LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO VII
NORMATIVA TECNICA SU ASPETTI STRUTTURALI DELLE COSTRUZIONI
Art. 37
Pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica nelle zone
sismiche
1. Per i Comuni dichiarati sismici e per quelli con abitati
dichiarati da consolidare o con aree a rischio idrogeologico molto
elevato perimetrate ai sensi del DL 11 giugno 1998, n. 180,
convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, i
pareri del competente ufficio tecnico regionale sul POC e sul PUA
ovvero sugli strumenti urbanistici attuativi dei vigenti Piani
regolatori generali, ai fini della verifica della compatibilita'
delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosita' locale
degli aspetti fisici del territorio, sono rilasciati prima della
delibera di approvazione dello strumento urbanistico.
2. L'ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione comunale.
In caso di inutile decorrenza del termine il responsabile del
procedimento convoca una conferenza di servizi.
NOTA ALL'ART. 37
Comma 1
Il DL 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla
Legge 3 agosto 1998, n. 267, concerne Misure urgenti per la
prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite
da disastri franosi nella regione Campania.