LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO II
TITOLI ABILITATIVI
Art. 19
Variazioni minori in corso d'opera
1. Sono soggette a denuncia di inizio attivita' (DIA), se conformi
agli strumenti di pianificazione e alla normativa urbanistica ed
edilizia, le variazioni all'intervento previsto dal titolo
abilitativo apportate in corso d'opera qualora comportino mutamento
di destinazione d'uso senza aumento del carico urbanistico, ovvero
scostamenti e aumenti di cubatura e di superficie fino ai limiti
stabiliti dall'art. 23, comma 1, lettere b), c) e d).
2. La DIA puo' essere presentata anche successivamente alla
realizzazione delle variazioni, comunque prima della comunicazione di
ultimazione dei lavori, e deve contenere la dichiarazione del
progettista di cui all'art. 10, comma 1.
3. La DIA costituisce parte integrante dell'originario titolo
abilitativo.