LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO V
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Art. 31
Convenzione-tipo
1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli
interventi di edilizia abitativa convenzionata, la Giunta regionale
approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri e
i parametri ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali
nonche' gli atti di obbligo, in ordine in particolare:
a) all'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive
degli alloggi;
b) alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla
base del costo delle aree, della costruzione e delle opere di
urbanizzazione, nonche' delle spese generali, comprese quelle per la
progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) alla determinazione dei canoni di locazione in percentuale del
valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) alla durata di validita' della convenzione, non superiore a
trenta e non inferiore a venti anni.
2. Il Consiglio regionale stabilisce criteri e parametri per la
determinazione del valore delle aree destinate ad interventi di
edilizia abitativa convenzionata, allo scopo di calmierare il costo
delle medesime aree.
3. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle
convenzioni ai sensi del comma 1 sono aggiornati in relazione agli
indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione individuati dopo la
stipula delle convenzioni medesime.
4. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e
dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente.