REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

           TITOLO VII                                                           
         NORMATIVA TECNICA SU ASPETTI STRUTTURALI DELLE COSTRUZIONI             
          Art. 35                                                               
Disposizioni generali                                                           
1. Le disposizioni contenute negli artt. 55, 56 e 57 del DPR n. 380             
del 2001 si applicano anche ai Comuni non classificati sismici,                 
limitatamente ai criteri tecnico-costruttivi prestazionali delle                
strutture tridimensionali, costituite da singoli sistemi resistenti             
collegati tra loro e le fondazioni e disposti in modo da resistere              
alle azioni verticali e orizzontali. Tali criteri possono essere                
specificati con atto di indirizzo e coordinamento, assunto ai sensi             
dell'art. 34.                                                                   
2. Per gli interventi sugli edifici esistenti o loro parti, la                  
denuncia di inizio attivita' e il permesso di costruire devono essere           
corredati da elaborati tecnici idonei a realizzare:                             
a)  un miglioramento strutturale, nei casi di interventi che                    
interessino una parte limitata dell'organismo edilizio;                         
b)  un consolidamento strutturale delle singole parti e dell'intera             
costruzione, nei casi di un complesso di opere che risultino                    
necessarie ai sensi delle norme tecniche di cui all'art. 52 del DPR             
n. 380 del 2001.                                                                
NOTE ALL'ART. 35                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli articoli 55, 56 e 57 del DPR n. 380 del 2001,                 
citato alla nota all'art. 21, e' il seguente:                                   
"Art. 55 - Edifici in muratura                                                  
1. Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate                        
caratteristiche di solidarieta' fra gli elementi strutturali che le             
compongono, e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle             
norme tecniche di cui all'articolo 83.                                          
          Art. 56 - Edifici con struttura a pannelli portanti                   
1. Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in                 
calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o                   
precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo           
o malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti                    
opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o             
da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti               
devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.                  
2. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un            
organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui                 
all'articolo 85.                                                                
3. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve               
essere assicurata da armature metalliche.                                       
4. L'idoneita' di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del               
grado di sismicita', deve essere comprovata da una dichiarazione                
rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei Lavori                    
pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.                            
          Art. 57 - Edifici con strutture intelaiate                            
1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi                  
irrigidenti costituiti da:                                                      
a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o               
precompresso;                                                                   
b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o                    
precompresso.                                                                   
2. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati              
alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la               
trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.                   
3. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da                 
assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui               
all'articolo 83.                                                                
4. Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono                
essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa                 
secondo le modalita' specificate dalle norme tecniche di cui                    
all'articolo 83.".                                                              
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 52 del DPR n. 380 del 2001, citato alla nota              
all'art. 21, e' il seguente:                                                    
"Art. 52 - Tipo di strutture e norme tecniche                                   
1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche              
sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme                 
tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti            
del Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, sentito il                    
Consiglio superiore dei Lavori pubblici che si avvale anche della               
collaborazione del Consiglio nazionale delle Ricerche. Qualora le               
norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono                
adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme                 
definiscono:                                                                    
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione,                 
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro                   
consolidamento;                                                                 
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione             
del tipo e delle modalita' costruttive e della destinazione                     
dell'opera, nonche' i criteri generali per la verifica di sicurezza             
delle costruzioni;                                                              
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii              
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni                 
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di             
sostegno, delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali           
e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e                   
collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni,            
torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;              
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.                               
2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in               
muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e                    
precompresso, acciaio e sistemi combinati dei predetti materiali, per           
edifici con quattro o piu' piani entro e fuori terra, l'idoneita' di            
tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata             
dal Presidente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici su                   
conforme parere dello stesso Consiglio.                                         
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi                   
aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione             
dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica                
Italiana.".                                                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina