REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

           TITOLO VIII                                                          
      DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                         
          Art. 45                                                               
Modifiche alla L.R. 15 luglio 2002, n. 16                                       
1. Alla fine dell'art. 1, comma 1, della L.R. 15 luglio 2002, n. 16             
sono aggiunte le seguenti parole: "nel rispetto della legislazione              
statale vigente in materia di tutela di beni culturali. In tale                 
ambito la Regione promuove forme di concertazione con il Ministero              
per i beni e le attivita' culturali.".                                          
2. All'art. 3, comma 5, della L.R. n. 16 del 2002 dopo la parola                
"accordi" sono inserite le seguenti: "con il Ministero per i beni e             
le attivita' culturali e".                                                      
3. Alla fine dell'art. 6, comma 2, della L.R. n. 16 del 2002 e'                 
aggiunto il seguente periodo: "Il Presidente della Giunta regionale             
puo' richiedere al Ministro per i beni e le attivita' culturali, in             
attuazione dell'art. 1, comma 1, la nomina di un proprio                        
rappresentante in seno al nucleo di valutazione.".                              
4. Dopo il primo periodo dell'art. 7, comma 1, della L.R. n. 16 del             
2002 e' inserito il seguente: "Per gli edifici sottoposti a tutela ai           
sensi del Titolo I del DLgs n. 490 del 1999, alla stipula della                 
convenzione partecipa il Ministro per i beni e le attivita'                     
culturali.".                                                                    
NOTE ALL'ART. 45                                                                
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 15 luglio 2002, n. 16 concerne Norme per il recupero degli           
edifici storico-artistici e la promozione della qualita'                        
architettonica e paesaggistica del territorio.                                  
Comma 1                                                                         
2) Il testo del comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 16 del 2002, citata           
alla nota alla rubrica del presente articolo, cosi' come integrato              
dalla presente legge, e' il seguente:                                           
"Art. 1 - Finalita' della legge                                                 
1. La Regione promuove il recupero e la valorizzazione degli edifici            
e dei luoghi di interesse storico-artistico, il miglioramento della             
qualita' architettonica, e il recupero del valore paesaggistico del             
territorio anche attraverso l'eliminazione delle opere incongrue nel            
rispetto della legislazione statale vigente in materia di tutela di             
beni culturali. In tale ambito la Regione promuove forme di                     
concertazione con il Ministero per i beni e le attivita' culturali.             
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
3) Il testo del comma 5 dell'art. 3 della L.R. n. 16 del 2002, citata           
alla nota alla rubrica del presente articolo, cosi' come modificato             
dalla presente legge, e' il seguente:                                           
"Art. 3 - Programma regionale                                                   
omissis                                                                         
5. Nel corso dell'elaborazione della proposta del programma                     
regionale, la Regione puo' concludere accordi con il Ministero per i            
beni e le attivita' culturali e con altre Amministrazioni pubbliche,            
con fondazioni bancarie e altri soggetti privati, allo scopo di                 
coordinare e integrare le misure regionali con le attivita' dei                 
medesimi soggetti, volte al perseguimento delle finalita' di cui                
all'art. 1.                                                                     
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
4) Il testo del comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 16 del 2002, citata           
alla nota alla rubrica del presente articolo, cosi' come integrato              
dalla presente legge, e' il seguente:                                           
"Art. 6 - Programma attuativo                                                   
omissis                                                                         
2. Per l'esame, la valutazione e la selezione delle richieste di                
contributo la Giunta regionale si avvale di un apposito nucleo di               
valutazione, composto e nominato secondo i criteri definiti nel                 
programma regionale. Il Presidente della Giunta regionale puo' ri               
chiedere al Ministro per i beni e le attivita' culturali, in                    
attuazione dell'art. 1, comma 1, la nomina di un proprio                        
rappresentante in seno al nucleo di valutazione.                                
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
5) Il testo del comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 16 del 2002, citata           
alla nota alla rubrica del presente articolo, cosi' come integrato              
dalla presente legge, e' il seguente:                                           
"Art. 7 - Disposizioni particolari in merito all'assegnazione dei               
contributi regionali                                                            
1. L'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge per la           
realizzazione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1               
dell'art. 2, su immobili di proprieta' di soggetti privati, e'                  
subordinata alla stipula di una convenzione con la quale il                     
proprietario si impegna a favore del Comune a garantire                         
l'accessibilita' ai visitatori, per una parte significativa                     
dell'edificio e delle relative pertinenze. Per gli edifici sottoposti           
a tutela ai sensi del Titolo I del DLgs n. 490 del 1999, alla stipula           
della convenzione partecipa il Ministero per i beni e le attivita'              
culturali. La convenzione stabilisce la durata del vincolo e regola             
il contenuto ed i limiti temporali dell'obbligo di apertura al                  
pubblico, tenendo conto dell'entita' del contributo della tipologia             
degli interventi e del valore storico-artistico dell'edificio. Le               
previsioni della convenzione sono trascritte nel registro degli                 
immobili a cura e spese del proprietario.                                       
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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