; - per il 60% della predetta
disponibilita', in misura proporzionale all'importo globale delle
operazioni di finanziamento garantite dalle Cooperative e dai
Consorzi, ed effettivamente erogate o in essere alla chiusura
dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della
domanda. L'importo risultante dall'applicazione dei due parametri
sopra indicati non potra' comunque superare l'importo del capitale
sociale versato dai soci o l'importo del fondo consortile costituito
dai soci stessi sommato all'importo degli altri fondi rischi, fondi
di riserva o garanzia iscritti a bilancio;
b) contributo da utilizzare per il concorso nel pagamento degli
interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole socie a
norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/97: -
disponibilita' recata dal Capitolo 18346: riparto in misura
proporzionale alla somma complessiva dei prestiti concessi dalle
banche agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice
civile, garantiti dalle Cooperative e dai Consorzi ed effettivamente
erogati o in essere alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore
alla data di presentazione della domanda.
1.4) Concessione del contributo in conto interessi alle imprese
associate
Le Cooperative di garanzia ed i Consorzi fidi utilizzano i
finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.
b) della L.R. 43/97 per la concessione alle aziende socie di un
concorso in forma attualizzata sugli interessi relativi a prestiti a
breve e medio termine contratti dalle aziende medesime con Istituti
di credito.
La tipologia dei prestiti ammessi al contributo attualizzato e'
quella definita al punto 4) dell'Allegato B) parte integrante della
deliberazione della Giunta regionale 1150/01 "Criteri attuativi dei
programmi regionali di cui alla L.R. 43/97, interventi a favore di
forme collettive di garanzia nel settore agricolo".
Il contributo attualizzato, da disporsi dall'Organismo di garanzia
con provvedimento del proprio Organo deliberante, e' concesso a
favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice
civile, in possesso dei requisiti previsti e che ricorrono ai
prestiti - a breve e medio termine - assistiti dalle garanzie
prestate dagli Organismi stessi.
L'attivazione del regime di aiuti previsto dalla L.R. 43/97 sul
credito a breve termine (abbattimento parziale del tasso d'interesse
e/o garanzia) e' subordinata alla definizione del massimale di aiuto
concedibile cosi' come indicato al successivo punto 1.5, lett. a) del
presente programma.
Gli interventi degli Organismi di garanzia sono limitati alle imprese
socie aventi strutture e terreni ubicati nel territorio regionale.
Gli Organismi di garanzia utilizzano le somme loro assegnate in
attuazione del presente programma per il pagamento, in forma
attualizzata, del concorso sugli interessi relativi a prestiti
erogabili dagli Istituti di credito successivamente alla data di
pubblicazione del presente programma nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Gli Organismi di garanzia rendicontano alla Regione entro il 30
giugno 2003 l'utilizzazione delle somme loro assegnate in attuazione
del presente programma attraverso la presentazione:
a) dell'elenco dei beneficiari delle garanzie e/o dei contributi in
conto interessi attualizzati con l'indicazione: - dell'esatta
denominazione dell'azienda agricola e del CUAA (Codice unico
dell'azienda agricola); - delle tipologie di aiuto finanziate,
riportate utilizzando i codici o le descrizioni previste nella
codifica degli interventi della Misura 1.a, per gli investimenti
aziendali, o nei criteri attuativi della L.R. 43/97, per gli altri
aiuti; - dell'ammontare del prestito erogato dall'Istituto di
credito; - della sua durata; - della garanzia prestata (importo
garantito e percentuale garantita); - del contributo concesso
dall'Organismo di garanzia (percentuale abbattimento tasso e
contributo liquidato);
b) dell'elenco delle imprese insolventi con l'indicazione delle
procedure attivate per il recupero delle somme versate alle banche
convenzionate;
c) della copia della documentazione bancaria (piani di ammortamento e
contabili di accredito del contributo) relativa alle operazioni
rendicontate;
d) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi
della normativa vigente dal legale rappresentante, con la quale si
attesta che le garanzie prestate e le somme rendicontate sono state
utilizzate nel pieno rispetto delle azioni ammissibili, della loro
durata e dell'intensita' del tasso massimo dell'aiuto stabiliti nei
criteri attuativi della L.R. 43/97.
La rendicontazione, firmata dal legale rappresentante della
Cooperativa o del Consorzio, e' presentata alla Regione
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle
imprese.
Sulla base della rendicontazione presentata e' disposto l'eventuale
recupero delle somme non utilizzate entro il predetto termine ovvero
la compensazione con le somme eventualmente attribuite dalla Regione
sul programma annuale successivo.
1.5) Misura dell'intervento in conto interessi degli Organismi di
garanzia
a) Prestiti di esercizio a breve termine
Il tasso massimo dell'aiuto sui prestiti contratti dagli agricoltori
soci per fare fronte alla gestione dell'azienda, sia che questo
rivesta la forma di abbattimento parziale del tasso d'interesse
ovvero quella di concessione di garanzie, nonche' nelle ipotesi di
cumulo delle due forme di aiuto in questione, non potra' superare il
differenziale esistente tra i tassi medi applicati al settore
agricolo e la media dei medesimi tassi applicati alle altre branche
produttive.
Nel caso in cui siano stabiliti, ed approvati dalla Commissione CE, i
limiti massimi dell'aiuto di Stato, la Direzione generale Agricoltura
provvedera' a darne comunicazione agli Organismi di garanzia in modo
da consentire l'eventuale attivazione della misura.
In attesa della definizione dell'aiuto concedibile e della
conseguente valutazione sulla compatibilita' ai sensi degli articoli
92 e 93 del trattato CE, l'attivazione degli aiuti previsti dalla
L.R. 43/97 sui prestiti di esercizio a breve termine (abbattimento
parziale del tasso d'interesse e/o garanzia) rimane sospesa.
b) Prestiti a medio termine
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 7 della L.R.
43/97, la garanzia prestata dalle Cooperative di garanzia e dai
Consorzi fidi ai propri soci sui prestiti a medio termine deve essere
computata ai fini del rispetto dei massimali di intensita'
applicabili a ciascuna categoria di aiuto.
La garanzia prestata dalle Cooperative di garanzia e dai Consorzi
fidi ai propri soci sui prestiti concessi a norma della L.R. 43/97
non puo' coprire piu' dell'80% di ogni finanziamento.
L'entita' massima dell'aiuto concedibile sulle diverse tipologie di
prestito a medio termine e' quella specificatamente indicata al punto
4.2 dei criteri attuativi dei programmi regionali approvati al punto
3) della deliberazione della Giunta regionale 1150/01.
La misura massima dell'aiuto regionale, quale concorso attualizzato
sul prestito bancario a medio termine finalizzato alla ricostituzione
del capitale di conduzione non diversamente reintegrabile per effetto
di perdite di prodotto a seguito di calamita' naturali riconosciute
eccezionali, calcolata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, e' pari all'80% del
tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministero del
Tesoro.
2) Controlli e sanzioni
In conformita' a quanto stabilito dall'art. 6 della L.R. 43/97 ed al
fine di assicurarne il rispetto dei vincoli e delle condizioni, gli
Organismi di garanzia sono sottoposti a controlli periodici da parte
della Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese -
secondo modalita' tecniche stabilite dal medesimo Servizio.
La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dalle
disposizioni attuative previste nei criteri attuativi approvati al
punto 3) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale
1150/01, nonche' nella deliberazione di approvazione del presente
programma comporta:
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonche' di
quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli
obblighi verso la Regione;
b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui
alla L.R. 43/97.