COMUNICATO
Programma interventi anno 2002 - VI integrazione
L'ENEL Distribuzione
SpA - Zona di Ravenna avvisa che, in ottemperanza dell'art. 2, comma
6 della L.R. 10/93 e della relativa direttiva applicativa approvata
dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione 2
novembre 1999, n. 1965, con istanza del 14 novembre 2002, rif. n.
PLA/AUT-ZORA/0066 redatta ai sensi e per gli effetti della predetta
normativa, ha richiesto all'Amministrazione provinciale di Ravenna
l'autorizzazione per il seguente impianto elettrico:
- denominazione impianto: inserzione delle cabine Metano Faentina II,
Metano Faentina III, Metano Faentina IV;
- tipologia impianto: in cavo sotterraneo, 15 kV;
- comune: Ravenna - provincia: Ravenna;
- caratteristiche tecniche impianto: sezione conduttori 185 mmq. in
alluminio, corrente max 360 A, densita' di corrente 1.95 (A/mmq.),
lunghezza 1,075 Km;
- estremi impianto: da traliccio verso CP Canala a linea aurea o
linea reale.
Si precisa che il presente avviso costituisce integrazione al
programma degli interventi pubblicato nel Bollettino Ufficiale
regionale n. 30 in data 20/2/2002.
Inoltre si rende noto che:
1) lo specifico provvedimento autorizzativo richiesto alla preposta
Amministrazione provinciale avra', in conformita' dell'art. 5 della
predetta L.R. 10/93, efficacia di dichiarazione di pubblica utilita'
nonche' di indifferibilita' ed urgenza delle opere e dei relativi
lavori, secondo il disposto dall'art. 9 del DPR 18/3/1965, n. 342, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 71 della Legge 25/6/1865, n. 2359 e
successive modificazioni, in particolare Legge 22/10/1971, n. 865,
Legge 27/6/1974, n. 247 e Legge 3/1/1978, n. 1;
2) l'Amministrazione provinciale, a seguito della predetta istanza,
provvedera' ad effettuare il previo deposito, presso i propri uffici,
dell'originale della domanda con i relativi elaborati tecnici e a
dare notizia, mediante avviso per estratto all'Albo pretorio dei
Comuni interessati per 30 giorni consecutivi, a disposizione di
chiunque ne abbia interesse per le eventuali osservazioni od
opposizioni da presentare all'Amministrazione medesima nei termini
del deposito;
3) le servitu' di elettrodotto verranno costituite in conformita' al
TU 11/12/1933, n. 1775 e, per impianti o situazioni particolari,
anche con la rinuncia, da parte del concedente, delle facolta'
previste dal comma 4 dell'art. 122 del TU 11/12/1933, n. 1775,
affinche' le innovazioni, costruzioni o impianti non implichino
modifiche, rimozioni o il diverso collocamento delle condutture e
degli appoggi. Le zone da assoggettare a servitu' di elettrodotto
avranno una larghezza adeguata al tipo di impianto.
Di ogni ulteriore variazione ed integrazione al succitato programma
verra' dato specifico avviso, con le medesime modalita' del presente
atto, in concomitanza della presentazione delle specifiche istanze
autorizzative alla competente Amministrazione provinciale.
IL RESPONSABILE
Sauro Camillini