LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO II
TITOLI ABILITATIVI
Art. 17
Controllo sulle opere eseguite
con permesso di costruire
1. Nell'esercizio dei compiti di vigilanza sull'attivita' edilizia,
lo Sportello unico verifica la corrispondenza delle opere in corso di
realizzazione al permesso di costruire, secondo le modalita' definite
dal RUE.
2. Qualora riscontri l'inosservanza delle prescrizioni e delle
modalita' di intervento contenute nel permesso, il responsabile dello
Sportello unico assume i provvedimenti sanzionatori degli abusi
accertati, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
3. Vanno comunque eseguiti controlli su un campione almeno del 20 per
cento degli interventi realizzati, includendo nel campione gli
interventi attuati ai sensi dell'art. 13, comma 10.