LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 48
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'art.
2, comma 4, della presente legge la Regione fa fronte con
l'istituzione di apposite unita' previsionali di base o nell'ambito
di quelle gia' esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale,
che verranno dotati della necessaria disponibilita' ai sensi di
quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.
NOTA ALL'ART. 48
Comma 1
Il testo dell'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, concernente
Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4, e' il
seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti.
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".