REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

            TITOLO IV                                                           
           DISPOSIZIONI                                                         
         IN MATERIA DI DESTINAZIONE D'USO                                       
          Art. 26                                                               
Mutamento di destinazione d'uso                                                 
1. I piani urbanistici ed il RUE individuano nei diversi ambiti del             
territorio comunale le destinazioni d'uso compatibili degli immobili.           
2. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere conforme alle                 
previsioni urbanistiche comunali e non connesso a interventi di                 
trasformazione dell'immobile e' soggetto a denuncia di inizio                   
attivita'. E' definito mutamento d'uso senza opere la modifica                  
dell'uso in atto nell'immobile.                                                 
3. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unita'                    
immobiliare e' quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha                
previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in                 
assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione                    
catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri            
documenti probanti.                                                             
4. Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico                
urbanistico, come definito all'art. 28, comma 1, il mutamento d'uso             
e' subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali           
richieste e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di            
urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti,            
nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto.                     
5. Il mutamento di destinazione d'uso con opere e' soggetto al titolo           
abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale e' connesso.            
6. Non costituisce mutamento d'uso ed e' attuato liberamente il                 
cambio dell'uso in atto nell'unita' immobiliare entro il limite del             
30 per cento della superficie utile dell'unita' stessa e comunque               
compreso entro i 30 mq. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la              
destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a                     
superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa            
stessa, purche' contenuta entro il limite del 20 per cento della                
superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250              
mq. Tale attivita' di vendita puo' essere altresi' attuata in                   
strutture precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti               
urbanistici.                                                                    
7. Il mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazioni             
fisiche dei fabbricati gia' rurali con originaria funzione abitativa            
che non presentino piu' i requisiti di ruralita' e per i quali si               
provveda alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la              
funzione residenziale e' esente dal pagamento del contributo di                 
costruzione.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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