REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

           TITOLO VIII                                                          
      DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                         
          Art. 48                                                               
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'art.            
2, comma 4, della presente legge la Regione fa fronte con                       
l'istituzione di apposite unita' previsionali di base o nell'ambito             
di quelle gia' esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale,            
che verranno dotati della necessaria disponibilita' ai sensi di                 
quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.                
NOTA ALL'ART. 48                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, concernente           
Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della           
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4, e' il               
seguente:                                                                       
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti.               
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a                   
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli               
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla              
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa                 
spesa.                                                                          
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative               
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli                 
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione            
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in             
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia                      
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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