REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

          TITOLO II                                                             
       TITOLI ABILITATIVI                                                       
          Art. 17                                                               
Controllo sulle opere eseguite                                                  
con permesso di costruire                                                       
1. Nell'esercizio dei compiti di vigilanza sull'attivita' edilizia,             
lo Sportello unico verifica la corrispondenza delle opere in corso di           
realizzazione al permesso di costruire, secondo le modalita' definite           
dal RUE.                                                                        
2. Qualora riscontri l'inosservanza delle prescrizioni e delle                  
modalita' di intervento contenute nel permesso, il responsabile dello           
Sportello unico assume i provvedimenti sanzionatori degli abusi                 
accertati, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.                  
3. Vanno comunque eseguiti controlli su un campione almeno del 20 per           
cento degli interventi realizzati, includendo nel campione gli                  
interventi attuati ai sensi dell'art. 13, comma 10.                             

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina