REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

          TITOLO II                                                             
       TITOLI ABILITATIVI                                                       
          Art. 11                                                               
Controllo sulle opere eseguite                                                  
con denuncia di inizio attivita'                                                
1. Il dirigente preposto allo Sportello unico per l'edilizia, entro             
il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di               
inizio attivita', provvede esclusivamente:                                      
a)  a verificare la completezza della documentazione presentata;                
b)  ad accertare che la tipologia dell'intervento descritto e                   
asseverato dal professionista abilitato rientra nei casi previsti               
dagli artt. 8 e 9;                                                              
c)  a verificare la correttezza del calcolo del contributo di                   
costruzione dovuto, nonche' l'avvenuto versamento del corrispondente            
importo.                                                                        
2. Entro il medesimo termine, in caso di incompletezza della                    
documentazione, il dirigente provvede a richiedere l'integrazione e             
il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso fino al ricevimento            
degli atti necessari. Qualora accerti l'inammissibilita' della                  
denuncia, il dirigente notifica l'ordine motivato di non effettuare             
il previsto intervento.                                                         
3. Il RUE stabilisce le modalita' di controllo di merito dei                    
contenuti dell'asseverazione allegata alla denuncia di inizio                   
attivita' e della corrispondenza del progetto e dell'opera in corso             
di realizzazione o ultimata a quanto asseverato dal professionista              
abilitato, nell'osservanza dei seguenti criteri:                                
a)  il controllo e' effettuato in corso d'opera e comunque entro                
dodici mesi dalla comunicazione di fine dei lavori ovvero, in assenza           
di tale comunicazione, entro dodici mesi dal termine di ultimazione             
dei lavori indicato nel titolo abilitativo. Per gli interventi                  
soggetti a certificato di conformita' edilizia e agibilita' il                  
controllo e' comunque effettuato entro la data di presentazione della           
domanda di rilascio del medesimo certificato;                                   
b)  il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno           
una percentuale del 30 per cento degli interventi edilizi eseguiti o            
in corso di realizzazione.                                                      
4. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino                           
all'approvazione del RUE trovano comunque applicazione le modalita'             
di controllo previste al comma 3 e le procedure di applicazione delle           
sanzioni previste dalla legge statale.                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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