LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO V
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Art. 30
Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione
1. Il contributo di costruzione non e' dovuto:
a) per gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel
territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle
esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi
dell'art. 12 della Legge 9 maggio 1975, n. 153, ancorche' in
quiescenza;
b) per gli interventi di cui alle lettere a), b), d), h), i), k),
comma 1 dell'art. 8;
c) per gli interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche;
d) per gli interventi di ristrutturazione o di ampliamento in misura
non superiore al 20 per cento di edifici unifamiliari;
e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti
e dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in
attuazione di strumenti urbanistici;
f) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita';
g) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme
urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali.
2. Il Consiglio regionale, nell'ambito dei provvedimenti di cui agli
artt. 28 e 29, puo' prevedere l'applicazione di riduzioni del
contributo di costruzione per la realizzazione di alloggi in
locazione a canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato nonche'
per la realizzazione di opere edilizie di qualita', sotto l'aspetto
ecologico, del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni
nocive e della previsione di impianti di separazione delle acque
reflue, in particolare per quelle collocate in aree ecologicamente
attrezzate.
3. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, anche relativa ad
edifici esistenti, il contributo di costruzione e' ridotto alla sola
quota afferente agli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del
permesso o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio
attivita' si impegni, attraverso una convenzione con il Comune, ad
applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai
sensi della convenzione-tipo prevista all'art. 31.
4. Il contributo dovuto per la realizzazione o il recupero della
prima abitazione e' pari a quello stabilito per l'edilizia in
locazione fruente di contributi pubblici, purche' sussistano i
requisiti previsti dalla normativa di settore.
5. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprieta' dello
Stato il contributo di costruzione e' commisurato all'incidenza delle
opere di urbanizzazione.
NOTA ALL'ART. 30
Comma 1
Il testo dell'art. 12 della Legge 9 maggio 1975, n. 153, concernente
Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per
la riforma dell'agricoltura e' il seguente:
"Art. 12
Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi
all'attivita' agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro
complessivo e che ricavi dall'attivita' medesima almeno due terzi del
proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione
fiscale.
Il requisito del reddito e quello inerente al tempo delicato
all'attivita' agricola e' accertato dalle Regioni.
Il requisito della capacita' professionale si considera presunto
quando l'imprenditore che abbia svolto attivita' agricola sia in
possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore
agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola
media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto
professionale agrario o di altra scuola di indirizzo agrario
equivalente.
Il detto requisito si presume, altresi', quando l'imprenditore abbia
esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della
domanda l'attivita' agricola come capo di azienda, ovvero come
coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni
possono essere provate anche mediante atto di notorieta'.
Negli altri casi il requisito della capacita' professionale e'
accertato da una commissione provinciale nominata dal Presidente
della Giunta regionale e composta dai rappresentanti delle
organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli
piu' rappresentative e da un funzionario della regione che la
presiede.
Le societa' sono considerate imprenditori agricoli a titolo
principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale
l'esercizio esclusivo dell'attivita' agricola, ed inoltre:
a) nel caso di societa' di persone qualora almeno la meta' dei soci
sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo
principale. Per le societa' in accomandita la percentuale si
riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di societa' cooperative qualora utilizzino
prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la meta' dei
soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a
titolo principale;
c) nel caso di societa' di capitali qualora oltre il 50 per cento del
capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo
principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere
assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal
fine lo statuto puo' prevedere un diritto di prelazione a favore dei
soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo
principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica
intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le
proprie azioni o la propria quota, determinando le modalita' e i
tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica
di imprenditore agricolo a titolo principale e' tenuto a darne
comunicazione all'organo di amministrazione della societa' entro
quindici giorni.".