LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 45
Modifiche alla L.R. 15 luglio 2002, n. 16
1. Alla fine dell'art. 1, comma 1, della L.R. 15 luglio 2002, n. 16
sono aggiunte le seguenti parole: "nel rispetto della legislazione
statale vigente in materia di tutela di beni culturali. In tale
ambito la Regione promuove forme di concertazione con il Ministero
per i beni e le attivita' culturali.".
2. All'art. 3, comma 5, della L.R. n. 16 del 2002 dopo la parola
"accordi" sono inserite le seguenti: "con il Ministero per i beni e
le attivita' culturali e".
3. Alla fine dell'art. 6, comma 2, della L.R. n. 16 del 2002 e'
aggiunto il seguente periodo: "Il Presidente della Giunta regionale
puo' richiedere al Ministro per i beni e le attivita' culturali, in
attuazione dell'art. 1, comma 1, la nomina di un proprio
rappresentante in seno al nucleo di valutazione.".
4. Dopo il primo periodo dell'art. 7, comma 1, della L.R. n. 16 del
2002 e' inserito il seguente: "Per gli edifici sottoposti a tutela ai
sensi del Titolo I del DLgs n. 490 del 1999, alla stipula della
convenzione partecipa il Ministro per i beni e le attivita'
culturali.".
NOTE ALL'ART. 45
Rubrica
1) La L.R. 15 luglio 2002, n. 16 concerne Norme per il recupero degli
edifici storico-artistici e la promozione della qualita'
architettonica e paesaggistica del territorio.
Comma 1
2) Il testo del comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 16 del 2002, citata
alla nota alla rubrica del presente articolo, cosi' come integrato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita' della legge
1. La Regione promuove il recupero e la valorizzazione degli edifici
e dei luoghi di interesse storico-artistico, il miglioramento della
qualita' architettonica, e il recupero del valore paesaggistico del
territorio anche attraverso l'eliminazione delle opere incongrue nel
rispetto della legislazione statale vigente in materia di tutela di
beni culturali. In tale ambito la Regione promuove forme di
concertazione con il Ministero per i beni e le attivita' culturali.
omissis".
Comma 2
3) Il testo del comma 5 dell'art. 3 della L.R. n. 16 del 2002, citata
alla nota alla rubrica del presente articolo, cosi' come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3 - Programma regionale
omissis
5. Nel corso dell'elaborazione della proposta del programma
regionale, la Regione puo' concludere accordi con il Ministero per i
beni e le attivita' culturali e con altre Amministrazioni pubbliche,
con fondazioni bancarie e altri soggetti privati, allo scopo di
coordinare e integrare le misure regionali con le attivita' dei
medesimi soggetti, volte al perseguimento delle finalita' di cui
all'art. 1.
omissis".
Comma 3
4) Il testo del comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 16 del 2002, citata
alla nota alla rubrica del presente articolo, cosi' come integrato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 6 - Programma attuativo
omissis
2. Per l'esame, la valutazione e la selezione delle richieste di
contributo la Giunta regionale si avvale di un apposito nucleo di
valutazione, composto e nominato secondo i criteri definiti nel
programma regionale. Il Presidente della Giunta regionale puo' ri
chiedere al Ministro per i beni e le attivita' culturali, in
attuazione dell'art. 1, comma 1, la nomina di un proprio
rappresentante in seno al nucleo di valutazione.
omissis".
Comma 4
5) Il testo del comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 16 del 2002, citata
alla nota alla rubrica del presente articolo, cosi' come integrato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7 - Disposizioni particolari in merito all'assegnazione dei
contributi regionali
1. L'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge per la
realizzazione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1
dell'art. 2, su immobili di proprieta' di soggetti privati, e'
subordinata alla stipula di una convenzione con la quale il
proprietario si impegna a favore del Comune a garantire
l'accessibilita' ai visitatori, per una parte significativa
dell'edificio e delle relative pertinenze. Per gli edifici sottoposti
a tutela ai sensi del Titolo I del DLgs n. 490 del 1999, alla stipula
della convenzione partecipa il Ministero per i beni e le attivita'
culturali. La convenzione stabilisce la durata del vincolo e regola
il contenuto ed i limiti temporali dell'obbligo di apertura al
pubblico, tenendo conto dell'entita' del contributo della tipologia
degli interventi e del valore storico-artistico dell'edificio. Le
previsioni della convenzione sono trascritte nel registro degli
immobili a cura e spese del proprietario.
omissis".