LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO II
TITOLI ABILITATIVI
Art. 16
Valutazione preventiva
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla
presentazione della denuncia di inizio attivita' o al rilascio del
permesso di costruire puo' chiedere preliminarmente allo Sportello
unico per l'edilizia una valutazione sull'ammissibilita'
dell'intervento, allegando una relazione predisposta da un
professionista abilitato, contenente i principali parametri
progettuali. I contenuti della relazione sono stabiliti dal RUE,
avendo riguardo in particolare ai vincoli, alla categoria
dell'intervento, agli indici urbanistici ed edilizi e alle
destinazioni d'uso.
2. La valutazione preventiva e' rilasciata dallo Sportello unico per
l'edilizia entro quarantacinque giorni dalla presentazione della
relazione. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si
intende rilasciata secondo quanto indicato nella relazione
presentata.
3. I contenuti della valutazione preventiva e della relazione
tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del
permesso di costruire o del controllo della denuncia di inizio
attivita' a condizione che il progetto sia elaborato in conformita' a
quanto indicato nella richiesta di valutazione preventiva. Le stesse
conservano la propria validita' per un anno, a meno che non
intervengano modifiche ai piani urbanistici ed al RUE.
4. Il rilascio della valutazione preventiva e' subordinato al
pagamento di una somma forfettaria per spese istruttorie determinata
dal Comune in relazione alla complessita' dell'intervento.