LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 39
Adeguamento del regolamento edilizio comunale
1. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione alle
disposizioni della L.R. n. 20 del 2000, i Comuni possono apportare
modifiche al regolamento edilizio, al fine di adeguarlo alla
legislazione nazionale e regionale vigente.
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate dal Comune secondo
le modalita' previste per i regolamenti comunali.
NOTA ALL'ART. 39
Comma 1
La L.R. n. 20 del 2000 e' citata alla nota 1) all'art. 5.