LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO III
VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE
Art. 21
Certificato di conformita' edilizia e agibilita'
1. Il certificato di conformita' edilizia e agibilita' attesta che
l'opera realizzata corrisponde al progetto approvato o presentato,
dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie ed in particolare la sussistenza delle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico
degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate
secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Sono soggetti al certificato:
a) gli interventi di nuova edificazione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia.
3. Sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato, nei casi di
cui al comma 2, il titolare del permesso di costruire o il soggetto
che ha presentato la denuncia di inizio attivita' ovvero i loro
successori o aventi causa.
4. Per gli interventi edilizi non compresi al comma 2 la
dichiarazione di conformita' del professionista abilitato, contenuta
nella scheda tecnica descrittiva di cui all'art. 20, tiene luogo del
certificato di conformita' edilizia e agibilita'. Per i medesimi
interventi, copia della scheda tecnica descrittiva e' trasmessa al
Comune entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei
lavori.
5. Il ritardo o la mancata presentazione della domanda di certificato
di conformita' edilizia e agibilita' e la mancata trasmissione al
Comune di copia della scheda tecnica descrittiva, secondo quanto
previsto dai commi 2, 3 e 4, comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 77 a 464 Euro.
6. Il certificato di conformita' edilizia e agibilita' ha il valore e
sostituisce il certificato di agibilita' di cui agli artt. 24 e 25
del DPR 6 giugno 2001, n. 380, restando ferme le autorizzazioni
all'esercizio delle attivita' previste dalla legislazione vigente.
NOTA ALL'ART. 21
Comma 6
Il testo degli articoli 24 e 25 del DPR 6 giugno 2001, n. 380,
concernente Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, e' il seguente:
"Art. 24 - Certificato di agibilita'
1. Il certificato di agibilita' attesta la sussistenza delle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico
degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate
secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilita' viene rilasciato dal Dirigente o da
Responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai
seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) riscostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle
condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto
titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la
denuncia di inizio attivita', o i loro successori o aventi causa,
sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilita'. La
mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 Euro.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilita' deve
essere allegata copia della dichiarazione presentata per la
iscrizione in catasto, redatta in conformita' alle disposizioni
dell'articolo 6 del RDL 13 aprile 1939, n. 652 e successive
modificazioni ed integrazioni".
"Art. 25 - Procedimento di rilascio del certificato di agibilita'
1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura
dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, e'
tenuto a presentare allo Sportello unico la domanda di rilascio di
certificato di agibilita', corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo
stesso richiedente il certificato di agibilita', che lo Sportello
unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato
di agibilita' di conformita' dell'opera rispetto al progetto
approvato, nonche' in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e
della salubrita' degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la
conformita' degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso
civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonche'
all'articolo 1 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato
di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione
di conformita' degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del
presente Testo Unico.
2. Lo Sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni
dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del
responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta gioni dalla ricezione della domanda di cui al comma
1, il Dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di
agibilita' verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui al'articolo 67;
b) certificato del competente Ufficio Tecnico della Regione, di cui
all'articolo 62, attestante la conformita' delle opere eseguite nelle
zone sismiche alle disposizioni di cui al Capo IV della Parte II;
c) la documentazine indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla normativa
vigente in materia di accessibilita' e superamento delle barriere
architettoniche di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo 82;
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilita'
si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'ASL
di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di
autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso
e' di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola volta
dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla
domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione
integrativa, che non sia gia' nella disponibilita'
dell'Amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente.
In tal caso, il termine di trenta giorni ricominica a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa."