REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

          TITOLO II                                                             
       TITOLI ABILITATIVI                                                       
          Art. 19                                                               
Variazioni minori in corso d'opera                                              
1. Sono soggette a denuncia di inizio attivita' (DIA), se conformi              
agli strumenti di pianificazione e alla normativa urbanistica ed                
edilizia, le variazioni all'intervento previsto dal titolo                      
abilitativo apportate in corso d'opera qualora comportino mutamento             
di destinazione d'uso senza aumento del carico urbanistico, ovvero              
scostamenti e aumenti di cubatura e di superficie fino ai limiti                
stabiliti dall'art. 23, comma 1, lettere b), c) e d).                           
2. La DIA puo' essere presentata anche successivamente alla                     
realizzazione delle variazioni, comunque prima della comunicazione di           
ultimazione dei lavori, e deve contenere la dichiarazione del                   
progettista di cui all'art. 10, comma 1.                                        
3. La DIA costituisce parte integrante dell'originario titolo                   
abilitativo.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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