LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO VII
NORMATIVA TECNICA SU ASPETTI STRUTTURALI DELLE COSTRUZIONI
Art. 35
Disposizioni generali
1. Le disposizioni contenute negli artt. 55, 56 e 57 del DPR n. 380
del 2001 si applicano anche ai Comuni non classificati sismici,
limitatamente ai criteri tecnico-costruttivi prestazionali delle
strutture tridimensionali, costituite da singoli sistemi resistenti
collegati tra loro e le fondazioni e disposti in modo da resistere
alle azioni verticali e orizzontali. Tali criteri possono essere
specificati con atto di indirizzo e coordinamento, assunto ai sensi
dell'art. 34.
2. Per gli interventi sugli edifici esistenti o loro parti, la
denuncia di inizio attivita' e il permesso di costruire devono essere
corredati da elaborati tecnici idonei a realizzare:
a) un miglioramento strutturale, nei casi di interventi che
interessino una parte limitata dell'organismo edilizio;
b) un consolidamento strutturale delle singole parti e dell'intera
costruzione, nei casi di un complesso di opere che risultino
necessarie ai sensi delle norme tecniche di cui all'art. 52 del DPR
n. 380 del 2001.
NOTE ALL'ART. 35
Comma 1
1) Il testo degli articoli 55, 56 e 57 del DPR n. 380 del 2001,
citato alla nota all'art. 21, e' il seguente:
"Art. 55 - Edifici in muratura
1. Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate
caratteristiche di solidarieta' fra gli elementi strutturali che le
compongono, e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle
norme tecniche di cui all'articolo 83.
Art. 56 - Edifici con struttura a pannelli portanti
1. Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in
calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o
precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo
o malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti
opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o
da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti
devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.
2. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un
organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui
all'articolo 85.
3. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve
essere assicurata da armature metalliche.
4. L'idoneita' di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del
grado di sismicita', deve essere comprovata da una dichiarazione
rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei Lavori
pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.
Art. 57 - Edifici con strutture intelaiate
1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi
irrigidenti costituiti da:
a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o
precompresso;
b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o
precompresso.
2. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati
alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la
trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.
3. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da
assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui
all'articolo 83.
4. Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono
essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa
secondo le modalita' specificate dalle norme tecniche di cui
all'articolo 83.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 52 del DPR n. 380 del 2001, citato alla nota
all'art. 21, e' il seguente:
"Art. 52 - Tipo di strutture e norme tecniche
1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche
sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme
tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti
del Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, sentito il
Consiglio superiore dei Lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle Ricerche. Qualora le
norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono
adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme
definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione
del tipo e delle modalita' costruttive e della destinazione
dell'opera, nonche' i criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di
sostegno, delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali
e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni,
torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in
muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e
precompresso, acciaio e sistemi combinati dei predetti materiali, per
edifici con quattro o piu' piani entro e fuori terra, l'idoneita' di
tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata
dal Presidente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici su
conforme parere dello stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi
aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione
dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.".