REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2002, n. 2039

Approvazione degli accordi attuativi regionali ex DPR 272/00 e successive modificazioni e integrazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- l'art. 8 del DLgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive                    
modificazioni ed integrazioni prevede che il rapporto tra il Servizio           
sanitario nazionale ed i pediatri di libera scelta sia disciplinato             
con convenzione da stipularsi con le organizzazioni sindacali di                
categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;                      
- in applicazione di detta disposizione normativa, con DPR 28 luglio            
2000, n. 272 e' stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale             
per la regolamentazione dei rapporti con i pediatri di libera scelta,           
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 2 ottobre 2000;                     
- con DPR n. 382 del 20 agosto 2001 e' stato reso esecutivo l'accordo           
aggiuntivo all'accordo collettivo nazionale di cui sopra;                       
- il citato DPR 272/00 demanda a successivi accordi regionali la                
definizione di alcuni istituti contrattuali in esso definiti;                   
dato atto che per la definizione degli accordi attuativi regionali ci           
si e' avvalsi del Comitato permanente regionale costituito con                  
propria deliberazione n. 1381 del 10 luglio 2001, ai sensi dell'art.            
12 del citato DPR n. 272;                                                       
precisato che il suddetto testo e' stato trasmesso alle                         
organizzazioni sindacali firmatarie dell'ACN: FIMP e FNAM-CIPe con              
nota dell'Assessore alla Sanita' con convocazione per la                        
sottoscrizione in data 31/10/2002;                                              
acquisita la sottoscrizione degli accordi regionali da parte                    
dell'organizzazione sindacale FIMP e la nota della Confederazione               
italiana pediatri (CIPe) di motivazione della non sottoscrizione;               
dato atto dei pareri favorevoli espressi sul presente atto ai sensi             
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della deliberazione di            
Giunta regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001:                                  
a) dalla Responsabile del Servizio Medicina generale e Politica del             
farmaco, dr.ssa Raffaella Zanzi, in merito alla regolarita' tecnica;            
b) dal Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali, dr.                 
Franco Rossi, in merito alla legittimita';                                      
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
per quanto espresso in premessa ed integralmente richiamato:                    
a) di approvare gli accordi attuativi regionali ex DPR 272/00 e                 
successive modificazioni ed integrazioni, Allegato "A", parte                   
integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritti                        
dall'Assessore alla Sanita' e dall'organizzazione sindacale FIMP;               
b) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO A                                                                      
Accordi attuativi regionali ex DPR 272/00                                       
Premessa                                                                        
Il presente accordo regionale, attuativo dell'ACN di cui al DPR                 
272/00, si colloca in una fase di passaggio verso un nuovo contesto             
normativo ed organizzativo, quale si prospetta a livello nazionale a            
seguito delle leggi sul federalismo sanitario e dei conseguenti                 
provvedimenti regionali che disciplineranno il Servizio sanitario in            
Emilia-Romagna.                                                                 
L'accordo regionale e' principalmente rivolto a:                                
- regolamentare gli istituti contrattuali presenti nell'ACN per i               
quali e' prevista una specifica attuazione in sede regionale;                   
- individuare le linee di indirizzo cui fare riferimento per lo                 
sviluppo della Pediatria nel nuovo contesto, tenuto conto che una               
puntuale definizione degli obiettivi potra' essere oggetto di un                
successivo accordo regionale.                                                   
In relazione a questi presupposti, l'accordo regionale permette di              
armonizzare le attivita' svolte dai pediatri di libera scelta nel               
contesto organizzativo delineato in relazione agli obiettivi del PSR            
vigente, proponendone altresi' una evoluzione per meglio adeguarle              
agli obiettivi dei Piani per la salute.                                         
Il Distretto e il Dipartimento delle cure primarie: il nuovo ruolo              
del Pediatra di libera scelta                                                   
Il Piano Sanitario regionale pone enfasi sullo sviluppo dei servizi             
sanitari territoriali ed individua la tutela e la salute del bambino,           
con particolare attenzione ai piu' vulnerabili, fra gli indirizzi               
prioritari.                                                                     
In tale ambito il PLS svolge un ruolo insostituibile quale principale           
referente della salute del bambino e dei bisogni espressi dalla sua             
famiglia. Nel perseguimento di tale obiettivo si colloca anche una              
riorganizzazione dei servizi di Pediatria di comunita', gia' avviata            
dalla Regione, orientando le attivita' sui temi di educazione                   
sanitaria e di continuita' terapeutica per le problematiche correlate           
alla cronicita'.                                                                
In tale contesto organizzativo i PLS assumono un ruolo prevalente di            
riferimento per i programmi di prevenzione individuale, per                     
potenziare nel Distretto le capacita' di risposta                               
clinico-assistenziale ai bambini con patologie acute che non                    
attengono a livello ospedaliero, o patologie croniche, avvalendosi              
del supporto di altre figure professionali presenti nel Distretto,              
per garantire la continuita' dell'assistenza.                                   
I pediatri di libera scelta sono quindi chiamati a svolgere un nuovo            
ruolo nella realizzazione:                                                      
- dei modelli organizzativi previsti dal PSR (delibera del Consiglio            
regionale 1235/99) e dal documento attuativo dell'assistenza                    
distrettuale regionale (delibera della Giunta regionale 309/00),                
nell'ambito dell'organizzazione distrettuale;                                   
- degli obiettivi individuati nell'ambito dei Piani per la salute e             
del Programma regionale finalizzato alla salute del bambino e                   
dell'adolescente.                                                               
La struttura organizzativa del Distretto deve assicurare, come                  
previsto dalla delibera di Giunta regionale 309/00, lo svolgimento              
delle funzioni:                                                                 
- di direzione, coordinamento ed integrazione delle attivita'                   
distrettuali;                                                                   
- di produzione delle attivita' sanitarie distrettuali;                         
- di supporto alla direzione aziendale per le funzioni di committenza           
per i cittadini residenti;                                                      
- di integrazione sociale sanitaria con gli Enti locali.                        
Ai sensi dell'art 3 sexies del DLgs 229/99 sono organi del Distretto            
il Direttore e l'Ufficio di coordinamento delle attivita'                       
distrettuali.                                                                   
Il pediatra di libera scelta, nell'ambito del Dipartimento delle cure           
primarie, assolve alle funzioni di tutela della popolazione infantile           
residente, concorrendo, al pari delle altre componenti professionali,           
alla realizzazione degli obiettivi del programma distrettuale delle             
attivita'.                                                                      
In conformita' a quanto stabilito dal PSR vigente, la Pediatria di              
libera scelta, pur operando nell'ambito del Dipartimento delle cure             
primarie, sul piano funzionale si integra con l'Unita' pediatrica               
distrettuale (UPD), al fine di gestire la propria attivita' in azione           
sinergica con l'e'quipe di Pediatria di comunita'.                              
Le attivita' e le funzioni che il DPR 272/00 individua agli artt. 14            
bis, 14 ter e 14 quater trovano collocazione nel contesto                       
organizzativo delineato dal PSR e dai relativi provvedimenti di                 
attuazione prima richiamati, determinando, pertanto, il superamento             
della fase sperimentale consistente nell'attivazione delle e'quipes             
territoriali, poiche' la Regione Emilia-Romagna ha gia' disciplinato            
in maniera compiuta sia l'attivazione del Distretto che le modalita'            
organizzative dello stesso.                                                     
Una compiuta realizzazione delle azioni previste dal programma delle            
attivita' territoriali distrettuali si realizza attraverso il pieno             
inserimento dei pediatri di libera scelta nell'organizzazione dei NCP           
(art. 29, comma 3, lett. a). A livello distrettuale sono definiti i             
riferimenti territoriali, le aree di competenza, i conseguenti                  
strumenti di integrazione tra i pediatri presenti nelle diverse                 
articolazioni territoriali dell'azienda per realizzare, in                      
particolare:                                                                    
- supporto alla Pediatria di comunita' per garantire i livelli di               
copertura vaccinale e migliorare il monitoraggio dello stato di                 
immunita' della popolazione target per le malattie infettive                    
prevenibili con vaccinazioni;                                                   
- partecipazione all'attuazione, per tutta la popolazione di                    
riferimento, di screening di provata efficacia, stabiliti a livello             
aziendale, garantendone l'omogeneita' sul territorio aziendale ed               
evitando le indagini non sostenute da evidenze scientifiche;                    
- partecipazione all'attuazione dei programmi intersettoriali, per              
l'adozione di stili di vita piu' sani, con particolare riguardo alla            
diffusione di modelli nutrizionali adeguati per la prevenzione e la             
cura dell'obesita', la prevenzione della carie, l'incremento                    
dell'attivita' motoria, la promozione di comportamenti che riducano             
il rischio di incidenti stradali.                                               
Partecipazione del pediatra di libera scelta alle attivita'                     
distrettuali                                                                    
Il DLgs 229/99 prevede la presenza dei pediatri di libera scelta                
nell'Ufficio di coordinamento del Distretto per una loro                        
partecipazione attiva alla definizione degli obiettivi e dei                    
programmi di attivita', nonche' per la verifica del loro                        
raggiungimento.                                                                 
Le Aziende sanitarie locali, anche in base agli accordi che                     
discendono dal DPR 272/00, disciplinano le relative modalita' di                
partecipazione.                                                                 
Governo clinico a garanzia della qualita' delle cure: impegni dei PLS           
Il PSR individua, tra gli obiettivi prioritari, il miglioramento                
della qualita' delle cure attraverso una sistematica realizzazione              
degli strumenti del governo clinico. Tali obiettivi sono affermati              
anche nell'ACN dei PLS. Numerosi sono gli istituti contrattuali che             
impegnano il PLS ad operare con criteri di appropriatezza e corretto            
utilizzo delle risorse (art. 14 quater "appropriatezza e uso                    
risorse"), a mantenere costante il livello di formazione permanente             
(art. 8 " formazione continua"), a utilizzare forme di confronto fra            
pari per la verifica delle attivita' svolte (artt. 51-54 relativi               
alle diverse tipologie di forme associative).                                   
L'accordo regionale impegna anche i pediatri di libera scelta ad                
attuare, a garanzia della qualita' dei propri interventi, gli                   
strumenti del governo clinico quali:                                            
- Linee guida condivise basate sulla medicina della evidenza;                   
- programmi per la formazione professionale permanente;                         
- audit clinici per la verifica delle attivita' cliniche;                       
- azioni per affrontare adeguatamente la scarsa performance;                    
- programmi di miglioramento continuo della qualita';                           
- adozione di idonea documentazione sanitaria.                                  
Progetto salute infanzia (Allegato L - DPR 272/00)                              
Il Progetto salute infanzia, indicato nell'Allegato "L" al DPR 272/00           
rinvia a successivi accordi regionali l'attuazione del Programma                
delle "visite in eta'-filtro", indicando la possibilita' di                     
continuare il progetto gia' in essere in applicazione del DPR 613/96            
con la previsione di 6 visite in eta' filtro nell'eta' esclusiva 0-6            
anni, di cui una da rendere in quota capitaria (art. 29, comma 3,               
lettera e).                                                                     
A conclusione del programma attuato a seguito degli accordi regionali           
(deliberazione di Giunta regionale n. 342 del 31/3/1998), e'                    
possibile valutare che i bilanci di salute hanno permesso un primo              
avvio dell'integrazione fra PLS, Pediatria di comunita' e servizi               
territoriali, in particolare per l'attuazione e controllo delle                 
vaccinazioni obbligatorie e per interventi di educazione sanitaria,             
configurandosi quale strumento utile per una valutazione dello stato            
di salute del bambino, in relazione ad alcuni indici e parametri                
predefiniti.       stato, inoltre, valutato che le visite in eta'               
filtro non possono caratterizzarsi pienamente quali strumenti per               
obiettivi di screening e di programma globale di sorveglianza                   
sanitaria della popolazione pediatrica.                                         
La sperimentazione attuata in questi anni ha comportato una completa            
revisione della scheda al fine di rendere piu' agevole la                       
rilevazione, focalizzandola sui principali problemi per le singole              
eta' filtro, quali: problemi posti dai genitori, malattie intercorse            
tra un bilancio di salute e l'altro, patologie rilevate, dati                   
auxologici, problemi che richiedono un monitoraggio, problemi che               
evidenziano una situazione di svantaggio.                                       
Un ulteriore sviluppo del Progetto salute infanzia, finalizzato agli            
obiettivi di salute considerati prioritari dal PSR dovra' comportare,           
se pur gradualmente, una revisione dell'attuale programma. Si ritiene           
necessario, infatti, rivedere le modalita' attuative del progetto,              
per renderlo piu' coerente con la programmazione regionale, adottando           
strumenti piu' idonei a rilevare i problemi emergenti nella                     
popolazione infantile.                                                          
In tale ottica, e' previsto l'avvio dal 2003 di un nuovo Progetto               
salute infanzia, che costituisce un programma di monitoraggio dello             
sviluppo psicofisico degli assistiti in eta' pediatrica, prevedendo:            
- un libretto di salute che permetta una valutazione periodica                  
complessiva del bambino sano, quale strumento di comunicazione fra              
medico pediatra, genitore e Pediatria di comunita';                             
- un libretto/cartella clinica per i bambini affetti da patologie               
croniche, ivi compresi i soggetti affetti da disturbi relazionali e/o           
che presentano situazioni familiari multiproblematiche e di                     
svantaggio sociale, per un monitoraggio clinico piu' specifico. Il              
libretto sanitario, in questi casi, rappresenta uno strumento di                
integrazione professionale fra specialisti ospedalieri, territoriali            
e pediatri di libera scelta, che puo' permettere di migliorare la               
continuita' dell'assistenza e la verifica dei piani personalizzati;             
- la realizzazione di 3 bilanci di salute, mediante l'utilizzo delle            
schede di rilevazione semplificate, predisposte e concordate in                 
apposito gruppo di lavoro (Allegato 1).                                         
Il libretto di salute dovra' contenere i dati anagrafici                        
dell'assistito, l'anamnesi familiare, l'anamnesi ostetrica, le                  
informazioni sul periodo neonatale, il diario clinico, nonche' le               
schede relative ai bilanci di salute, predisposte come sopra                    
riportato. La parte grafica e la stampa del libretto saranno a cura             
di ciascuna Azienda.                                                            
Il libretto/cartella clinica per il bambino malato cronico, o in                
particolari condizioni di disagio sociale, sara' definito e condiviso           
a livello aziendale con le parti interessate. Tale libretto/cartella            
clinica dovra' contenere schede cliniche, adatte al problema                    
rilevato, formulate a livello aziendale, da intendersi e da                     
utilizzarsi quale strumento interprofessionale. Questa parte deve               
offrire anche la possibilita' di una trasmissione informativa fra i             
servizi coinvolti nella problematica, identificando, nella PdC, il              
riferimento per l'attivazione dei percorsi ed il garante                        
dell'appropriatezza degli stessi. Le informazioni ivi contenute                 
dovranno essere oggetto di confronto e verifica, almeno semestrale,             
nell'ambito della UPD. A livello regionale, i dati informativi                  
costituiranno momento di discussione e confronto in occasione dei               
periodici tavoli di lavoro con la Pediatria di comunita'.                       
Al termine dell'anno 2002 dovra' essere prodotta, da ogni PLS, una              
relazione tendente ad illustrare le principali caratteristiche                  
epidemiologiche relativa ai bambini malati cronici gia' seguiti e da            
inoltrare alla PdC, al fine di dare avvio al programma di cui sopra,            
gia' previsto per l'anno 2003. Tale relazione comporta un compenso              
unitario di 10 Euro.                                                            
Considerato il diverso impegno richiesto ai medici pediatri, si                 
concorda la seguente remunerazione:                                             
- 3 Euro/anno per la tenuta del libretto di salute ai bambini sani,             
in carico, in eta' 0-13 (e 364 giorni) piu' il compenso di 3 bilanci            
di salute, in eta' 0-6, precisamente: il primo al secondo-terzo mese            
di vita, il secondo al decimo-undicesimo mese e il terzo al                     
trentaseiesimo mese.                                                            
I compensi per la tenuta dei libretti di salute saranno erogati                 
mensilmente nella misura del 50%, con conguaglio a fine anno, sulla             
base di una autocertificazione di ogni PLS alla propria Azienda, per            
il tramite della Unita' Pediatrica, dei libretti di salute compilati,           
accompagnati da una relazione sintetica sullo stato di salute degli             
assistiti, con particolare riferimento ai problemi socio-sanitari               
emersi;                                                                         
- 20 Euro/anno per la tenuta del libretto/cartella clinica dei                  
bambini cronici o disagiati, comprensivo delle schede cliniche, con             
le medesime modalita' di compensazione.                                         
Il Progetto salute infanzia viene cosi' delineato nelle sue linee               
generali per consentire la necessaria sperimentazione e la messa a              
regime nel prossimo rinnovo di accordi convenzionali. Pertanto, a               
livello aziendale, e' prevista una fase di coinvolgimento dei                   
pediatri in momenti di formazione e confronto interdisciplinare,                
volti ad approfondire i contenuti specifici dei libretti sanitari e             
finalizzati a meglio rispondere alle tematiche assistenziali, a                 
definire le diverse competenze e responsabilita', nonche' mirati, in            
particolare, agli obiettivi dei Piani per la salute e del Progetto              
regionale finalizzato alla salute del bambino e dell'adolescente.               
Con l'anno 2002 si conclude il programma delle visite in eta'-filtro            
precedentemente definito. I bilanci di salute dovranno essere                   
effettuati, in un rapporto di stretta collaborazione con la Pediatria           
di comunita' e con i servizi ospedalieri, per i bambini in carico in            
eta' 0-6.                                                                       
I bilanci resi in quota capitaria sono cosi' individuati: il quinto             
per i bambini nati negli anni 1998, 1999 e il primo per i bambini               
nati nel 2002. Inoltre, pur rilevando che la sperimentazione dei                
bilanci di salute, attuata con il precedente accordo, e' stata                  
considerata chiusa al 31/12/1998, si recepisce la richiesta di parte            
sindacale (FIMP) del riconoscimento economico del bilancio di salute            
al sesto anno di eta', esclusivo per i nati nel 1996.                           
Linee di indirizzo per l'attuazione degli accordi aziendali                     
Il presente accordo regionale precisa gli indirizzi sulla base dei              
quali saranno sviluppati gli accordi aziendali con i PLS nell'ambito            
dello sviluppo delle cure primarie, in particolare:                             
- adesione ed implementazione di Linee guida per antibiotico-terapia            
al fine di ridurre la pressione antibiotico-selettiva in eta'                   
pediatrica, che recenti studi epidemiologici hanno dimostrato elevata           
in Emilia-Romagna;                                                              
- continuita' dell'assistenza ai bambini con rischio socio-sanitario            
documentato;                                                                    
- la presa in carico tempestiva del neonato sano. Il programma                  
trasversale "percorso nascita", comporta, in stretta connessione con            
i presidi ospedalieri: la presa in carico e la continuita'                      
dell'assistenza per tutti i nuovi nati, anche in caso di dimissione             
precoce; la promozione dell'allattamento al seno; l'attivazione di              
protocolli per l'individuazione e la presa in carico tempestiva del             
neonato a rischio socio-sanitario.                                              
Sono confermate le modalita' applicative gia' definite nei precedenti           
accordi regionali, mentre il compenso e' rivalutato a 41 Euro (da cui           
va detratta la quota Enpam a carico dell'Azienda);                              
- la riduzione dell'ospedalizzazione del bambino per patologie acute            
e croniche comporta una riorganizzazione dell'assistenza per                    
patologie o sintomatologie cliniche, per le quali il ricorso al                 
pronto soccorso e al ricovero ospedaliero risulta frequentemente non            
appropriato, e la continuita' della cura dopo un ricovero                       
ospedaliero. Anche in questi casi dovranno essere messi a punto e               
concordati opportuni indicatori circa l'implementazione ed adesione             
alle Linee guida, la tenuta della cartella pediatrica, la                       
partecipazione ad incontri con approccio multidisciplinare, al fine             
di garantire percorsi assistenziali integrati.                                  
L'assistenza in ambito distrettuale delle malattie croniche, in                 
coerenza con quanto indicato all'art. 44 "Assistenza ai bambini con             
patologia cronica", richiede una precisa programmazione dell'intera             
rete dei servizi delle cure primarie, all'interno della quale sia               
precisato il ruolo del pediatra e comporta, per le Aziende, la                  
ridefinizione della rete dei servizi di secondo livello, al fine di             
evitare l'istituzione di una nuova rete di assistenza aggiuntiva                
rispetto a quella gia' esistente.                                               
Gli accordi aziendali con i pediatri di libera scelta, per il                   
monitoraggio delle patologie croniche, dovranno essere inseriti                 
nell'ambito di standard organizzativi individuati dalle Aziende ed              
avranno come riferimento costi unitari predefiniti con riferimento a            
protocolli condivisi, al fine di evitare costi aggiuntivi e creare              
servizi ridondanti.                                                             
La tenuta del libretto/cartella clinica per i bambini con patologia             
cronica copre l'impegno del pediatra per la particolare assistenza              
dovuta (Allegati E ed E bis), ad esclusione della sola necessita' di            
predisporre ed attuare programmi individuali che comporta un compenso           
aggiuntivo da definire, a livello aziendale, sulla base dei                     
protocolli concordati;                                                          
- la diffusione di un piu' accentuato livello di attenzione nei                 
confronti del bambino svantaggiato, o per condizioni patologiche                
individuali o per condizioni socio-economiche riguardanti il nucleo             
familiare, comporta:                                                            
1) l'attivazione di percorsi diagnostici e di segnalazione precoce              
per relazioni genitori-bambino a rischio;                                       
2) la partecipazione, in stretta connessione con i servizi sociali,             
alle attivita' di promozione della salute e di sostegno ai nuclei               
familiari di stranieri immigrati e alle famiglie multiproblematiche;            
3) la riduzione del rischio di disabilita', facilitando la presa in             
carico globale del neonato a rischio o con patologia neurologica                
conclamata, del bambino o del ragazzo con patologia                             
neuro-psichiatrica (con attenzione al nucleo familiare), del minore             
con disturbo relazionale o con patologia psichiatrica ad esordio                
acuto, in stretta collaborazione con il Dipartimento Salute mentale;            
- l'adesione ed implementazione ai processi di sviluppo telematico              
delle Aziende sanitarie locali.                                                 
Inoltre, le Aziende sanitarie locali che partecipano al Progetto                
regionale finalizzato alla salute del bambino e dell'adolescente                
potranno sviluppare, ulteriormente, modalita' e strumenti per                   
garantire percorsi assistenziali integrati, prevedendo la                       
partecipazione dei PLS ad incontri con approccio intersettoriale.               
Art. 50 - Programmi di attivita' e livelli di spesa programmati                 
Gli accordi aziendali definiscono obiettivi specifici e programmi di            
attivita', sulla base del Piano degli obiettivi predisposto a livello           
regionale per le aziende territoriali e ospedaliere, mirati a                   
perseguire l'appropriatezza e il corretto utilizzo delle risorse.               
Le principali aree di intervento sono: l'assistenza specialistica,              
farmaceutica ed ospedaliera. Possono essere previste ulteriori                  
specificazioni in ambito distrettuale al fine di tenere conto delle             
peculiarita' del territorio e per meglio adeguarli all'organizzazione           
distrettuale delle cure primarie, in coerenza con la pianificazione             
degli altri servizi di diagnosi e cura dell'azienda. Gli accordi                
aziendali contengono la esplicitazione di criteri di riferimento per            
la definizione della base di partenza, dei risultati attesi ed il               
grado di raggiungimento degli obiettivi stessi.                                 
Saranno, altresi', concordati e condivisi tra azienda e                         
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, percorsi                 
adeguati e indicatori per la verifica del loro raggiungimento, tenuto           
conto delle specificita' distrettuali, che coinvolgano tutte le                 
categorie professionali interessate.                                            
I principi di appropriatezza e di corretto utilizzo delle risorse               
sono fondamentali per la realizzazione degli obiettivi sanitari e per           
assicurare equita' di accesso ai servizi per tutti i cittadini, sulla           
base dei bisogni necessari e delle priorita' cliniche.                          
Negli stessi accordi dovranno essere indicati l'obiettivo generale e            
gli obiettivi specifici, i livelli di attivita' attesi in relazione             
ai bisogni emergenti e alle risorse disponibili, nonche' gli                    
strumenti per verificare il loro raggiungimento.                                
Dovranno essere sistematicamente attuati idonei monitoraggi delle               
prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere,             
ai sensi del comma 5, art. 2 del DL 347/01 e della Legge di                     
conversione 405/01.L'adesione ai programmi di attivita' ed agli                 
obiettivi, finalizzati al rispetto dei conseguenti livelli                      
programmati di spesa (art. 29, comma 3, lettera F), rientra tra i               
compiti obbligatori del pediatra ed e' remunerata con la                        
corresponsione di una quota annua per assistito dell'importo di Euro            
2,07 (corrispondente a Lire 4.000) L'eventuale inosservanza, o                  
rifiuto da parte del medico, costituisce inadempienza contrattuale e,           
come tale, sanzionabile. La mancata attivazione da parte dell'azienda           
di specifici programmi non costituisce inadempienza contrattuale per            
il pediatra, che deve comunque essere remunerato con la quota                   
predetta.                                                                       
Sara' valutato a livello aziendale, sulla base di quanto previsto dai           
singoli accordi locali o progetti specifici, il diritto ad eventuali            
conguagli per l'adesione ai programmi di attivita', relativamente               
agli anni 2000 e 2001.                                                          
Art. 51 - Forme associative                                                     
Lo sviluppo dell'associazionismo medico che, nell'attuale stato                 
dell'applicazione della direttiva in merito all'organizzazione delle            
cure primarie, ha trovato possibilita' di notevole sviluppo per la              
Medicina generale, ha fatto registrare una diversa evoluzione nella             
Pediatria, per ovvi motivi connessi alla diversa distribuzione                  
geografica dei pediatri e alle specificita' tipiche della Pediatria             
di libera scelta. Appositi accordi aziendali potranno dar luogo al              
riconoscimento delle forme associative previste, anche oltre i limiti           
percentuali indicati dall'accordo nazionale nell'ambito di progetti             
in sede locale, finalizzati al raggiungimento di obiettivi concordati           
e prefissati, coerentemente con la realizzazione dei Piani di salute            
e quanto utile alla programmazione della Unita' Pediatrica di                   
Distretto (UPD).                                                                
Dal punto di vista strutturale e organizzativo tutte le forme                   
associative costituite, attuate in via sperimentale sulla base di               
accordi aziendali, saranno oggetto di puntuale verifica.                        
Istituti normativi                                                              
Alcuni contenuti delle norme dell'ACN di cui al DPR 272/00 sono stati           
oggetto di chiarimenti al fine di una uniforme applicazione,                    
rinviando alla normativa convenzionale ed a precedenti                          
regolamentazioni gia' operative a livello regionale, per quanto non             
preso in esame.                                                                 
Art. 5 - Sospensione del rapporto e dell'attivita' convenzionale                
Comma 3 - E' prevista la possibilita' di sospensione parziale                   
dell'attivita' convenzionale, con sostituzione del medico part-time.            
Il PLS interessato ad usufruire dell'istituto inoltra comunicazione             
alla propria azienda specificando:                                              
- la motivazione della riduzione di attivita';                                  
- la data di inizio e la data presunta di cessazione della                      
sospensione;                                                                    
- l'articolazione oraria (fascia antimeridiana o pomeridiana).                  
Per l'intero periodo della sospensione i rapporti economici sono                
regolati direttamente tra il titolare ed il sostituto. Ai fini del              
riconoscimento del servizio prestato dal sostituto, per l'inserimento           
nella graduatoria regionale, si valuta il 50%.                                  
Art. 7 - Comunicazioni del medico                                               
Comma 1 - Il pediatra e' tenuto a comunicare all'Azienda sanitaria              
locale entro trenta giorni, in forma scritta, ogni eventuale                    
variazione relativa alla propria situazione soggettiva e                        
professionale. Gli effetti economici derivanti dalle predette                   
variazioni avranno decorrenza retroattiva dalla data dell'avvenuta              
variazione.                                                                     
Comma 3 - In caso di astensione dall'attivita' assistenziale, in                
occasione di sciopero, verra' effettuata la corrispondente trattenuta           
a tutti i medici che vi aderiscono, iscritti e non a ciascun                    
sindacato. I pediatri iscritti al sindacato che ha indetto lo                   
sciopero e i medici non iscritti ad alcun sindacato sono tenuti a               
comunicare all'Azienda sanitaria locale, con telegramma prima delle             
24 ore precedenti l'agitazione, l'eventuale non adesione. In tal caso           
non verra' effettuata la corrispondente trattenuta.I pediatri                   
iscritti ai sindacati firmatari dell'ACN non devono comunicare la non           
adesione allo sciopero in caso di agitazione promossa da sigle                  
sindacali non firmatarie o nel caso in cui il sindacato di                      
appartenenza abbia comunicato all'Azienda la sospensione, la revoca o           
la non adesione allo sciopero.                                                  
Il medico iscritto ad un sindacato che partecipa allo sciopero                  
indetto da altre organizzazioni sindacali deve darne comunicazione              
all'Azienda.                                                                    
Art. 8 - Formazione continua                                                    
Comma 14, lettera e) - Per le attivita' svolte dagli animatori della            
formazione e' concordato un compenso per giornata di presenza in aula           
pari a 206 Euro, comprensivo delle fasi di preparazione e                       
organizzazione delle attivita'. Il numero di animatori da attivare e            
retribuire per ciascun corso e' determinato in sede aziendale.                  
Art. 9 - Diritti sindacali                                                      
Comma 1 - La partecipazione ai Comitati e Commissioni previste                  
dall'ACN e' rimborsata, ai componenti di parte medica convenzionati,            
in una quota forfetaria pari a Euro 20,66/ora, da erogarsi nel mese             
successivo a quello di svolgimento degli incontri, definendo la                 
durata degli stessi secondo le seguenti modalita':                              
per partecipazione ad organismi attivati a livello regionale:                   
- 4 ore per i pediatri residenti nel comune ove ha sede l'organismo;            
- 5 ore per i pediatri residenti nella provincia ove ha sede                    
l'organismo;                                                                    
- 7 ore per i pediatri residenti fuori dalla provincia ove ha sede              
l'organismo;                                                                    
per partecipazione ad organismi attivati a livello locale:                      
- 4 ore complessive per ciascuna riunione.                                      
Comma 4 - L'introduzione di un diverso criterio di calcolo per la               
definizione delle ore sindacali, si basa sulla verifica delle deleghe           
rilevate al 31/12/2000. Dall'1/1/2001 sono, quindi, definite le ore e           
si applica una tariffa oraria rivalutata a Euro 12,91 o Euro 19,37 se           
il sostituto e' specialista in Pediatria o disciplina equipollente.             
Il pagamento per le sostituzioni e' effettuato con cadenza mensile              
entro il mese successivo alla presentazione della notula.                       
Art. 12, comma 3                                                                
Le parti concordano un monitoraggio semestrale dello stato di                   
avanzamento degli accordi aziendali.                                            
Art. 13 - Responsabilita' convenzionali e violazioni. Collegio                  
arbitrale                                                                       
Comma 3 - L'Azienda, nella persona del Direttore generale, contesta             
per iscritto l'addebito al medico, entro 30 giorni dal momento in cui           
ne viene a conoscenza, e lo sente a sua difesa con l'eventuale                  
assistenza di un procuratore. Tale procedura deve essere verbalizzata           
e sottoscritta dalle parti.                                                     
Comma 4 - Il Direttore generale, valutate le controdeduzioni addotte            
dal medico in sede di difesa, sentito il Comitato aziendale, procede            
all'archiviazione del caso o alla irrogazione della sanzione.                   
Comma 6 - Eventuali compensi per i componenti del collegio arbitrale            
sono assolti dai medesimi soggetti che hanno proceduto alla nomina e            
in parti uguali per il medico designato con funzioni di Presidente.             
Art. 14 bis, comma 4                                                            
Si riportano le "Indicazioni per la costituzione dell'Ufficio di                
coordinamento distrettuale", gia' concordate con i sindacati medici             
pediatri, precedentemente l'accordo in oggetto.                                 
Il Direttore generale dell'Azienda individua i componenti                       
dell'Ufficio di coordinamento attraverso:                                       
1) propria nomina del membro di diritto sulla base di una proposta              
del Direttore di Distretto di una terna di nominativi di pediatri               
indicati dalle organizzazioni sindacali di categoria, maggiormente              
rappresentative a livello aziendale. Qualora non vi fosse accordo fra           
le organizzazioni sindacali, ciascuna di esse presentera' una propria           
terna;                                                                          
2) proclamando eletto il pediatra che abbia riportato                           
complessivamente il maggior numero di preferenze nella tornata                  
elettorale.                                                                     
Il Direttore generale, su delega dell'Assessore regionale alla                  
Sanita', individua la data di svolgimento delle elezioni che                    
avvengono contemporaneamente in ogni Distretto della propria Azienda,           
comunque non oltre il 31 marzo 2001.                                            
Le modalita' di espletamento della tornata elettorale sono definite             
in ambito aziendale.                                                            
La partecipazione dei pediatri all'Ufficio di coordinamento                     
distrettuale e' compensata con Euro 144,61 (corrispondente a Lire               
280.000) - Euro 20,66 (corrispondente a Lire 40.000) per 7 ore - per            
seduta e fino a tre riunioni l'anno, comprensive di tutta la                    
preparazione ed eventuale documentazione prodotta. La partecipazione            
ad ulteriori riunioni sara' definita in ambito aziendale.                       
Art. 15 - Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni                        
indispensabili e loro modalita' di erogazione                                   
L'effettuazione delle prestazioni indispensabili (visite domiciliari            
urgenti, assistenza domiciliare integrata, assistenza domiciliare               
programmata a malati terminali) non deve comportare alcuna richiesta            
economica a carico dei pazienti. Si concorda, pertanto, di effettuare           
una trattenuta pari al solo 66% della quota capitaria giornaliera               
riferita a tutte le voci di compenso.                                           
Gli accessi domiciliari programmati saranno retribuiti previa                   
presentazione della notula.                                                     
Art. 17 - Rapporto ottimale                                                     
Gli ambiti territoriali sono individuati per Comune o gruppi di                 
Comuni limitrofi. Per ciascun ambito deve essere iscritto un pediatra           
per ogni 600 residenti, o frazione superiore a 300, di eta' compresa            
fra 0 e 5 anni e 364 giorni, risultante alla data del 31 dicembre               
dell'anno precedente, tenuto conto anche dei cittadini residenti che            
hanno effettuato la scelta a favore di pediatri iscritti al di fuori            
dell'ambito.                                                                    
Qualora il calcolo del rapporto ottimale sopraindicato non consenta             
la pubblicazione di una zona carente, al fine di garantire il diritto           
all'assistenza pediatrica ed alla libera scelta del cittadino, le               
parti concordano che le Aziende Unita' sanitarie locali, sentito il             
Comitato aziendale, possano procedere ad ulteriori inserimenti di               
pediatri sulla base del seguente meccanismo:                                    
- numero dei bambini residenti nella fascia d'eta' 0-5 anni e 364               
giorni + 1/3 dei bambini residenti in eta' 6-13 anni e 364 giorni;              
- qualora il suddetto calcolo non consenta comunque l'inserimento di            
nuovi pediatri e' possibile estendere il calcolo al 50% dei residenti           
nella fascia di eta' 6-13 anni e 364 giorni.                                    
Art. 18 - Copertura delle zone carenti di assistenza primaria                   
- Procedure di assegnazione delle zone carenti                                  
a) Per trasferimento                                                            
Possono partecipare a detta procedura i medici titolari di incarico             
di Pediatria di libera scelta in un Azienda Unita' sanitaria locale             
della regione o in Azienda di altra regione, che al momento del                 
conferimento del nuovo incarico non svolgano altra attivita'                    
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per la             
continuita' assistenziale.                                                      
Tale condizione deve risultare al momento del conferimento                      
dell'incarico (in caso contrario il medico che accetta deve                     
provvedere a rimuovere le condizioni ostative entro 7 giorni) e                 
costituisce il presupposto per la prosecuzione della procedura di               
trasferimento.                                                                  
Si procede alla formulazione della graduatoria degli aspiranti al               
trasferimento, ancorche' non abbiano fatto domanda di inserimento               
nella graduatoria regionale, verificando il possesso della                      
titolarita' e dell'iscrizione nell'elenco di provenienza (medesimo              
elenco), in una Azienda Unita' sanitaria locale della regione che               
pubblica le zone carenti da almeno due anni alla data di                        
presentazione della domanda, o da almeno quattro anni per quelli                
iscritti in un elenco di assistenza primaria di altra regione.                  
b) Per graduatoria                                                              
Il punteggio relativo alla residenza nell'ambito territoriale carente           
(da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la                  
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria                     
regionale) viene sommato al punteggio previsto per la residenza nella           
regione (da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per             
la presentazione della domanda di conferimento di incarico nelle                
localita' carenti).                                                             
In entrambi i casi                                                              
Le Aziende procedono a convocare, contemporaneamente o in maniera               
programmata e per una data non antecedente i 15 giorni dalla data di            
invio della convocazione, i pediatri aventi titolo in numero pari (o            
superiore) al numero di posti disponibili. La mancata presentazione             
costituisce rinuncia all'incarico. Il medico impossibilitato a                  
presentarsi comunica la propria accettazione, mediante telegramma,              
indicando l'ordine di priorita' per l'accettazione delle zone carenti           
per le quali ha concorso. In tal caso sara' attribuito il primo                 
incarico disponibile fra quelli indicati.                                       
Il medico titolare di convenzione pediatrica che accetta l'incarico             
viene cancellato dall'elenco di provenienza e, pertanto, non puo'               
acquisire ulteriori scelte, pur mantenendo il rapporto convenzionale            
con l'Azienda di provenienza, fino al conferimento definitivo di                
incarico da parte dell'Azienda sanitaria locale di destinazione.                
In caso di rinuncia o decadenza dall'incarico, decade anche dal                 
rapporto di convenzione con l'Azienda di appartenenza.                          
In caso di accettazione il medico dovra' produrre, contestualmente,             
un atto sostitutivo di notorieta' per l'accertamento di eventuali               
posizioni di incompatibilita' che dovranno, comunque, cessare                   
all'atto del definitivo conferimento dell'incarico.                             
Art. 19 - Instaurazione del rapporto convenzionale                              
In analogia con i pediatri neo inseriti, il pediatra gia'                       
convenzionato puo' mantenere o trasferire la residenza in altro                 
comune, purche' elegga o mantenga il domicilio in un comune                     
dell'ambito ove esercita l'attivita' convenzionata in regime di                 
titolarita'.                                                                    
Art. 23 - Massimale di scelte e sue limitazioni                                 
Il massimale di scelte e' pari a 800, oltre alle deroghe per                    
l'attribuzione di scelte riferite a neonati ed extra-comunitari, in             
misura non superiore a 880. E' consentita l'attribuzione del 10% di             
scelte in deroga al massimale anche ai pediatri autolimitati.                   
Per casi particolari, su richiesta motivata del singolo medico,                 
l'Azienda, sentito il parere del Comitato aziendale, puo' autorizzare           
a non prendere in carico il 10% di scelte in deroga.                            
Al fine di garantire l'inserimento di nuovi nati e di                           
extra-comunitari, occorre dare attuazione a quanto previsto dal comma           
10 relativamente alla ricusazione di assistiti di eta' non inferiore            
a 13 anni.                                                                      
Le scelte per ricongiunzione familiare e la riattribuzione delle                
scelte temporanee (commi 8 e 9) possono essere effettuate in deroga             
al massimale individuale.                                                       
Art. 24 - Scelta del pediatra - Commi 6, 7 e 8                                  
Le disposizioni ai commi indicati si applicano anche qualora una zona           
carente rimanga vacante e non sia possibile l'inserimento di nuovi              
pediatri.                                                                       
Art. 26 - Revoche d'ufficio                                                     
Comma 4 - In riferimento a quanto previsto dal comma 4, relativamente           
al mantenimento in carico al pediatra di libera scelta di assistiti             
fino al sedicesimo anno di eta', le parti concordano che, su                    
richiesta del genitore e previa accettazione del medico medesimo,               
possano essere riconosciute come situazioni idonee al prolungamento             
dell'assistenza pediatrica prioritariamente:                                    
- patologia cronica o handicap;                                                 
- documentate situazioni di disagio psico-sociale.                              
Altre particolari situazioni saranno valutate dall'Azienda caso per             
caso.                                                                           
Art. 41 - Trattamento economico                                                 
Comma 3 - Maggiorazioni per zone disagiate.                                     
L'accordo regionale precedente aveva definito un compenso aggiuntivo            
per assistito residente in zona disagiata, in carico a pediatra con             
primo ambulatorio in zona disagiata, pari a Lire 4.500. Tale compenso           
e' stato liquidato fino all'anno 2000 compreso.                                 
I pediatri coinvolti sono stati 32, i bambini residenti in tali zone            
sono stati circa 8.500.                                                         
Ai fini dell'applicazione dell'Allegato G del DPR 272/00, si                    
concorda:                                                                       
1) di confermare le zone disagiate gia' individuate;                            
2) di confermare il compenso aggiuntivo gia' previsto, anche per                
l'anno 2001;                                                                    
3) di incentivare l'insediamento del pediatra, sulla base di accordi            
aziendali, con la messa a disposizione di struttura ambulatoriale a             
costo ridotto e l'utilizzazione del pediatra per attivita'                      
territoriali programmate;                                                       
4) di incentivare, a partire dal 2002, l'attivita' del pediatra                 
svolta nelle zone riconosciute disagiate, sulla base di accordi                 
aziendali fino alla concorrenza di un budget complessivo a livello              
regionale di Euro 51.645,69 (corrispondente a Lire 100.000.000)                 
annui, utilizzabile dalle Aziende sanitarie locali nei cui territori            
sono state individuate le zone (Piacenza, Parma, Reggio Emilia,                 
Modena, Bologna Sud, Forli'). Nell'ambito di tale budget, ripartito             
in base alla popolazione pediatrica 0-14, gli accordi aziendali                 
possono riconoscere quote aggiuntive per fronteggiare l'attivita' del           
pediatra svolta in condizioni particolarmente critiche ed aventi il             
carattere di eccezionalita'. In tali casi, comunque, l'incremento               
economico di cui all'art. 41, comma 3, rappresenta il massimo                   
riconoscimento possibile.                                                       
Comma 8 - Ai sensi dell'accordo aggiuntivo di cui al DPR 382/01 e'              
stata data applicazione relativamente alle quote capitarie per la               
Pediatria di gruppo, per gli anni 1999 e 2000, per i pediatri che               
gia' le percepivano. A partire dal 2001, si definisce un compenso               
forfetario annuo di Euro 3,62 (corrispondente a Lire 7.000), per                
assistito, fino al massimale.                                                   
Art. 49 Prestazioni e attivita' aggiuntive                                      
Le parti concordano che la partecipazione dei pediatri impegnati ai             
tavoli tecnici per l'applicazione di Linee guida e' compensata con un           
rimborso forfetario a giornata, comprensivo delle attivita' di                  
preparazione e documentazione, pari a 165 Euro per i tavoli tecnici             
regionali e 103 Euro per i tavoli tecnici aziendali.                            
L'Allegato n. 1 riporta le schede dei bilanci di salute.                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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