LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO III
VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE
Art. 23
Variazioni essenziali
1. Sono variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o
alla denuncia di inizio attivita':
a) il mutamento della destinazione d'uso che comporta una variazione
del carico urbanistico nei casi di cui al comma 1 dell'art. 28;
b) gli scostamenti di entita' superiore al 10 per cento rispetto
alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro,
all'altezza dei fabbricati, alla sagoma, alle distanze tra fabbricati
e dai confini di proprieta' anche a diversi livelli di altezza,
nonche' rispetto alla localizzazione del fabbricato sull'area di
pertinenza;
c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10 per cento
e comunque superiori a 300 mc., con esclusione di quelli che
riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, cosi'
come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie
comunali;
d) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 mq.;
e) le violazioni delle norme tecniche in materia di edilizia
antisismica;
f) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove
effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonche'
effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per
ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche,
storico-architettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli
strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica.
2. Le definizioni di variazioni essenziali di cui al comma 1 trovano
applicazione ai fini:
a) della definizione delle modifiche progettuali soggette a
ulteriore titolo abilitativo, di cui all'art. 18;
b) della individuazione delle variazioni in corso d'opera nei limiti
previsti all'art. 19;
c) dell'applicazione delle norme in materia di abusivismo edilizio.
3. Per assicurare l'uniforme applicazione del presente articolo in
tutto il territorio regionale, i Comuni, al fine dell'accertamento
delle variazioni, utilizzano le nozioni concernenti gli indici e
parametri edilizi e urbanistici stabiliti dalla Regione con atto di
coordinamento tecnico, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 20 del
2000. In fase di prima applicazione i Comuni applicano le definizioni
contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 593 del 28
febbraio 1995, recante "Approvazione dello schema di regolamento
edilizio tipo (art. 2, L.R. 26 aprile 1990, n. 33 e successive
modificazioni e integrazioni)".
NOTA ALL'ART. 23
Comma 3
Il testo dell'art. 16 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota 1)
all'art. 5, e' riportato alla nota 3) all'art. 6.