REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

          TITOLO II                                                             
       TITOLI ABILITATIVI                                                       
          Art. 15                                                               
Permesso di costruire in deroga                                                 
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici e'             
rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di                 
interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale.                
2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di                
sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni                
statali e regionali, puo' riguardare esclusivamente le destinazioni             
d'uso ammissibili, la densita' edilizia, l'altezza e la distanza tra            
i fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del             
POC e del PUA ovvero previste dal PRG e dai relativi strumenti                  
attuativi.                                                                      
3. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli                    
interessati ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.             
NOTA ALL'ART. 15                                                                
Comma 3                                                                         
Il testo dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente             
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di           
accesso ai documenti amministrativi, e' il segeunte:                            
"Art. 7                                                                         
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari           
esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento                
stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'articolo 8, ai             
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato           
a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono                    
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento            
predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a           
soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi               
diretti destinatari, l'Amministrazione e' tenuta a fornire loro, con            
le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento.                      
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta'                      
dell'Amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione               
delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti                   
cautelari.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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