LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO IV
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI DESTINAZIONE D'USO
Art. 26
Mutamento di destinazione d'uso
1. I piani urbanistici ed il RUE individuano nei diversi ambiti del
territorio comunale le destinazioni d'uso compatibili degli immobili.
2. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere conforme alle
previsioni urbanistiche comunali e non connesso a interventi di
trasformazione dell'immobile e' soggetto a denuncia di inizio
attivita'. E' definito mutamento d'uso senza opere la modifica
dell'uso in atto nell'immobile.
3. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unita'
immobiliare e' quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha
previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in
assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione
catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri
documenti probanti.
4. Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico
urbanistico, come definito all'art. 28, comma 1, il mutamento d'uso
e' subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali
richieste e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di
urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti,
nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto.
5. Il mutamento di destinazione d'uso con opere e' soggetto al titolo
abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale e' connesso.
6. Non costituisce mutamento d'uso ed e' attuato liberamente il
cambio dell'uso in atto nell'unita' immobiliare entro il limite del
30 per cento della superficie utile dell'unita' stessa e comunque
compreso entro i 30 mq. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la
destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a
superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa
stessa, purche' contenuta entro il limite del 20 per cento della
superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250
mq. Tale attivita' di vendita puo' essere altresi' attuata in
strutture precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti
urbanistici.
7. Il mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazioni
fisiche dei fabbricati gia' rurali con originaria funzione abitativa
che non presentino piu' i requisiti di ruralita' e per i quali si
provveda alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la
funzione residenziale e' esente dal pagamento del contributo di
costruzione.