LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO II
TITOLI ABILITATIVI
Art. 18
Modifiche progettuali
soggette a ulteriore titolo abilitativo
1. Le modifiche a denunce di inizio attivita' o a permessi di
costruire, che si rendono necessarie dopo l'inizio dei lavori, sono
soggette rispettivamente alla presentazione di denuncia di inizio
attivita' o alla richiesta di rilascio del permesso di costruire
qualora riguardino anche una sola variazione tra quelle definite
all'art. 23, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), ovvero
modifichino in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche
sulla struttura.
2. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono presentati o
rilasciati se conformi agli strumenti di pianificazione e alla
normativa urbanistica ed edilizia, previa acquisizione, in caso di
interventi su immobili vincolati, degli atti di assenso necessari,
secondo le modalita' previste rispettivamente dagli artt. 10 e 13,
fatto salvo il preventivo deposito del progetto, previsto dall'art.
3, ottavo comma, della L.R. n. 35 del 1984, nei casi in cui la
variante modifica in modo sostanziale gli effetti delle azioni
sismiche sulla struttura.
3. In tali casi la denuncia di inizio attivita' o il permesso di
costruire costituiscono parte integrante dell'originario titolo
abilitativo e sono presentati o richiesti prima della realizzazione
delle opere ed entro il termine di validita' del titolo abilitativo
originario.
NOTA ALL'ART. 18
Comma 3
Il testo del comma 8 dell'art. 3 della L.R. 19 giugno 1984, n. 35,
concernente Norme per lo snellimento delle procedure per le
costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico.
Attuazione dell'art. 20 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741, e' il
seguente:
"Art. 3 - Deposito del progetto
omissis
Le varianti in corso d'opera che modifichino sostanzialmente gli
effetti delle azioni sismiche sulla struttura ovvero portino alla
realizzazione di una delle opere di rilevante interesse pubblico
individuate a norma dell'art. 6, comma 1, lett. b), sono subordinate,
rispettivamente, al deposito del progetto disciplinato dal presente
articolo ovvero all'autorizzazione di cui agli artt. 2 e 18 della
Legge 2 febbraio 1974, n. 64.".