LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 40
Disposizioni transitorie sullo Sportello unico
per l'edilizia e sulla commissione per la qualita'
ambientale architettonica e il paesaggio
1. I Comuni istituiscono e rendono operativo lo Sportello unico per
l'edilizia entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
2. Fino alla data di operativita' dello Sportello unico per
l'edilizia la responsabilita' dei procedimenti previsti dalla
presente legge compete al dirigente o responsabile dell'ufficio
tecnico comunale.
3. Fino all'approvazione del RUE ovvero fino all'adeguamento del
regolamento edilizio comunale ai sensi dell'art. 39, e comunque per
un periodo massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, sono
attribuite alle attuali Commissioni edilizie.