LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO III
VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE
Art. 20
Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato
1. Ogni immobile oggetto di intervento edilizio e' dotato di una
scheda tecnica descrittiva, articolata per le diverse unita'
immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati
catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione
dell'immobile, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite
in ordine ai requisiti obbligatori, nonche' gli estremi dei
provvedimenti comunali e delle denuncie di inizio attivita' relativi
allo stesso. La scheda tecnica deve inoltre essere completa con le
dichiarazioni concernenti la rispondenza dell'edificio ai requisiti
obbligatori.
2. La scheda tecnica contiene la dichiarazione che sono stati
regolarmente effettuati i controlli in corso d'opera e finali e che
l'opera realizzata e' conforme al progetto approvato o presentato ed
alle eventuali varianti allo stesso. Alla scheda tecnica sono
allegati i certificati di collaudo e le ulteriori certificazioni se
previsti dalla legge.
3. La scheda tecnica e' documento necessario per il rilascio del
certificato di conformita' edilizia e agibilita' ed e' predisposta ed
aggiornata, anche per gli effetti dell'art. 481 del Codice penale, da
un professionista abilitato.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate forme
semplificate di predisposizione della scheda tecnica descrittiva,
relativamente agli interventi non soggetti a certificazione comunale
della conformita' edilizia.
5. Ai fini di una corretta compilazione della scheda tecnica, il
funzionario dell'Ente responsabile del procedimento dovra' fornire al
progettista i dati in possesso dell'Ente che verranno richiesti.
6. La scheda tecnica e' parte integrante del fascicolo del
fabbricato, nel quale sono raccolte e aggiornate le informazioni di
tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico e riguardanti
la sicurezza dell'intero fabbricato. La Giunta regionale:
a) specifica i contenuti del fascicolo del fabbricato;
b) stabilisce le modalita' di compilazione, custodia e aggiornamento
del fascicolo, sia per gli edifici esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, sia per le nuove costruzioni.
NOTA ALL'ART. 20
Comma 3
Il testo dell'art. 481 del Codice penale e' riportato alla nota
all'art. 13.