LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO II
TITOLI ABILITATIVI
Art. 9
Ulteriori interventi attuabili
con denuncia di inizio attivita'
1. Gli strumenti urbanistici comunali individuano gli ulteriori
interventi di trasformazione edilizia, non previsti all'art 8, che
devono essere realizzati con denuncia di inizio attivita' e ne
disciplinano i contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e
costruttivi.
2. In fase di prima applicazione della disposizione di cui al comma
1, il Consiglio comunale, con il medesimo atto previsto dall'art. 8,
comma 2, procede ad una ricognizione degli strumenti urbanistici
vigenti, per individuare gli interventi che, presentando i contenuti
di cui al comma 1, devono essere attuati con denuncia di inizio
attivita'. Fino alla data di assunzione della deliberazione, gli
interventi edilizi, ad eccezione di quelli di cui all'art. 8, comma
1, sono attuati esclusivamente previo rilascio del permesso di
costruire.