LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 46
Disposizioni transitorie in materia
di vincoli paesaggistici
1. Ai fini di una prima attuazione dei principi della Costituzione,
allo scopo di assicurare la tutela e la valorizzazione del paesaggio
secondo criteri di leale collaborazione, secondo quanto disposto
dall'art. 9 Cost., la Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, promuove, previo parere della competente
Commissione consiliare, la conclusione di un accordo con il Ministero
per i beni e le attivita' culturali e le associazioni delle autonomie
locali, finalizzato alla puntuale definizione dei criteri e delle
modalita' per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nonche'
per l'apposizione e la modifica dei vincoli paesaggistici.
2. L'accordo di cui al comma 1 prevede altresi' le modalita' di
cooperazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla
gestione dei vincoli da parte del Ministero per i beni culturali e
della Regione e stabilisce specifiche forme di iniziativa e di
raccordo tra i medesimi enti ai fini dell'esercizio del potere di
annullamento per vizi di legittimita' delle autorizzazioni
paesaggistiche rilasciate.
3. La Regione promuove attivita' formative nei confronti dei tecnici
e professionisti preposti alle valutazioni e al rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche, in conformita' all'accordo di cui al
comma 1.
4. In attesa dell'approvazione del piano strutturale comunale ai
sensi della L.R. n. 20 del 2000, i Comuni, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano
nello strumento urbanistico vigente le aree soggette a vincolo
paesaggistico, attraverso apposita variante approvata ai sensi del
previgente art. 15 della L.R. n. 47 del 1978. Trascorso tale termine
all'individuazione provvede la Provincia in via sostitutiva.
5. Nell'ambito della variante di cui al comma 3 i Comuni perimetrano
gli ambiti del territorio nei quali il vincolo paesaggistico non
trova applicazione, ai sensi dell'art. 146, comma 2, del DLgs n. 490
del 1999.
6. Ai fini dell'espressione delle osservazioni sulla variante di cui
al comma 3 la Provincia acquisisce il parere della Commissione per le
bellezze naturali di cui all'art. 8 della L.R. n. 26 del 1978.
NOTE ALL'ART. 46
Comma 1
1) Il testo dell'art. 9 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.".
Comma 4
2) La L.R. n. 20 del 2000 e' citata alla nota 1) all'art. 5.
3) Il testo dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47,
concernente Tutela e uso del territorio, abrogato dalla lettera a)
del comma 3 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, era il seguente:
"Art. 15 - Varianti al piano regolatore generale
1. Il Piano regolatore generale (PRG) e' sottoposto a revisione
periodica ogni dieci anni.
2. Le varianti al PRG sono elaborate ed approvate secondo le
procedure di cui all'art. 14, come sostituito.
In pendenza dell'iter approvativo di una variante al PRG la delibera
di adozione di un'ulteriore variante indica specificamente i motivi
d'urgenza che ne rendono necessaria l'assunzione ed assicura il
coordinamento e l'integrazione tecnica dei due strumenti.
3. L'approvazione di varianti al PRG, ivi comprese quelle
disciplinate al comma 4, nonche' delle modifiche di cui al comma 7,
comporta l'obbligo per l'Amministrazione comunale di provvedere
all'aggiornamento degli elaborati del piano, di cui ai punti 2), 3) e
5) dell'art. 48, comma quarto, della presente legge, attraverso
l'adeguamento delle tavole alle modifiche approvate e l'elaborazione
del testo coordinato delle norme tecniche di attuazione. La mancata
trasmissione di detti elaborati alla Provincia ed alla Regione
costituisce condizione impeditiva dell'attuazione delle previsioni
della variante.
4. Sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui
all'art. 21, integrate da quanto disposto dal comma 5, le varianti al
PRG relative a:
a) la realizzazione di qualsiasi opera pubblica comunale, nonche' di
edifici scolastici, ospedalieri, universitari, carcerari, per le
poste e telecomunicazioni o altre opere pubbliche purche' previste in
programmi dello Stato, delle Regioni, delle Province o delle
Comunita' montane ivi comprese le opere adottate ai sensi dell'art.
1, comma 5 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, qualora nei Piani
regolatori non vi siano previsioni specifiche o le stesse non
risultino sufficienti;
b) la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica,
in attuazione dei provvedimenti legislativi nazionali o regionali;
c) la modifica delle previsioni del PRG vigente, a condizione che
dette varianti: 1) non prevedano, nell'arco di validita' del piano,
incrementi complessivi della nuova capacita' insediativa o incrementi
delle zone omogenee D maggiori del tre per cento per i Comuni con
abitanti teorici superiori ai 30.000 abitanti e del sei per cento per
i restanti Comuni, e garantiscano nel contempo il rispetto delle
dotazioni di standards urbanistici previsti dalla Legge regionale; 2)
non riguardino zone sottoposte a tutela, ai sensi dell'art. 33 della
presente Legge; 3) non ineriscano alla disciplina particolareggiata
per la zona omogenea A, di cui all'art. 35, comma quinto della
presente legge, salvo che per la ridefinizione delle unita' minime di
intervento e la modifica delle destinazioni d'uso che non abbiano
incidenza sugli standards urbanistici di aree per servizi pubblici.
d) l'adeguamento del PRG agli standards urbanistici previsti dalla
legge regionale ovvero a specifiche disposizioni di legge, statali o
regionali, che abbiano valenza territoriale; e) la modifica delle
previsioni del PRG vigente necessaria per l'adeguamento alle
prescrizioni, che comportino vincoli di carattere generale, contenute
negli strumenti regionali o provinciali di programmazione e
pianificazione territoriale.
5. Le varianti di cui al comma 4 sono trasmesse, contemporaneamente
al deposito, alla Giunta provinciale, la quale, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento, formula nei
casi indicati dai commi 2 e 4 dell'art. 14, come sostituito,
osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di
approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni
puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di sessanta giorni la
variante si considera valutata positivamente dalla Giunta
provinciale.
6. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle
varianti di cui al comma 4, lettera a), comporta la dichiarazione di
pubblica utilita' delle opere e l'urgenza ed indifferibilita' dei
lavori.
7. Sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui
all'art. 21 della presente Legge, le rettifiche di errori materiali
presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello
stato di fatto nonche' le modifiche alle previsioni del PRG vigente
necessario per l'adeguamento alle previsioni localizzative
immediatamente cogenti contenute negli strumenti regionali o
provinciali di programmazione o pianificazione territoriali.".
Comma 5
4) Il testo del comma 2 dell'art. 146 del DLgs n. 490 del 1999,
citato alla nota all'art. 4, e' il seguente:
"Art. 146 - Beni tutelati per legge
omissis
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree
che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di
attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da
quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali
strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma
dell'articolo 18 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865.
omissis".
Comma 6
5) Il testo dell'art. 8 della L.R. 26 del 1978, citata alla nota 1)
al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 8
1. Le Commissioni provinciali, previste dall'art. 2 della Legge 29
giugno 1939, n. 1497, sono cosi' composte:
- dall'Assessore provinciale competente in materia di tutela del
paesaggio o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- dal soprintendente per i beni ambientali ed architettonici o da un
suo delegato;
- dal soprintendente per i beni archeologici o da un suo delegato;
- da tre esperti in bellezze naturali nominati dalla Provincia;
- dal Sindaco o dai Sindaci competenti per territorio o da loro
delegati.
2. Il Presidente della Commissione aggrega, di volta in volta, un
rappresentante del Corpo delle miniere e/o un rappresentante
dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste a seconda della natura
delle cose e della localita' da tutelare. Anche tali rappresentanti
hanno diritto di voto.
3. Le Commissioni sono nominate con decreto del Presidente della
Giunta provinciale, durano in carica cinque anni ed hanno sede presso
le Amministrazioni provinciali, che provvedono alla costituzione ed
al funzionamento delle segreterie e dei relativi archivi.
4. Le Commissioni provinciali provvedono alla:
a) compilazione degli elenchi di cui all'art. 2 della Legge 29
giugno 1939, n. 1497, procedendo altresi' all'individuazione degli
elementi meritevoli di tutela e dei valori paesaggistici peculiari
del luogo, nonche' alla definizione della specifica normativa sugli
interventi ed usi ammissibili, atta ad assicurare la valorizzazione
paesaggistico-ambientale dello stesso;
b) individuazione di aree che, presentando le caratteristiche
proprie delle zone previste dal PTPR, sono da assoggettare alla
medesima disciplina di tutela e valorizzazione.
5. Gli elenchi delle bellezze naturali, di cui al comma 4, lettera
a), sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il parere
dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali,
nonche' della competente Commissione consiliare. L'efficacia dei
vincoli decorre dalla pubblicazione degli elenchi o dei verbali
predisposti dalle Commissioni.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della Legge 29 giugno
1939, n. 1497, gli elenchi delle bellezze naturali, di cui al comma
4, lettera a), dopo l'approvazione della Giunta regionale
costituiscono parte integrante del PTPR.
7. Gli elenchi delle aree, di cui al comma 4, lettera b), sono
immediatamente trasmessi alla Giunta regionale, pubblicati per trenta
giorni all'Albo dei Comuni interessati e depositati presso la
Segreteria dei Comuni e della Provincia territorialmente competenti
nonche' presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Nel
Bollettino Ufficiale della Regione e' pubblicato un avviso
dell'avvenuto deposito. Entro i successivi trenta giorni i soggetti
interessati possono presentare alla Giunta regionale osservazioni ed
opposizioni, trasmettendo le stesse alla Provincia territorialmente
competente. Entro il termine perentorio dei sessanta giorni
successivi, la Provincia provvede a trasmettere alla Giunta regionale
il proprio parere.
Trascorso tale termine si prescinde dal parere. La Giunta regionale
esamina le proposte delle Commissioni per le bellezze naturali e
ambientali insieme alle osservazioni ed opposizioni presentate, e,
nel caso in cui le consideri adeguate, introduce le opportune
modifiche alla cartografia del PTPR, sentita la Commissione
consiliare competente.
8. Alle aree individuate dalle Commissioni provinciali, ai sensi del
comma 4, lettera b), si applicano le misure di salvaguardia di cui
all'art. 55 della L.R. n. 47 del 1978, a decorrere dalla data di
pubblicazione all'Albo dei Comuni interessati, relativamente alle
norme del PTPR richiamate nella proposta della Commissione.".