LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO V
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Art. 29
Costo di costruzione
1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e' determinato almeno
ogni cinque anni dal Consiglio regionale con riferimento ai costi
parametrici per l'edilizia agevolata. Il contributo afferente al
titolo abilitativo comprende una quota di detto costo, variabile dal
5 per cento al 20 per cento, che viene determinata con l'atto del
Consiglio regionale in funzione delle caratteristiche e delle
tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione.
2. Con lo stesso provvedimento il Consiglio regionale identifica
classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate
nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le
quali sono determinate maggiorazioni del costo di costruzione, in
misura non superiore al 50 per cento.
3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, il
costo di costruzione e' adeguato annualmente dai Comuni, in ragione
dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata
dall'Istituto nazionale di Statistica.
4. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia il costo di
costruzione non puo' superare il valore determinato per le nuove
costruzioni ai sensi del comma 1.