LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO II
TITOLI ABILITATIVI
Art. 15
Permesso di costruire in deroga
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici e'
rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di
interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale.
2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di
sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni
statali e regionali, puo' riguardare esclusivamente le destinazioni
d'uso ammissibili, la densita' edilizia, l'altezza e la distanza tra
i fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del
POC e del PUA ovvero previste dal PRG e dai relativi strumenti
attuativi.
3. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli
interessati ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
NOTA ALL'ART. 15
Comma 3
Il testo dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, e' il segeunte:
"Art. 7
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento
stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'articolo 8, ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato
a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento
predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a
soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi
diretti destinatari, l'Amministrazione e' tenuta a fornire loro, con
le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta'
dell'Amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione
delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti
cautelari.".