REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

          TITOLO II                                                             
       TITOLI ABILITATIVI                                                       
          Art. 9                                                                
Ulteriori interventi attuabili                                                  
con denuncia di inizio attivita'                                                
1. Gli strumenti urbanistici comunali individuano gli ulteriori                 
interventi di trasformazione edilizia, non previsti all'art 8, che              
devono essere realizzati con denuncia di inizio attivita' e ne                  
disciplinano i contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e                
costruttivi.                                                                    
2. In fase di prima applicazione della disposizione di cui al comma             
1, il Consiglio comunale, con il medesimo atto previsto dall'art. 8,            
comma 2, procede ad una ricognizione degli strumenti urbanistici                
vigenti, per individuare gli interventi che, presentando i contenuti            
di cui al comma 1, devono essere attuati con denuncia di inizio                 
attivita'. Fino alla data di assunzione della deliberazione, gli                
interventi edilizi, ad eccezione di quelli di cui all'art. 8, comma             
1, sono attuati esclusivamente previo rilascio del permesso di                  
costruire.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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