REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

           TITOLO VIII                                                          
      DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                         
          Art. 49                                                               
Abrogazioni                                                                     
1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 38, dalla data di entrata in           
vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:             
a)  lettera c), comma 2, dell'art. 46 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20           
recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";              
b)  L.R. 26 aprile 1990, n. 33 recante "Norme in materia di                     
regolamenti edilizi comunali";                                                  
c)  L.R. 8 novembre 1988, n. 46 recante "Disposizioni integrative in            
materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche";            
d)  artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 54 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47             
recante "Tutela ed uso del territorio".                                         
NOTE ALL'ART. 49                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lettera c) del comma 2, dell'art. 46 della L.R. n.            
20 del 2000, era il seguente:                                                   
"Art. 46 - Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di              
opre abusive                                                                    
omissis                                                                         
2. Sono delegati alle Province:                                                 
omissis                                                                         
c) l'esercizio dei poteri sostitutivi e la nomina del commissario ad            
acta ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 4 del DL n. 398           
del 1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 493 del 1993,             
come sostituito dal comma 60 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre                
1996, n. 662;                                                                   
omissis".                                                                       
2) Il testo degli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 54 della L.R. n. 47             
del 1978 era:                                                                   
"Art. 27 - Concessione.                                                         
Chiunque, fatto salvo quanto disposto dall'art. 81 del DPR 24 luglio            
1977, n. 616, intenda nell'ambito del territorio comunale, ivi                  
comprese le aree di demanio pubblico, eseguire nuove costruzioni,               
ampliare, modificare o demolire quelle esistenti, ovvero procedere              
all'esecuzione di opere di urbanizzazione o di qualsiasi opera che              
comunque comporti una modificazione del territorio, ad eccezione                
delle normali operazioni colturali e a fini produttivi agricoli, deve           
chiedere concessione al Sindaco.                                                
Tale concessione, nel rispetto della strumentazione urbanistica                 
comunale, di quella comprensoriale nel caso di cui al penultimo comma           
dell'art. 10 e di quella regionale nel caso di cui al secondo comma             
dell'art. 6 della presente Legge, puo' essere:                                  
a)  onerosa;                                                                    
b)  convenzionata;                                                              
c)  gratuita.                                                                   
A tutti i tipi di concessione si applicano le norme di cui ai                   
successivi commi del presente articolo.                                         
La domanda di concessione deve essere corredata da una dichiarazione,           
con gli effetti di cui all'art. 481 del Codice penale, nella quale i            
progettisti incaricati asseverano gli elaborati progettuali                     
presentati, relativi a calcoli e relazioni in ordine agli aspetti               
metrici, volumetrici e prestazionali dell'opera, e la loro                      
conformita' al regolamento edilizio per quel tipo di opera nonche' al           
certificato d'uso di cui all'art. 7 della L.R. n. 33 del 1990, se               
rilasciato, ovvero, in caso di mancato rilascio, alle prescrizioni              
urbanistiche ed edilizie ed alle norme di sicurezza e sanitaria.                
A seguito della presentazione della domanda di concessione edilizia,            
l'ufficio incaricato comunica al richiedente il nominativo del                  
responsabile del procedimento.                                                  
Il responsabile del procedimento, ai fini dell'espletamento                     
dell'istruttoria, verifica:                                                     
a)  la completezza della documentazione presentata;                             
b)  la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di un                
tecnico abilitato;                                                              
c)  la presenza della dichiarazione di cui al comma quarto;                     
d)  nel caso di avvenuto rilascio del certificato d'uso, la                     
corrispondenza dei dati asseverati con quanto previsto nel                      
certificato stesso; in assenza di certificato d'uso, la verifica e'             
estesa alla conformita' del progetto alle norme edilizie ed                     
urbanistiche. La verifica non entra nel merito delle singole                    
soluzioni progettuali proposte, la cui idoneita' a raggiungere i                
risultati dichiarati e' di esclusiva responsabilita' del progettista.           
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla presentazione della           
domanda, il responsabile del procedimento svolge le verifiche di cui            
alle lettere a), b) e c) del comma sesto e provvede a richiedere                
l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda             
di concessione. Entro il medesimo termine, ovvero entro dieci giorni            
dalla data di ricevimento della integrazione documentale o di                   
regolarizzazione della domanda di concessione, il responsabile del              
procedimento trasmette la domanda di concessione alla Commissione               
edilizia comunale.                                                              
La Commissione edilizia comunale esprime il proprio parere ai sensi             
dell'art. 15 della L.R. n. 33 del 1990, come modificato, nei modi               
indicati dal Regolamento edilizio entro il termine perentorio di                
trenta giorni dal ricevimento degli atti. Il termine ricomincia a               
decorrere per una sola volta nei casi indicati dal comma 4 dell'art.            
16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.                                           
Il responsabile del procedimento provvede alle verifiche di cui alla            
lettera d) del precedente comma sesto entro sessanta giorni dalla               
presentazione della domanda di concessione edilizia, ovvero dalla               
data di ricevimento della integrazione documentale o di                         
regolarizzazione della domanda di concessione.                                  
Conclusa l'attivita' istruttoria ai sensi del comma nono precedente             
ed acquisito il parere della Commissione edilizia comunale, il                  
responsabile del procedimento formula, nei dieci giorni successivi,             
una proposta motivata all'Autorita' competente, che provvede nei                
successivi venti giorni. Del provvedimento conclusivo e' data                   
immediata comunicazione all'interessato.                                        
Decorso inutilmente il termine per il rilascio della concessione, di            
cui al comma decimo, la domanda di concessione si intende accolta e             
di essa tiene luogo una copia della domanda da cui risulti la data di           
presentazione.                                                                  
Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma decimo                
l'atto di concessione deve essere ritirato.                                     
In presenza di validi e comprovati motivi che impediscano il ritiro             
dell'atto, su richiesta dell'interessato, il termine puo' essere                
prorogato dall'Autorita'ô competente fino ad un massimo di                      
centottanta giorni, decorsi i quali l'atto di concessione si intende            
decaduto.                                                                       
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione edilizia di cui all'art. 48            
della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e all'art. 7 della Legge 25 marzo             
1982, n. 94, si applica quanto previsto dai precedenti commi quarto,            
quinto, sesto e dodicesimo.                                                     
Per gli immobili di proprieta' dello Stato la concessione e' data a             
coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi             
dell'Amministrazione, al godimento del bene.                                    
Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di                 
ultimazione dei lavori.                                                         
Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un              
anno. Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere             
abitabile o usabile ai sensi dell'art. 50 della presente Legge, non             
puo' essere superiore a tre anni e puo' essere prorogato con                    
provvedimento motivato del Sindaco solo per il sopravvenire di fatti            
estranei alla volonta' del concessionario durante l'esecuzione dei              
lavori. Un periodo piu' lungo per l'ultimazione dei lavori puo'                 
essere concesso esclusivamente in considerazione della mole                     
dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche                
tecnico-costruttive ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui           
finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari.                         
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il                    
concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova            
concessione: nel caso di mancata ultimazione entro il termine la                
nuova concessione concerne la parte non ultimata. La nuova                      
concessione dovra' rispettare la normativa vigente all'atto del suo             
rilascio.                                                                       
La concessione decade se entro 15 mesi dal suo rilascio non sono                
stati eseguiti lavori fino alla costruzione del solaio del                      
piano-terra o di altre opere, indicate nella concessione stessa, per            
costruzioni di particolari caratteristiche e per gli interventi sulla           
edilizia esistente.                                                             
Il titolare della concessione deve notificare al Comune con lettera             
raccomandata l'inizio delle operazioni di organizzazione del                    
cantiere.                                                                       
Qualora i lavori non siano iniziati entro la data stabilita, la                 
concessione decade ed il Sindaco potra' procedere al rilascio di                
nuova concessione in conformita' alle previsioni urbanistiche ed al             
programma pluriennale di attuazione in vigore all'atto della nuova              
concessione e previo pagamento di eventuali maggiori oneri connessi             
alla concessione stessa.                                                        
Chiunque puo' prendere visione presso gli uffici comunali della                 
concessione, insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni,           
e chiederne al Sindaco il riesame per contrasto con le disposizioni             
di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e                   
urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modificazione della              
concessione stessa.                                                             
          Art. 28 - Concessioni onerose                                         
Nei casi in cui il proprietario, nei limiti della presente legge, non           
abbia optato per l'alternativa di cui all'art. 7 della Legge 28                 
gennaio 1977, n. 10, la concessione deve prevedere tra l'altro:                 
1)  la quota di contributo commisurata al costo di costruzione                  
determinato ai sensi dell'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10,            
fatto salvo il disposto dell'art. 10 della stessa Legge;                        
2)  gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e                  
secondaria, realizzate o da realizzare a cura del Comune, in                    
proporzione al volume ed alla superficie edificabile, determinati ai            
sensi dell'art. 5 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e ai sensi                 
dell'art. 31 della presente Legge, ovvero, qualora dette spese                  
vengano coperte tutte od in parte attraverso la diretta esecuzione              
delle opere, le relative garanzie finanziarie, gli elementi                     
progettuali delle opere da eseguire e le modalita' di controllo sulla           
loro esecuzione, nonche' i criteri e le modalita' per il loro                   
eventuale trasferimento al Comune;                                              
3)  le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da               
realizzare e le relative destinazioni d'uso;                                    
4)  l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso nel rispetto delle             
norme del piano regolatore generale in relazione alle disposizioni di           
cui all'ultimo comma dell'art. 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10;           
5)  le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella               
convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo.                                  
Il Consiglio comunale, per opere di particolare o di rilevante                  
interesse, puo' disporre che la concessione venga subordinata anche             
alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo che,               
oltre a contenere le condizioni di cui al precedente comma, devono              
essere pure trascritti.                                                         
          Art. 29 - Concessioni convenzionate                                   
Nei casi di cui agli artt. 7 e 9, punto b), della Legge 28 gennaio              
1977, n. 10 e nei casi previsti dalla presente Legge, la concessione            
e' subordinata alla stipula di una convenzione o ad un atto                     
unilaterale d'obbligo da parte del richiedente la concessione, che              
deve prevedere tra l'altro:                                                     
1)  gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e                  
secondaria, realizzate o da realizzare a cura del Comune, in                    
proporzione al volume o alla superficie edificabile, determinati ai             
sensi dell'art. 5 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, e ai sensi                
dell'art. 31 della presente legge, ovvero qualora dette spese vengano           
coperte tutte o in parte attraverso la diretta esecuzione delle                 
opere, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali               
delle opere da eseguire e le modalita' di controllo sulla loro                  
esecuzione, nonche' i criteri e le modalita' per il loro eventuale              
trasferimento al Comune;                                                        
2)  le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da               
realizzare e le relative destinazioni d'uso;                                    
3)  l'obbligo di rispettare le destinazioni d'uso previste dalla                
convenzione;                                                                    
4)  i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di                
cessione e dei canoni di locazione degli alloggi o delle altre opere            
edilizie realizzate, ai sensi dell'art. 32 della presente legge;                
5)  le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dalla               
convenzione.                                                                    
Viene comunque fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma                    
dell'art. 32 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.                                 
          Art. 30 -  Concessioni garatuite                                      
Nelle ipotesi di cui all'art. 9 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10,             
la concessione e' subordinata all'esistenza delle opere di                      
urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni                   
dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno              
dei privati di procedere all'attuazione delle medesime                          
contemporaneamente alla realizzazione degli interventi oggetto della            
concessione, eccettuati i casi di cui al primo comma, lettera a), del           
citato art. 9, secondo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 31            
della presente legge. La concessione deve prevedere tra l'altro:                
1)  le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da               
realizzare e le relative destinazioni d'uso;                                    
2)  l'obbligo di rispettare le destinazioni d'uso nei casi di cui               
alle lettere a), b), e d) del primo comma dell'art. 9 della Legge 28            
gennaio 1977, n. 10, comunque nel rispetto di quanto disposto                   
nell'ultimo comma dell'art. 10 della citata legge;                              
3)  le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella               
convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo.                                  
Il Consiglio comunale, per opere di particolare o rilevante                     
interesse, puo' disporre che la concessione venga subordinata anche             
alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo che,               
oltre a contenere le condizioni di cui al precedente comma, devono              
essere pure trascritti.                                                         
          Art. 31 - Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria               
Sono opere di urbanizzazione primaria, ai fini dell'art. 5 della                
Legge 28 gennaio 1977, n. 10, le opere sottoelencate per la parte               
posta al diretto servizio dell'insediamento:                                    
a)  le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio;                             
b)  le fognature e gli impianti di depurazione;                                 
c)  il sistema di distribuzione dell'acqua;                                     
d)  il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza                   
motrice, gas, telefono;                                                         
e)  la pubblica illuminazione;                                                  
f)  il verde attrezzato.                                                        
Sono altresi' opere di urbanizzazione primaria gli allacciamenti ai             
pubblici servizi non aventi carattere generale, ma al diretto                   
servizio dell'insediamento.                                                     
Sono opere di urbanizzazione secondaria ai fini dell'art. 5 della               
Legge 28 gennaio 1977, n. 10:                                                   
a)  gli asili-nido e le scuole materne;                                         
b)  le scuole dell'obbligo;                                                     
c)  i mercati di quartiere;                                                     
d)  le delegazioni comunali;                                                    
e)  le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;                        
f)  i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie            
di quartiere;                                                                   
g)  gli spazi pubblici a parco e per lo sport;                                  
h)  i parcheggi pubblici.                                                       
Sono opere di urbanizzazione generale gli allacciamenti ai pubblici             
servizi e le infrastrutture indotte a carattere generale.                       
Gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti con deliberazione comunale           
secondo le tabelle parametriche definite dalla Regione in base                  
all'art. 5 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.                                  
Le opere di urbanizzazione primaria sono di norma attuate dai                   
concessionari.                                                                  
Le classi dei Comuni per la determinazione degli oneri sono stabilite           
con deliberazione del Consiglio regionale.                                      
Tale classificazione e' aggiornata dalla Regione ogni quattro anni.             
Ai fini del rilascio della concessione gratuita, di cui precedente              
art. 30, il Consiglio comunale puo' specificare nelle norme di Piano            
regolatore generale, oppure con propria delibera, l'elenco delle                
opere di urbanizzazione primaria definite al primo comma del presente           
articolo, delle quali e' indispensabile l'esistenza nelle zone                  
agricole individuate dal Piano regolatore generale.".                           
"Art. 54 - Deroghe                                                              
ll regolamento edilizio puo' dettare disposizioni che consentano al             
Sindaco, previo nulla-osta del Consiglio comunale, di rilasciare                
concessioni edilizie in deroga alle norme di regolamento edilizio e             
di attuazione del Piano regolatore generale purche' le relative                 
scelte non comportino modifiche al piano territoriale di                        
coordinamento comprensoriale e sempreche' riguardino edifici ed                 
impianti pubblici. Ai fini del presente comma si intende edificio o             
impianto pubblico ogni edificio o impianto di interesse qualificato             
dalla sua rispondenza ai fini perseguiti dall'amministrazione                   
pubblica.                                                                       
Restano ferme le disposizioni e le competenze di cui alla Legge I               
giugno 1939, n. 1089.".                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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