LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO III
VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE
Art. 22
Procedimento per il rilascio del certificato
di conformita' edilizia e agibilita'
1. Entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei
lavori il soggetto interessato presenta allo Sportello unico per
l'edilizia la domanda di rilascio del certificato di conformita'
edilizia e agibilita' corredata:
a) dalla richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista,
sottoscritta dal richiedente, che lo Sportello unico per l'edilizia
provvede a trasmettere al catasto;
b) da copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi
allegati.
2. Lo Sportello unico per l'edilizia comunica il nome del
responsabile del procedimento, il quale puo' richiedere, entro i
successivi trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti
integrativi non a disposizione dell'Amministrazione o che non possono
essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe
il termine di cui al comma 3, il quale ricomincia a decorrere per
intero dal ricevimento degli atti.
3. Il certificato di conformita' edilizia e agibilita' e' rilasciato
entro il termine di novanta giorni dalla richiesta.
4. I controlli sull'opera eseguita, a cui provvede lo Sportello unico
per l'edilizia entro il termine previsto per il rilascio del
certificato, sono finalizzati a verificare la rispondenza
dell'intervento realizzato agli elaborati di progetto approvati o
presentati.
5. Il Comune con il RUE individua le modalita' per effettuare il
controllo, anche con riguardo ai diversi tipi di intervento ed ai
diversi ambiti del territorio.
6. Nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, la
conformita' edilizia e agibilita' si intende attestata secondo quanto
dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva. In
tale caso la scheda tecnica descrittiva tiene luogo del certificato
di conformita'.
7. La conformita' edilizia e agibilita' comunque attestata non
impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilita' di
un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art. 222 del Regio
Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero per motivi strutturali.
NOTA ALL'ART. 22
Comma 7
Il testo dell'articolo 222 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
concernente Approvazione del Testo unico delle leggi sanitarie, e' il
seguente:
"Art. 222
Il podesta', sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico
provinciale, puo' dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per
ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero".