LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO III
VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE
Art. 25
Vigilanza sulle opere della Regione,
delle Province e dei Comuni
1. Per le opere eseguite dalla Regione, dalle Province e dai Comuni,
qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 27 del DPR n. 380 del
2001, il dirigente preposto allo Sportello unico per l'edilizia
informa rispettivamente il Presidente della Regione, il Presidente
della Provincia o il Sindaco ai quali spetta l'adozione dei
provvedimenti previsti dal predetto art. 27.
NOTA ALL'ART. 25
Comma 1
Il testo dell'art. 27 del DPR n. 380 del 2001, citato alla nota
dell'art. 21, e' il seguente:
"Art. 27 - Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia e
responsabilita'
1. Il Dirigente o il responsabile del competente ufficio comuale
esercita, anche secondo le modalita' stabilite dallo statuto o dai
regolamenti dell'Ente, la vigilanza sull'attivita'
urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la
rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici ed alle modalita' esecutive fissate nei
titoli abilitativi.
2. Il Dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere
eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali,
regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo
di inedificabilita', o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad
interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla Legge 18
aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni,
provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.
Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al Regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni
disciplinati dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonche' delle aree
di cui al DLgs 29 ottobre 1999, n. 490, il Dirigente provvede alla
demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa
comunicazione alle Amministrazioni competenti le quali possono
eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di
propria iniziativa.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora
sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su
denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalita' di cui al comma 1, il Dirigente o il responsabile
dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha
effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai
successivi articoli, da adottare e notificare entro quarntacinque
giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in
cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di
costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in
tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne
danno immedita comunicazione all'Autorita' giudiziaria, al competente
organo regionale e al Dirigente del competente ufficio comunale, il
quale verifica entro trenta giorni la regolarita' delle opere e
dispone gli atti conseguenti.".