LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 49
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 38, dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) lettera c), comma 2, dell'art. 46 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20
recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
b) L.R. 26 aprile 1990, n. 33 recante "Norme in materia di
regolamenti edilizi comunali";
c) L.R. 8 novembre 1988, n. 46 recante "Disposizioni integrative in
materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche";
d) artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 54 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47
recante "Tutela ed uso del territorio".
NOTE ALL'ART. 49
Comma 1
1) Il testo della lettera c) del comma 2, dell'art. 46 della L.R. n.
20 del 2000, era il seguente:
"Art. 46 - Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di
opre abusive
omissis
2. Sono delegati alle Province:
omissis
c) l'esercizio dei poteri sostitutivi e la nomina del commissario ad
acta ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 4 del DL n. 398
del 1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 493 del 1993,
come sostituito dal comma 60 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre
1996, n. 662;
omissis".
2) Il testo degli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 54 della L.R. n. 47
del 1978 era:
"Art. 27 - Concessione.
Chiunque, fatto salvo quanto disposto dall'art. 81 del DPR 24 luglio
1977, n. 616, intenda nell'ambito del territorio comunale, ivi
comprese le aree di demanio pubblico, eseguire nuove costruzioni,
ampliare, modificare o demolire quelle esistenti, ovvero procedere
all'esecuzione di opere di urbanizzazione o di qualsiasi opera che
comunque comporti una modificazione del territorio, ad eccezione
delle normali operazioni colturali e a fini produttivi agricoli, deve
chiedere concessione al Sindaco.
Tale concessione, nel rispetto della strumentazione urbanistica
comunale, di quella comprensoriale nel caso di cui al penultimo comma
dell'art. 10 e di quella regionale nel caso di cui al secondo comma
dell'art. 6 della presente Legge, puo' essere:
a) onerosa;
b) convenzionata;
c) gratuita.
A tutti i tipi di concessione si applicano le norme di cui ai
successivi commi del presente articolo.
La domanda di concessione deve essere corredata da una dichiarazione,
con gli effetti di cui all'art. 481 del Codice penale, nella quale i
progettisti incaricati asseverano gli elaborati progettuali
presentati, relativi a calcoli e relazioni in ordine agli aspetti
metrici, volumetrici e prestazionali dell'opera, e la loro
conformita' al regolamento edilizio per quel tipo di opera nonche' al
certificato d'uso di cui all'art. 7 della L.R. n. 33 del 1990, se
rilasciato, ovvero, in caso di mancato rilascio, alle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie ed alle norme di sicurezza e sanitaria.
A seguito della presentazione della domanda di concessione edilizia,
l'ufficio incaricato comunica al richiedente il nominativo del
responsabile del procedimento.
Il responsabile del procedimento, ai fini dell'espletamento
dell'istruttoria, verifica:
a) la completezza della documentazione presentata;
b) la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di un
tecnico abilitato;
c) la presenza della dichiarazione di cui al comma quarto;
d) nel caso di avvenuto rilascio del certificato d'uso, la
corrispondenza dei dati asseverati con quanto previsto nel
certificato stesso; in assenza di certificato d'uso, la verifica e'
estesa alla conformita' del progetto alle norme edilizie ed
urbanistiche. La verifica non entra nel merito delle singole
soluzioni progettuali proposte, la cui idoneita' a raggiungere i
risultati dichiarati e' di esclusiva responsabilita' del progettista.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla presentazione della
domanda, il responsabile del procedimento svolge le verifiche di cui
alle lettere a), b) e c) del comma sesto e provvede a richiedere
l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda
di concessione. Entro il medesimo termine, ovvero entro dieci giorni
dalla data di ricevimento della integrazione documentale o di
regolarizzazione della domanda di concessione, il responsabile del
procedimento trasmette la domanda di concessione alla Commissione
edilizia comunale.
La Commissione edilizia comunale esprime il proprio parere ai sensi
dell'art. 15 della L.R. n. 33 del 1990, come modificato, nei modi
indicati dal Regolamento edilizio entro il termine perentorio di
trenta giorni dal ricevimento degli atti. Il termine ricomincia a
decorrere per una sola volta nei casi indicati dal comma 4 dell'art.
16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il responsabile del procedimento provvede alle verifiche di cui alla
lettera d) del precedente comma sesto entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda di concessione edilizia, ovvero dalla
data di ricevimento della integrazione documentale o di
regolarizzazione della domanda di concessione.
Conclusa l'attivita' istruttoria ai sensi del comma nono precedente
ed acquisito il parere della Commissione edilizia comunale, il
responsabile del procedimento formula, nei dieci giorni successivi,
una proposta motivata all'Autorita' competente, che provvede nei
successivi venti giorni. Del provvedimento conclusivo e' data
immediata comunicazione all'interessato.
Decorso inutilmente il termine per il rilascio della concessione, di
cui al comma decimo, la domanda di concessione si intende accolta e
di essa tiene luogo una copia della domanda da cui risulti la data di
presentazione.
Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma decimo
l'atto di concessione deve essere ritirato.
In presenza di validi e comprovati motivi che impediscano il ritiro
dell'atto, su richiesta dell'interessato, il termine puo' essere
prorogato dall'Autorita'ô competente fino ad un massimo di
centottanta giorni, decorsi i quali l'atto di concessione si intende
decaduto.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione edilizia di cui all'art. 48
della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e all'art. 7 della Legge 25 marzo
1982, n. 94, si applica quanto previsto dai precedenti commi quarto,
quinto, sesto e dodicesimo.
Per gli immobili di proprieta' dello Stato la concessione e' data a
coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi
dell'Amministrazione, al godimento del bene.
Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori.
Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un
anno. Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere
abitabile o usabile ai sensi dell'art. 50 della presente Legge, non
puo' essere superiore a tre anni e puo' essere prorogato con
provvedimento motivato del Sindaco solo per il sopravvenire di fatti
estranei alla volonta' del concessionario durante l'esecuzione dei
lavori. Un periodo piu' lungo per l'ultimazione dei lavori puo'
essere concesso esclusivamente in considerazione della mole
dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche
tecnico-costruttive ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui
finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il
concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova
concessione: nel caso di mancata ultimazione entro il termine la
nuova concessione concerne la parte non ultimata. La nuova
concessione dovra' rispettare la normativa vigente all'atto del suo
rilascio.
La concessione decade se entro 15 mesi dal suo rilascio non sono
stati eseguiti lavori fino alla costruzione del solaio del
piano-terra o di altre opere, indicate nella concessione stessa, per
costruzioni di particolari caratteristiche e per gli interventi sulla
edilizia esistente.
Il titolare della concessione deve notificare al Comune con lettera
raccomandata l'inizio delle operazioni di organizzazione del
cantiere.
Qualora i lavori non siano iniziati entro la data stabilita, la
concessione decade ed il Sindaco potra' procedere al rilascio di
nuova concessione in conformita' alle previsioni urbanistiche ed al
programma pluriennale di attuazione in vigore all'atto della nuova
concessione e previo pagamento di eventuali maggiori oneri connessi
alla concessione stessa.
Chiunque puo' prendere visione presso gli uffici comunali della
concessione, insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni,
e chiederne al Sindaco il riesame per contrasto con le disposizioni
di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modificazione della
concessione stessa.
Art. 28 - Concessioni onerose
Nei casi in cui il proprietario, nei limiti della presente legge, non
abbia optato per l'alternativa di cui all'art. 7 della Legge 28
gennaio 1977, n. 10, la concessione deve prevedere tra l'altro:
1) la quota di contributo commisurata al costo di costruzione
determinato ai sensi dell'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10,
fatto salvo il disposto dell'art. 10 della stessa Legge;
2) gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, realizzate o da realizzare a cura del Comune, in
proporzione al volume ed alla superficie edificabile, determinati ai
sensi dell'art. 5 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e ai sensi
dell'art. 31 della presente Legge, ovvero, qualora dette spese
vengano coperte tutte od in parte attraverso la diretta esecuzione
delle opere, le relative garanzie finanziarie, gli elementi
progettuali delle opere da eseguire e le modalita' di controllo sulla
loro esecuzione, nonche' i criteri e le modalita' per il loro
eventuale trasferimento al Comune;
3) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da
realizzare e le relative destinazioni d'uso;
4) l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso nel rispetto delle
norme del piano regolatore generale in relazione alle disposizioni di
cui all'ultimo comma dell'art. 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
5) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella
convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo.
Il Consiglio comunale, per opere di particolare o di rilevante
interesse, puo' disporre che la concessione venga subordinata anche
alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo che,
oltre a contenere le condizioni di cui al precedente comma, devono
essere pure trascritti.
Art. 29 - Concessioni convenzionate
Nei casi di cui agli artt. 7 e 9, punto b), della Legge 28 gennaio
1977, n. 10 e nei casi previsti dalla presente Legge, la concessione
e' subordinata alla stipula di una convenzione o ad un atto
unilaterale d'obbligo da parte del richiedente la concessione, che
deve prevedere tra l'altro:
1) gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, realizzate o da realizzare a cura del Comune, in
proporzione al volume o alla superficie edificabile, determinati ai
sensi dell'art. 5 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, e ai sensi
dell'art. 31 della presente legge, ovvero qualora dette spese vengano
coperte tutte o in parte attraverso la diretta esecuzione delle
opere, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali
delle opere da eseguire e le modalita' di controllo sulla loro
esecuzione, nonche' i criteri e le modalita' per il loro eventuale
trasferimento al Comune;
2) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da
realizzare e le relative destinazioni d'uso;
3) l'obbligo di rispettare le destinazioni d'uso previste dalla
convenzione;
4) i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di
cessione e dei canoni di locazione degli alloggi o delle altre opere
edilizie realizzate, ai sensi dell'art. 32 della presente legge;
5) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dalla
convenzione.
Viene comunque fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma
dell'art. 32 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 30 - Concessioni garatuite
Nelle ipotesi di cui all'art. 9 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10,
la concessione e' subordinata all'esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni
dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno
dei privati di procedere all'attuazione delle medesime
contemporaneamente alla realizzazione degli interventi oggetto della
concessione, eccettuati i casi di cui al primo comma, lettera a), del
citato art. 9, secondo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 31
della presente legge. La concessione deve prevedere tra l'altro:
1) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da
realizzare e le relative destinazioni d'uso;
2) l'obbligo di rispettare le destinazioni d'uso nei casi di cui
alle lettere a), b), e d) del primo comma dell'art. 9 della Legge 28
gennaio 1977, n. 10, comunque nel rispetto di quanto disposto
nell'ultimo comma dell'art. 10 della citata legge;
3) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella
convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo.
Il Consiglio comunale, per opere di particolare o rilevante
interesse, puo' disporre che la concessione venga subordinata anche
alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo che,
oltre a contenere le condizioni di cui al precedente comma, devono
essere pure trascritti.
Art. 31 - Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
Sono opere di urbanizzazione primaria, ai fini dell'art. 5 della
Legge 28 gennaio 1977, n. 10, le opere sottoelencate per la parte
posta al diretto servizio dell'insediamento:
a) le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio;
b) le fognature e gli impianti di depurazione;
c) il sistema di distribuzione dell'acqua;
d) il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza
motrice, gas, telefono;
e) la pubblica illuminazione;
f) il verde attrezzato.
Sono altresi' opere di urbanizzazione primaria gli allacciamenti ai
pubblici servizi non aventi carattere generale, ma al diretto
servizio dell'insediamento.
Sono opere di urbanizzazione secondaria ai fini dell'art. 5 della
Legge 28 gennaio 1977, n. 10:
a) gli asili-nido e le scuole materne;
b) le scuole dell'obbligo;
c) i mercati di quartiere;
d) le delegazioni comunali;
e) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
f) i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie
di quartiere;
g) gli spazi pubblici a parco e per lo sport;
h) i parcheggi pubblici.
Sono opere di urbanizzazione generale gli allacciamenti ai pubblici
servizi e le infrastrutture indotte a carattere generale.
Gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti con deliberazione comunale
secondo le tabelle parametriche definite dalla Regione in base
all'art. 5 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Le opere di urbanizzazione primaria sono di norma attuate dai
concessionari.
Le classi dei Comuni per la determinazione degli oneri sono stabilite
con deliberazione del Consiglio regionale.
Tale classificazione e' aggiornata dalla Regione ogni quattro anni.
Ai fini del rilascio della concessione gratuita, di cui precedente
art. 30, il Consiglio comunale puo' specificare nelle norme di Piano
regolatore generale, oppure con propria delibera, l'elenco delle
opere di urbanizzazione primaria definite al primo comma del presente
articolo, delle quali e' indispensabile l'esistenza nelle zone
agricole individuate dal Piano regolatore generale.".
"Art. 54 - Deroghe
ll regolamento edilizio puo' dettare disposizioni che consentano al
Sindaco, previo nulla-osta del Consiglio comunale, di rilasciare
concessioni edilizie in deroga alle norme di regolamento edilizio e
di attuazione del Piano regolatore generale purche' le relative
scelte non comportino modifiche al piano territoriale di
coordinamento comprensoriale e sempreche' riguardino edifici ed
impianti pubblici. Ai fini del presente comma si intende edificio o
impianto pubblico ogni edificio o impianto di interesse qualificato
dalla sua rispondenza ai fini perseguiti dall'amministrazione
pubblica.
Restano ferme le disposizioni e le competenze di cui alla Legge I
giugno 1939, n. 1089.".