LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO II
TITOLI ABILITATIVI
Art. 10
Disciplina della denuncia di inizio attivita'
1. Il proprietario dell'immobile o chi ha titolo per presentare la
denuncia di inizio attivita', almeno trenta giorni prima dell'inizio
dei lavori, presenta allo Sportello unico per l'edilizia la denuncia,
accompagnata dagli elaborati progettuali richiesti dal RUE e da una
dichiarazione del progettista abilitato che asseveri, ai sensi
dell'art. 481 del Codice penale, il rispetto delle norme di sicurezza
e di quelle igienico-sanitarie, nonche' la conformita' delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al RUE e
alla valutazione preventiva, ove acquisita.
2. La denuncia di inizio attivita' e' accompagnata altresi' dalla
quantificazione e dal versamento del contributo di costruzione,
secondo quanto previsto dal Titolo V della presente legge.
3. La denuncia di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione del
direttore dei lavori e dell'impresa a cui si intendono affidare i
lavori ed e' sottoposta al termine massimo di validita' pari a tre
anni, decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata nella
denuncia stessa. L'interessato e' tenuto a comunicare la data di
ultimazione dei lavori. Su richiesta presentata anteriormente alla
scadenza, il termine di ultimazione dei lavori puo' essere prorogato
per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei
alla volonta' dell'interessato. La realizzazione della parte
dell'intervento non ultimata e' soggetta a nuova denuncia di inizio
attivita'.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
Amministrazione comunale, il termine di trenta giorni decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso, da rendersi comunque entro
trenta giorni dalla presentazione della denuncia, ovvero
dall'eventuale decorso del termine per l'esercizio dei poteri di
annullamento dell'autorizzazione paesaggistica. Ove tali atti non
sono favorevoli, la denuncia e' priva di effetti.
5. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'Amministrazione comunale ed il
parere o l'atto di assenso comunque denominato non sia allegato alla
denuncia, spetta allo Sportello unico per l'edilizia, entro dieci
giorni dalla presentazione, richiedere all'autorita' preposta il
rilascio del medesimo atto. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, il
responsabile dello Sportello unico per l'edilizia convoca una
conferenza di servizi. In tali casi il termine di trenta giorni per
l'inizio lavori decorre dal ricevimento dell'atto richiesto ovvero
dall'esito della conferenza. La denuncia di inizio attivita' e' priva
di effetti se l'assenso e' negato ovvero se la conferenza ha esito
non favorevole.
6. La sussistenza del titolo edilizio e' provata con la copia della
denuncia di inizio attivita' da cui risulta la data di ricevimento
della stessa da parte dell'Amministrazione comunale, l'elenco di
quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso di altre
Amministrazioni eventualmente necessari.
7. Gli estremi della denuncia di inizio attivita' sono contenuti nel
cartello esposto nel cantiere, secondo le modalita' stabilite dal
RUE.
8. La realizzazione delle trasformazioni con denuncia di inizio
attivita' e' soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale
prevista dalle norme statali vigenti per l'esecuzione delle
corrispondenti opere.