LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO II
TITOLI ABILITATIVI
Art. 11
Controllo sulle opere eseguite
con denuncia di inizio attivita'
1. Il dirigente preposto allo Sportello unico per l'edilizia, entro
il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di
inizio attivita', provvede esclusivamente:
a) a verificare la completezza della documentazione presentata;
b) ad accertare che la tipologia dell'intervento descritto e
asseverato dal professionista abilitato rientra nei casi previsti
dagli artt. 8 e 9;
c) a verificare la correttezza del calcolo del contributo di
costruzione dovuto, nonche' l'avvenuto versamento del corrispondente
importo.
2. Entro il medesimo termine, in caso di incompletezza della
documentazione, il dirigente provvede a richiedere l'integrazione e
il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso fino al ricevimento
degli atti necessari. Qualora accerti l'inammissibilita' della
denuncia, il dirigente notifica l'ordine motivato di non effettuare
il previsto intervento.
3. Il RUE stabilisce le modalita' di controllo di merito dei
contenuti dell'asseverazione allegata alla denuncia di inizio
attivita' e della corrispondenza del progetto e dell'opera in corso
di realizzazione o ultimata a quanto asseverato dal professionista
abilitato, nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) il controllo e' effettuato in corso d'opera e comunque entro
dodici mesi dalla comunicazione di fine dei lavori ovvero, in assenza
di tale comunicazione, entro dodici mesi dal termine di ultimazione
dei lavori indicato nel titolo abilitativo. Per gli interventi
soggetti a certificato di conformita' edilizia e agibilita' il
controllo e' comunque effettuato entro la data di presentazione della
domanda di rilascio del medesimo certificato;
b) il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno
una percentuale del 30 per cento degli interventi edilizi eseguiti o
in corso di realizzazione.
4. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino
all'approvazione del RUE trovano comunque applicazione le modalita'
di controllo previste al comma 3 e le procedure di applicazione delle
sanzioni previste dalla legge statale.