LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO V
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Art. 27
Contributo di costruzione
1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui all'art. 30, il
proprietario dell'immobile o colui che ha titolo per chiedere il
rilascio del permesso o per presentare la denuncia di inizio
attivita' e' tenuto a corrispondere un contributo commisurato
all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonche' al costo di
costruzione.
2. Il contributo di costruzione e' quantificato dal Comune per gli
interventi da realizzare attraverso il permesso di costruire ovvero
dall'interessato per quelli da realizzare con denuncia di inizio
attivita'.
3. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e'
corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso ovvero
all'atto della presentazione della denuncia di inizio attivita'. Il
contributo puo' essere rateizzato, a richiesta dell'interessato.
4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione e'
corrisposta in corso d'opera, secondo le modalita' e le garanzie
stabilite dal Comune.
5. Una quota parte del contributo di costruzione potra' essere
utilizzata per garantire i controlli sulle trasformazioni del
territorio e sulle attivita' edilizie previste nella presente legge.