REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2002, n. 2085

L.R. 43/97. Adozione programma regionale anno 2002. Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. n. 43 del 12 dicembre 1997 "Interventi a favore di                
forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della            
L.R. 14 aprile 1995, n. 37";                                                    
richiamate le proprie deliberazioni concernenti l'attuazione della              
citata legge regionale:                                                         
- n. 921 dell'8 giugno 1999 con la quale sono stati approvati i                 
criteri attuativi dei programmi regionali;                                      
- n. 1362 del 26 luglio 1999 di adozione del programma regionale                
annuale ed approvazione dello schema di convenzione tra la Regione              
Emilia-Romagna e le Cooperative di garanzia ed i Consorzi fidi;                 
- n. 1883 del 31 ottobre 2000 con la quale sono stati modificati i              
criteri attuativi adottati con la citata deliberazione 921/99 ed e'             
stato adottato il programma regionale annuale per il 2000;                      
- n. 1150 del 19 giugno 2001 con la quale, tra l'altro, sono state              
apportate ulteriori integrazioni ai criteri attuativi;                          
considerato che nei nuovi criteri attuativi della L.R. 43/97,                   
approvati al punto 3) della richiamata deliberazione  1150/01, viene,           
tra l'altro, previsto che la Giunta regionale adotti il programma               
annuale di attuazione degli interventi recati dalla L.R. 43/97 e                
definisca, con lo stesso, le modalita' di concessione e liquidazione            
dei contributi;                                                                 
ravvisata pertanto la necessita' di:                                            
- adottare il programma regionale annuale che consente l'attivazione            
degli aiuti previsti dalla L.R. 43/97 per l'anno 2002;                          
- determinare, con lo stesso programma, le modalita' di concessione e           
liquidazione degli aiuti stessi;                                                
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione             
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;              
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati            
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello                
dirigenziale;                                                                   
- n. 2774 in data 10 dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita'           
di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile             
dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                                     
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, concernente "Disposizioni per la                
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli            
interni a seguito della entrata in vigore della L.R. 43/01", con la             
quale sono state confermate alcune disposizioni gia' contenute nella            
precedente deliberazione n. 2541, in data 4 luglio 1995;                        
dato atto dei pareri favorevoli espressi dalla Responsabile del                 
Servizio Aiuti alle imprese, dott.ssa Teresita Pergolotti, e dal                
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito                   
rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della              
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R.               
43/01 e della citata deliberazione 2774/01;                                     
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile,                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare il programma regionale per l'anno 2002 di attuazione            
della L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme                
collettive di garanzia nel settore agricolo", specificato                       
nell'Allegato A) che fa parte integrante del presente atto;                     
2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A)                                                                     
Programma regionale per il 2001 di attuazione della Legge 12 dicembre           
1997, n. 43, "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel           
settore agricolo"                                                               
1) Promozione delle forme collettive di garanzia                                
In attuazione dell'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 43/97            
la Regione interviene:                                                          
a) concedendo contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi           
rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione, alle            
imprese agricole socie, di garanzie per l'accesso al sistema                    
creditizio e di finanziamento bancario;                                         
b) concedendo contributi agli Organismi di garanzia da utilizzare per           
il concorso nel pagamento degli interessi relativi a finanziamenti              
assistiti dalle garanzie prestate dai medesimi Organismi sui prestiti           
concessi alle imprese agricole.                                                 
1.1) Soggetti beneficiari                                                       
Cooperative di garanzia e Consorzi fidi - composti da imprenditori              
agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile - con l'eventuale               
adesione, quali sostenitori, di Enti pubblici e organismi privati -             
costituitisi al fine di:                                                        
a) fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema                     
creditizio e di finanziamento bancario;                                         
b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti             
assistiti dalle summenzionate garanzie;                                         
c) svolgere, in favore dei soci, attivita' di assistenza e consulenza           
tecnico-finanziaria.                                                            
Le Cooperative e i Consorzi fidi, che possono avere base provinciale,           
interprovinciale e regionale e natura giuridica di I e II grado,                
debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:                              
a) avere sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna;            
b) avere una base sociale composta da almeno 300 imprenditori di cui            
all'art. 2135 del Codice civile, cosi' come stabilito nei criteri               
attuativi della L.R. 43/97 approvati al punto 3) della deliberazione            
della Giunta regionale n. 1150 del 19 giugno 2001;                              
c) essere regolati da uno statuto che preveda: - fini di mutualita'             
tra gli aderenti; - la concessione di garanzie e agevolazioni con               
valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o                  
versate da ciascun socio; - che il Consiglio di amministrazione sia             
costituito, per almeno i due terzi dei membri, da titolari di aziende           
socie o loro rappresentanti;                                                    
d) comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o            
di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati.                  
Le Cooperative e i Consorzi devono inoltre assoggettarsi alle                   
prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni stabilite nei criteri            
attuativi dei programmi regionali di cui alla L.R. 43/97 approvati al           
punto 3 della deliberazione di Giunta regionale 1150/01.                        
1.2) Termine e modalita' di presentazione delle domande di contributo           
Le domande di contributo dovranno pervenire alla Regione                        
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle           
imprese, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna, entro le ore 12 del                
decimo giorno successivo alla data di notifica della deliberazione di           
approvazione del presente programma alle Cooperative ed ai Consorzi             
di cui alla L.R. 43/97.                                                         
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono indicare             
il possesso dei requisiti previsti ed essere corredate dai seguenti             
documenti:                                                                      
a) relazione tecnica sull'attivita' svolta dalla Cooperativa di                 
garanzia o dal Consorzio fidi in attuazione della L.R. 43/97 e sui              
suoi programmi d'intervento;                                                    
b) copia autentica dello statuto in vigore, qualora modificato                  
rispetto a quello gia' trasmesso alla Regione Emilia-Romagna;                   
c) copia conforme del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso,               
regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;                                 
d) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale            
versato;                                                                        
e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della               
normativa vigente dal legale rappresentante che, con riferimento alla           
chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione            
della domanda, indichi: - il capitale sociale o il fondo consortile e           
gli altri fondi esistenti (fondi rischi, di riserva o garanzia); -              
l'importo globale delle operazioni di finanziamento garantite ed                
effettivamente erogate o in essere (totale importo garantito); -                
l'importo complessivo dei prestiti concessi dalle banche agli                   
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile                    
effettivamente erogati o in essere ed assistiti dalle garanzie                  
prestate (totale importo movimentato); - l'eventuale conferma della             
validita' dello statuto gia' in possesso della Regione                          
Emilia-Romagna.                                                                 
1.3) Percentuali di riparto e misura dei contributi alle Cooperative            
di garanzia e ai Consorzi fidi                                                  
Gli stanziamenti definitivi iscritti nel Bilancio regionale per                 
l'esercizio finanziario 2002 per l'attuazione delle specifiche forme            
di aiuto previsti dalla L.R. 43/97 ed oggetto del presente programma            
sono i seguenti:                                                                
- Capitolo 18344 "Contributi in favore di Cooperative di garanzia e             
di Consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei            
fondi rischi e del patrimonio di garanzia (art. 1, comma 2, lett. a),           
L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)"                                                  
Euro 414.000,00                                                                 
- Capitolo 18346 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai               
Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi           
su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole              
socie (art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)",               
capitoli compresi nell'UPB 1.3.1.3.6470 "Interventi a sostegno delle            
aziende agricole"                                                               
Euro 1.808.000,00                                                               
Detti stanziamenti verranno ripartiti, e contestualmente concessi,              
impegnati e liquidati - ricorrendo le condizioni previste dalla L.R.            
40/01 - fra le Cooperative di garanzia ed i Consorzi fidi con atto              
del Direttore generale Agricoltura, in base ai seguenti criteri:                
a) contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e             
del patrimonio di garanzia previsti dall'art. 1, comma 2, lett. a)              
della L.R. 43/97: - per il 40% della disponibilita' recata dal                  
Capitolo 18344: in misura proporzionale all'entita' del capitale                
sociale o del fondo consortile e degli altri fondi esistenti alla               
chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione            
della domanda di contributo; - per il 60% della predetta                        
disponibilita', in misura proporzionale all'importo globale delle               
operazioni di finanziamento garantite dalle Cooperative e dai                   
Consorzi, ed effettivamente erogate o in essere alla chiusura                   
dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della               
domanda. L'importo risultante dall'applicazione dei due parametri               
sopra indicati non potra' comunque superare l'importo del capitale              
sociale versato dai soci o l'importo del fondo consortile costituito            
dai soci stessi sommato all'importo degli altri fondi rischi, fondi             
di riserva o garanzia iscritti a bilancio;                                      
b) contributo da utilizzare per il concorso nel pagamento degli                 
interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole socie a              
norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/97: -                        
disponibilita' recata dal Capitolo 18346: riparto in misura                     
proporzionale alla somma complessiva dei prestiti concessi dalle                
banche agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice               
civile, garantiti dalle Cooperative e dai Consorzi ed effettivamente            
erogati o in essere alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore              
alla data di presentazione della domanda.                                       
1.4) Concessione del contributo in conto interessi alle imprese                 
associate                                                                       
Le Cooperative di garanzia ed i Consorzi fidi utilizzano i                      
finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.           
b) della L.R. 43/97 per la concessione alle aziende socie di un                 
concorso in forma attualizzata sugli interessi relativi a prestiti a            
breve e medio termine contratti dalle aziende medesime con Istituti             
di credito.                                                                     
La tipologia dei prestiti ammessi al contributo attualizzato e'                 
quella definita al punto 4) dell'Allegato B) parte integrante della             
deliberazione della Giunta regionale 1150/01 "Criteri attuativi dei             
programmi regionali di cui alla L.R. 43/97, interventi a favore di              
forme collettive di garanzia nel settore agricolo".                             
Il contributo attualizzato, da disporsi dall'Organismo di garanzia              
con provvedimento del proprio Organo deliberante, e' concesso a                 
favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice              
civile, in possesso dei requisiti previsti e che ricorrono ai                   
prestiti - a breve e medio termine - assistiti dalle garanzie                   
prestate dagli Organismi stessi.                                                
L'attivazione del regime di aiuti previsto dalla L.R. 43/97 sul                 
credito a breve termine (abbattimento parziale del tasso d'interesse            
e/o garanzia) e' subordinata alla definizione del massimale di aiuto            
concedibile cosi' come indicato al successivo punto 1.5, lett. a) del           
presente programma.                                                             
Gli interventi degli Organismi di garanzia sono limitati alle imprese           
socie aventi strutture e terreni ubicati nel territorio regionale.              
Gli Organismi di garanzia utilizzano le somme loro assegnate in                 
attuazione del presente programma per il pagamento, in forma                    
attualizzata, del concorso sugli interessi relativi a prestiti                  
erogabili dagli Istituti di credito successivamente alla data di                
pubblicazione del presente programma nel Bollettino Ufficiale della             
Regione.                                                                        
Gli Organismi di garanzia rendicontano alla Regione entro il 30                 
giugno 2003 l'utilizzazione delle somme loro assegnate in attuazione            
del presente programma attraverso la presentazione:                             
a) dell'elenco dei beneficiari delle garanzie e/o dei contributi in             
conto interessi attualizzati con l'indicazione: - dell'esatta                   
denominazione dell'azienda agricola e del CUAA (Codice unico                    
dell'azienda agricola); - delle tipologie di aiuto finanziate,                  
riportate utilizzando i codici o le descrizioni previste nella                  
codifica degli interventi della Misura 1.a, per gli investimenti                
aziendali, o nei criteri attuativi della L.R. 43/97, per gli altri              
aiuti; - dell'ammontare del prestito erogato dall'Istituto di                   
credito; - della sua durata; - della garanzia prestata (importo                 
garantito e percentuale garantita); - del contributo concesso                   
dall'Organismo di garanzia (percentuale abbattimento tasso e                    
contributo liquidato);                                                          
b) dell'elenco delle imprese insolventi con l'indicazione delle                 
procedure attivate per il recupero delle somme versate alle banche              
convenzionate;                                                                  
c) della copia della documentazione bancaria (piani di ammortamento e           
contabili di accredito del contributo) relativa alle operazioni                 
rendicontate;                                                                   
d) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi               
della normativa vigente dal legale rappresentante, con la quale si              
attesta che le garanzie prestate e le somme rendicontate sono state             
utilizzate nel pieno rispetto delle azioni ammissibili, della loro              
durata e dell'intensita' del tasso massimo dell'aiuto stabiliti nei             
criteri attuativi della L.R. 43/97.                                             
La rendicontazione, firmata dal legale rappresentante della                     
Cooperativa o del Consorzio, e' presentata alla Regione                         
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle           
imprese.                                                                        
Sulla base della rendicontazione presentata e' disposto l'eventuale             
recupero delle somme non utilizzate entro il predetto termine ovvero            
la compensazione con le somme eventualmente attribuite dalla Regione            
sul programma annuale successivo.                                               
1.5) Misura dell'intervento in conto interessi degli Organismi di               
garanzia                                                                        
a) Prestiti di esercizio a breve termine                                        
Il tasso massimo dell'aiuto sui prestiti contratti dagli agricoltori            
soci per fare fronte alla gestione dell'azienda, sia che questo                 
rivesta la forma di abbattimento parziale del tasso d'interesse                 
ovvero quella di concessione di garanzie, nonche' nelle ipotesi di              
cumulo delle due forme di aiuto in questione, non potra' superare il            
differenziale esistente tra i tassi medi applicati al settore                   
agricolo e la media dei medesimi tassi applicati alle altre branche             
produttive.                                                                     
Nel caso in cui siano stabiliti, ed approvati dalla Commissione CE, i           
limiti massimi dell'aiuto di Stato, la Direzione generale Agricoltura           
provvedera' a darne comunicazione agli Organismi di garanzia in modo            
da consentire l'eventuale attivazione della misura.                             
In attesa della definizione dell'aiuto concedibile e della                      
conseguente valutazione sulla compatibilita' ai sensi degli articoli            
92 e 93 del trattato CE, l'attivazione degli aiuti previsti dalla               
L.R. 43/97 sui prestiti di esercizio a breve termine (abbattimento              
parziale del tasso d'interesse e/o garanzia) rimane sospesa.                    
b) Prestiti a medio termine                                                     
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 7 della L.R.                
43/97, la garanzia prestata dalle Cooperative di garanzia e dai                 
Consorzi fidi ai propri soci sui prestiti a medio termine deve essere           
computata ai fini del rispetto dei massimali di intensita'                      
applicabili a ciascuna categoria di aiuto.                                      
La garanzia prestata dalle Cooperative di garanzia e dai Consorzi               
fidi ai propri soci sui prestiti concessi a norma della L.R. 43/97              
non puo' coprire piu' dell'80% di ogni finanziamento.                           
L'entita' massima dell'aiuto concedibile sulle diverse tipologie di             
prestito a medio termine e' quella specificatamente indicata al punto           
4.2 dei criteri attuativi dei programmi regionali approvati al punto            
3) della deliberazione della Giunta regionale 1150/01.                          
La misura massima dell'aiuto regionale, quale concorso attualizzato             
sul prestito bancario a medio termine finalizzato alla ricostituzione           
del capitale di conduzione non diversamente reintegrabile per effetto           
di perdite di prodotto a seguito di calamita' naturali riconosciute             
eccezionali, calcolata ai sensi del decreto del Presidente del                  
Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, e' pari all'80% del                
tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministero del               
Tesoro.                                                                         
2) Controlli e sanzioni                                                         
In conformita' a quanto stabilito dall'art. 6 della L.R. 43/97 ed al            
fine di assicurarne il rispetto dei vincoli e delle condizioni, gli             
Organismi di garanzia sono sottoposti a controlli periodici da parte            
della Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese -            
secondo modalita' tecniche stabilite dal medesimo Servizio.                     
La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dalle                       
disposizioni attuative previste nei criteri attuativi approvati al              
punto 3) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale             
1150/01, nonche' nella deliberazione di approvazione del presente               
programma comporta:                                                             
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonche' di               
quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli               
obblighi verso la Regione;                                                      
b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui            
alla L.R. 43/97.                                                                

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina