LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO II
TITOLI ABILITATIVI
Art. 14
Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire
1. Il permesso di costruire e' rilasciato al proprietario
dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori.
3. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un
anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale
l'opera deve essere completata, non puo' superare i tre anni dalla
data di rilascio del provvedimento. Su richiesta presentata
anteriormente alla scadenza, entrambi i termini possono essere
prorogati per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti
estranei alla volonta' del titolare del permesso. Decorsi tali
termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.
4. La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al
Comune, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui
si intendono affidare i lavori.
5. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel
termine stabilito e' subordinata a nuovo titolo abilitativo per le
opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del
contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite.
6. Il permesso di costruire e' irrevocabile. Esso decade con
l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo
che i lavori siano gia' iniziati e vengano completati entro il
termine stabilito nel permesso stesso.