REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

           TITOLO VIII                                                          
      DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                         
          Art. 46                                                               
Disposizioni transitorie in materia                                             
di vincoli paesaggistici                                                        
1. Ai fini di una prima attuazione dei principi della Costituzione,             
allo scopo di assicurare la tutela e la valorizzazione del paesaggio            
secondo criteri di leale collaborazione, secondo quanto disposto                
dall'art. 9 Cost., la Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in            
vigore della presente legge, promuove, previo parere della competente           
Commissione consiliare, la conclusione di un accordo con il Ministero           
per i beni e le attivita' culturali e le associazioni delle autonomie           
locali, finalizzato alla puntuale definizione dei criteri e delle               
modalita' per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nonche'           
per l'apposizione e la modifica dei vincoli paesaggistici.                      
2. L'accordo di cui al comma 1 prevede altresi' le modalita' di                 
cooperazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla                   
gestione dei vincoli da parte del Ministero per i beni culturali e              
della Regione e stabilisce specifiche forme di iniziativa e di                  
raccordo tra i medesimi enti ai fini dell'esercizio del potere di               
annullamento per vizi di legittimita' delle autorizzazioni                      
paesaggistiche rilasciate.                                                      
3. La Regione promuove attivita' formative nei confronti dei tecnici            
e professionisti preposti alle valutazioni e al rilascio delle                  
autorizzazioni paesaggistiche, in conformita' all'accordo di cui al             
comma 1.                                                                        
4. In attesa dell'approvazione del piano strutturale comunale ai                
sensi della L.R. n. 20 del 2000, i Comuni, entro centottanta giorni             
dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano               
nello strumento urbanistico vigente le aree soggette a vincolo                  
paesaggistico, attraverso apposita variante approvata ai sensi del              
previgente art. 15 della L.R. n. 47 del 1978. Trascorso tale termine            
all'individuazione provvede la Provincia in via sostitutiva.                    
5. Nell'ambito della variante di cui al comma 3 i Comuni perimetrano            
gli ambiti del territorio nei quali il vincolo paesaggistico non                
trova applicazione, ai sensi dell'art. 146, comma 2, del DLgs n. 490            
del 1999.                                                                       
6. Ai fini dell'espressione delle osservazioni sulla variante di cui            
al comma 3 la Provincia acquisisce il parere della Commissione per le           
bellezze naturali di cui all'art. 8 della L.R. n. 26 del 1978.                  
NOTE ALL'ART. 46                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 9 della Costituzione e' il seguente:                      
"Art. 9                                                                         
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca                   
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e            
artistico della Nazione.".                                                      
Comma 4                                                                         
2) La L.R. n. 20 del 2000 e' citata alla nota 1) all'art. 5.                    
3) Il testo dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47,                     
concernente Tutela e uso del territorio, abrogato dalla lettera a)              
del comma 3 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, era il seguente:                   
"Art. 15 -  Varianti al piano regolatore generale                               
1. Il Piano regolatore generale (PRG) e' sottoposto a revisione                 
periodica ogni dieci anni.                                                      
2. Le varianti al PRG sono elaborate ed approvate secondo le                    
procedure di cui all'art. 14, come sostituito.                                  
In pendenza dell'iter approvativo di una variante al PRG la delibera            
di adozione di un'ulteriore variante indica specificamente i motivi             
d'urgenza che ne rendono necessaria l'assunzione ed assicura il                 
coordinamento e l'integrazione tecnica dei due strumenti.                       
3. L'approvazione di varianti al PRG, ivi comprese quelle                       
disciplinate al comma 4, nonche' delle modifiche di cui al comma 7,             
comporta l'obbligo per l'Amministrazione comunale di provvedere                 
all'aggiornamento degli elaborati del piano, di cui ai punti 2), 3) e           
5) dell'art. 48, comma quarto, della presente legge, attraverso                 
l'adeguamento delle tavole alle modifiche approvate e l'elaborazione            
del testo coordinato delle norme tecniche di attuazione. La mancata             
trasmissione di detti elaborati alla Provincia ed alla Regione                  
costituisce condizione impeditiva dell'attuazione delle previsioni              
della variante.                                                                 
4. Sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui               
all'art. 21, integrate da quanto disposto dal comma 5, le varianti al           
PRG relative a:                                                                 
a) la realizzazione di qualsiasi opera pubblica comunale, nonche' di            
edifici scolastici, ospedalieri, universitari, carcerari, per le                
poste e telecomunicazioni o altre opere pubbliche purche' previste in           
programmi dello Stato, delle Regioni, delle Province o delle                    
Comunita' montane ivi comprese le opere adottate ai sensi dell'art.             
1, comma 5 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, qualora nei Piani                  
regolatori non vi siano previsioni specifiche o le stesse non                   
risultino sufficienti;                                                          
b)  la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica,            
in attuazione dei provvedimenti legislativi nazionali o regionali;              
c)  la modifica delle previsioni del PRG vigente, a condizione che              
dette varianti: 1) non prevedano, nell'arco di validita' del piano,             
incrementi complessivi della nuova capacita' insediativa o incrementi           
delle zone omogenee D maggiori del tre per cento per i Comuni con               
abitanti teorici superiori ai 30.000 abitanti e del sei per cento per           
i restanti Comuni, e garantiscano nel contempo il rispetto delle                
dotazioni di standards urbanistici previsti dalla Legge regionale; 2)           
non riguardino zone sottoposte a tutela, ai sensi dell'art. 33 della            
presente Legge; 3) non ineriscano alla disciplina particolareggiata             
per la zona omogenea A, di cui all'art. 35, comma quinto della                  
presente legge, salvo che per la ridefinizione delle unita' minime di           
intervento e la modifica delle destinazioni d'uso che non abbiano               
incidenza sugli standards urbanistici di aree per servizi pubblici.             
d) l'adeguamento del PRG agli standards urbanistici previsti dalla              
legge regionale ovvero a specifiche disposizioni di legge, statali o            
regionali, che abbiano valenza territoriale; e) la modifica delle               
previsioni del PRG vigente necessaria per l'adeguamento alle                    
prescrizioni, che comportino vincoli di carattere generale, contenute           
negli strumenti regionali o provinciali di programmazione e                     
pianificazione territoriale.                                                    
5. Le varianti di cui al comma 4 sono trasmesse, contemporaneamente             
al deposito, alla Giunta provinciale, la quale, entro il termine                
perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento, formula nei           
casi indicati dai commi 2 e 4 dell'art. 14, come sostituito,                    
osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di                        
approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni                 
puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di sessanta giorni la           
variante si considera valutata positivamente dalla Giunta                       
provinciale.                                                                    
6. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle                
varianti di cui al comma 4, lettera a), comporta la dichiarazione di            
pubblica utilita' delle opere e l'urgenza ed indifferibilita' dei               
lavori.                                                                         
7. Sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui               
all'art. 21 della presente Legge, le rettifiche di errori materiali             
presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello               
stato di fatto nonche' le modifiche alle previsioni del PRG vigente             
necessario per l'adeguamento alle previsioni localizzative                      
immediatamente cogenti contenute negli strumenti regionali o                    
provinciali di programmazione o pianificazione territoriali.".                  
Comma 5                                                                         
4) Il testo del comma 2 dell'art. 146 del DLgs n. 490 del 1999,                 
citato alla nota all'art. 4, e' il seguente:                                    
"Art. 146 - Beni tutelati per legge                                             
omissis                                                                         
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree              
che alla data del 6 settembre 1985:                                             
a)  erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;               
b)  limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di                
attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del            
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da                
quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali                
strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma                  
dell'articolo 18 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865.                           
omissis".                                                                       
Comma 6                                                                         
5) Il testo dell'art. 8 della L.R. 26 del 1978, citata alla nota 1)             
al presente articolo, e' il seguente:                                           
"Art. 8                                                                         
1. Le Commissioni provinciali, previste dall'art. 2 della Legge 29              
giugno 1939, n. 1497, sono cosi' composte:                                      
- dall'Assessore provinciale competente in materia di tutela del                
paesaggio o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;                     
- dal soprintendente per i beni ambientali ed architettonici o da un            
suo delegato;                                                                   
- dal soprintendente per i beni archeologici o da un suo delegato;              
- da tre esperti in bellezze naturali nominati dalla Provincia;                 
- dal Sindaco o dai Sindaci competenti per territorio o da loro                 
delegati.                                                                       
2. Il Presidente della Commissione aggrega, di volta in volta, un               
rappresentante del Corpo delle miniere e/o un rappresentante                    
dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste a seconda della natura            
delle cose e della localita' da tutelare. Anche tali rappresentanti             
hanno diritto di voto.                                                          
3. Le Commissioni sono nominate con decreto del Presidente della                
Giunta provinciale, durano in carica cinque anni ed hanno sede presso           
le Amministrazioni provinciali, che provvedono alla costituzione ed             
al funzionamento delle segreterie e dei relativi archivi.                       
4. Le Commissioni provinciali provvedono alla:                                  
a)  compilazione degli elenchi di cui all'art. 2 della Legge 29                 
giugno 1939, n. 1497, procedendo altresi' all'individuazione degli              
elementi meritevoli di tutela e dei valori paesaggistici peculiari              
del luogo, nonche' alla definizione della specifica normativa sugli             
interventi ed usi ammissibili, atta ad assicurare la valorizzazione             
paesaggistico-ambientale dello stesso;                                          
b)  individuazione di aree che, presentando le caratteristiche                  
proprie delle zone previste dal PTPR, sono da assoggettare alla                 
medesima disciplina di tutela e valorizzazione.                                 
5. Gli elenchi delle bellezze naturali, di cui al comma 4, lettera              
a), sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il parere                    
dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali,             
nonche' della competente Commissione consiliare. L'efficacia dei                
vincoli decorre dalla pubblicazione degli elenchi o dei verbali                 
predisposti dalle Commissioni.                                                  
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della Legge 29 giugno             
1939, n. 1497, gli elenchi delle bellezze naturali, di cui al comma             
4, lettera a), dopo l'approvazione della Giunta regionale                       
costituiscono parte integrante del PTPR.                                        
7. Gli elenchi delle aree, di cui al comma 4, lettera b), sono                  
immediatamente trasmessi alla Giunta regionale, pubblicati per trenta           
giorni all'Albo dei Comuni interessati e depositati presso la                   
Segreteria dei Comuni e della Provincia territorialmente competenti             
nonche' presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Nel             
Bollettino Ufficiale della Regione e' pubblicato un avviso                      
dell'avvenuto deposito. Entro i successivi trenta giorni i soggetti             
interessati possono presentare alla Giunta regionale osservazioni ed            
opposizioni, trasmettendo le stesse alla Provincia territorialmente             
competente. Entro il termine perentorio dei sessanta giorni                     
successivi, la Provincia provvede a trasmettere alla Giunta regionale           
il proprio parere.                                                              
Trascorso tale termine si prescinde dal parere. La Giunta regionale             
esamina le proposte delle Commissioni per le bellezze naturali e                
ambientali insieme alle osservazioni ed opposizioni presentate, e,              
nel caso in cui le consideri adeguate, introduce le opportune                   
modifiche alla cartografia del PTPR, sentita la Commissione                     
consiliare competente.                                                          
8. Alle aree individuate dalle Commissioni provinciali, ai sensi del            
comma 4, lettera b), si applicano le misure di salvaguardia di cui              
all'art. 55 della L.R. n. 47 del 1978, a decorrere dalla data di                
pubblicazione all'Albo dei Comuni interessati, relativamente alle               
norme del PTPR richiamate nella proposta della Commissione.".                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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