LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 43
Modifiche alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20
1. Al comma 2 dell'art. 37 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 la parola
"sessanta" e' sostituita dalla parola "trenta".
2. Dopo il comma 6 bis dell'art. 43 della L.R. n. 20 del 2000,
introdotto dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2001, n. 47 e' aggiunto
il seguente comma:
"6 ter. I Comuni, in sede di adeguamento dei piani urbanistici
vigenti, ai sensi dei commi 5, 6 e 6 bis, possono dare atto con la
deliberazione di approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione
che gli stessi costituiscono carta unica del territorio, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 19, qualora la Provincia, nell'ambito delle
osservazioni di cui all'art. 15, comma 5, della previgente L.R. n. 47
del 1978, dichiari espressamente la conformita' degli strumenti
comunali alla pianificazione sovraordinata.".
3. La lettera b) del comma 2 dell'art. 46 della L.R. n. 20 del 2000
e' soppressa.
4. I commi 3 e 4 dell'art. 48 della L.R. n. 20 del 2000 sono
sostituti dai seguenti:
"3. I contributi sono concessi, attraverso apposita convenzione, alle
Province oltre che per le finalita' di cui al comma 2 anche per
promuovere l'adeguamento dei PTCP al sistema di pianificazione
regionale. Gli stessi contributi sono concessi nella misura massima
del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. I contributi agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale
sono concessi ai Comuni nella misura massima del 50 per cento della
spesa ritenuta ammissibile e sulla base di programmi annuali. Le
richieste di contributo sono inoltrate dai Comuni interessati al
Presidente della Regione secondo le modalita' ed i termini contenuti
in un bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, a
norma dell'art. 12, comma 1, della Legge n. 241 del 1990.".
5. Il comma 1 dell'art. 49 della L.R. n. 20 del 2000 e' sostituito
dal seguente:
"1. Al fine di favorire l'elaborazione e la realizzazione dei
progetti di tutela, recupero e valorizzazione in aree che interessino
il territorio di piu' comuni, la Regione concede contributi per la
progettazione degli interventi e per l'elaborazione di studi sugli
effetti degli stessi sui sistemi insediativo, ambientale,
paesaggistico, sociale ed economico.".
6. All'art. 50 della L.R. n. 20 del 2000 le parole "ed all'art. 49,"
sono sostituite dalle seguenti: "e di cui agli artt. 49 e 51,".
NOTE ALL'ART. 43
Rubrica
1) La L.R. n. 20 del 2000 e' citata alla nota 1) all'art. 5.
Comma 1
2) Il testo del comma dell'art. 37 della L.R. n. 20 del 2000, citata
alla nota 1) all'art. 5, cosi' come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 37 - Localizzazione delle opere di interesse statale
omissis
2. L'intesa di cui al comma 1 e' espressa sentiti i Comuni
interessati, i quali si pronunciano entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine, si prescinde dal
parere.
omissis".
Comma 3
3) Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 46 della L.R. n.
20 del 2000, citata alla nota 1) all'art. 5, era il seguente:
"Art. 46 - Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di
opere abusive
omissis
2. Sono delegati alle Province:
omissis
b) le funzioni di cui agli artt. 26 e 27 della Legge n. 1150 del
1942;
omissis".
Comma 4
4) Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 48 della L.R. n. 20 del 2000,
citata alla nota 1) all'art. 5, era il seguente:
"Art. 48 - Interventi finanziari a favore di Province e Comuni
omissis
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi alle Province nella
misura massima del 50% del costo effettivamente sostenuto e
documentato ed ai Comuni nella misura massima del 70% della spesa
ritenuta ammissibile e sulla base di programmi annuali.
4. Le richieste di contributo sono inoltrate dai Comuni e dalle
Province interessati al Presidente della Regione secondo le modalita'
ed i termini contenuti nel bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione, a norma del comma 1 dell'art. 12 della Legge n. 241
del 1990.
omissis".
Comma 5
5) Il testo del comma 1 dell'art. 49 della L.R. n. 20 del 2000,
citata alla nota 1) all'art. 5, era il seguente:
"Art. 49 - Contributi per i progetti di tutela, recupero e
valorizzazione
1. Al fine di favorire l'elaborazione e la realizzazione dei progetti
di tutela, recupero e valorizzazione nelle aree di valore naturale e
ambientale, di cui all'art. A-17 dell'allegato, qualora interessino
il territorio di piu' comuni, la Regione concede contributi per la
progettazione degli interventi e per l'elaborazione di studi sugli
effetti degli stessi sui sistemi insediativo, ambientale,
paesaggistico, sociale ed economico.
omissis".
Comma 6
6) Il testo dell'art. 50 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota
1) all'art. 5, cosi' come modificata dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 50 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al
comma 2 dell'art. 48 e di cui agli artt. 49 e 51, la Regione fa
fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del
bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria
disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della L.R.
6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.".