REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

           TITOLO VIII                                                          
      DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                         
          Art. 40                                                               
Disposizioni transitorie sullo Sportello unico                                  
per l'edilizia e sulla commissione per la qualita'                              
ambientale architettonica e il paesaggio                                        
1. I Comuni istituiscono e rendono operativo lo Sportello unico per             
l'edilizia entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente                 
legge.                                                                          
2. Fino alla data di operativita' dello Sportello unico per                     
l'edilizia la responsabilita' dei procedimenti previsti dalla                   
presente legge compete al dirigente o responsabile dell'ufficio                 
tecnico comunale.                                                               
3. Fino all'approvazione del RUE ovvero fino all'adeguamento del                
regolamento edilizio comunale ai sensi dell'art. 39, e comunque per             
un periodo massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore della                  
presente legge, le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, sono                    
attribuite alle attuali Commissioni edilizie.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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