REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

           TITOLO VIII                                                          
      DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                         
          Art. 39                                                               
Adeguamento del regolamento edilizio comunale                                   
1. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione alle                  
disposizioni della L.R. n. 20 del 2000, i Comuni possono apportare              
modifiche al regolamento edilizio, al fine di adeguarlo alla                    
legislazione nazionale e regionale vigente.                                     
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate dal Comune secondo             
le modalita' previste per i regolamenti comunali.                               
NOTA ALL'ART. 39                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. n. 20 del 2000 e' citata alla nota 1) all'art. 5.                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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